Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 35176 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2   Num. 35176  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto dalla parte civile COGNOME NOME nato a Camerino il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 18/03/2025 del Tribunale di Velletri; visti gli atti del procedimento a carico di: COGNOME NOME nata il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA visti il provvedimento impugnato, il ricorso e le conclusioni depositate dalle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni del difensore della parte civile ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato. lette le conclusioni del difensore di NOME COGNOME e NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. 
RITENUTO IN FATTO
1.La parte civile NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione -ai soli effetti civili- avverso la sentenza del 18 marzo 2025 con cui il Tribunale di Velletri, ha confermato la sentenza emessa, in data 17 luglio 2023, con la quale il Giudice di Pace di Velletri ha assolto NOME COGNOME e NOME COGNOME dal reato di cui all’art. 639 cod. pen. per non aver commesso il fatto.
2.Il ricorrente, con il primo ed il secondo motivo di impugnazione, lamenta violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. nonchØ contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione delle prove dichiarative e documentali.
La Corte territoriale, con motivazione fondata su mere congetture prive di adeguato riscontro, avrebbe erroneamente interpretato le risultanze processuali ed omesso di argomentare adeguatamente in ordine agli elementi logico-fattuali esposti nell’atto di appello attestanti la riconducibilità agli imputati dei danni subiti dalla parte civile.
In particolare, i giudici di merito, avrebbero erroneamente ritenuto carente la prova in ordine alla data in cui NOME e NOME avrebbero abbandonato la dependance di proprietà del ricorrente e, di conseguenza, escluso la riconducibilità agli imputati dei danneggiamenti oggetto di giudizio; ciò senza tenere conto delle attendibili dichiarazioni rese dalla persona offesa, del contenuto della mail riconosciuta dalla COGNOME all’udienza del 17 luglio 2023 e
delle dichiarazioni rese dal testimone oculare NOME COGNOME.
¨ stato, in proposito, affermato che tali fonti di prova fornirebbero elementi logico-fattuali idonei a fondare la condanna degli imputati al risarcimento del danno in favore del COGNOME con conseguente carenza di motivazione sul punto.
Il difensore della parte civile ricorrente, in data 15 settembre 2025 e 29 settembre 2025, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso.
Il difensore degli imputati, in data 15 settembre 2025, ha depositato memoria con cui ha affermato l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
2.La motivazione della sentenza impugnata risulta apparente ed erronea in ordine alla ritenuta insussistenza di elementi in base ai quali ritenere che NOME COGNOME e NOME  COGNOME  siano  gli  autori  del  deturpamento  e  dell’imbrattamento dell’immobile  di  proprietà  della  parte  civile.
I  giudici di secondo grado hanno infatti fondato la decisione su un unico argomento incertezza  in  ordine  alla  data  esatta  in  cui  gli  imputati  avrebbero  abbandonato  la dependance  –  ritenendo  che  tale  incertezza  temporale  precludesse,  di  per  sØ, l’individuazione  degli  autori  dei  danni  subiti  dal  COGNOME.
Una simile impostazione, tuttavia, non si misura con gli elementi logico-fattuali emersi all’esito dell’istruttoria e puntualmente richiamati nel gravame della parte civile che al contrario dovevano essere necessariamente valutati al fine di accertare la contestata riconducibilità agli imputati delle condotte descritte dalla parte civile, finendo così per eludere l’obbligo di una valutazione complessiva e critica delle risultanze processuali.
In particolare, la motivazione impugnata trascura di confrontarsi con i seguenti dati, in astratto idonei – se considerati unitariamente – a fondare un giudizio di riconducibilità soggettiva dei fatti contestati (disponibilità esclusiva delle chiavi della dependance, rimaste in mano al COGNOME e alla COGNOME dal mese di agosto 2016 sino a gennaio 2018, periodo durante il quale gli stessi occupavano l’immobile a titolo di comodato; recinzione dell’intero compendio immobiliare e conseguente inaccessibilità a terzi; constatazione immediata dei danni da parte del COGNOME, nei primi giorni di gennaio 2018, allorchØ – entrato nella dependance la cui porta era stata lasciata aperta dagli imputati, allontanatisi senza preavviso – ha riscontrato muri scorticati e deturpati con scritte, sanitari spaccati, cavi elettrici, prese e porte divelte).
Si trattava, infatti,  di  elementi logico-probatori tra loro intrinsecamente coerenti, che esigevano un esame non atomistico ma sistematico, secondo criteri di logica e di comune esperienza, al fine di verificare se il quadro indiziario fosse sufficiente a sostenere la riconducibilità dei danneggiamenti a NOME COGNOME e NOME COGNOME, seppur nei limiti propri del giudizio sugli effetti civili.
In conclusione, deve darsi atto di come la motivazione del provvedimento impugnato sia priva di una qualsivoglia valutazione critica delle risultanze istruttorie sopra menzionate, carenza che, oltre a non consentire di ritenere che il giudice abbia fatto propri gli elementi logico-probatori richiamati, impedisce di sottoporre a verifica la correttezza delle conclusioni cui Ł giunto il Tribunale.La totale assenza di raffronto argomentativo con tali circostanze integra, pertanto, il vizio di motivazione denunciato.
3. Le considerazioni che si sono esposte nel paragrafo precedente impongono di annullare la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile  in  grado  di  appello  per  la  valutazione della eventuale riconducibilità a NOME
NOME COGNOME e NOME COGNOME fatto dannoso e, in caso positivo, per la valutazione della sussistenza e quantificazione di un danno risarcibile in sede civile. Ciò  premesso appare opportuno demandare al giudice civile, competente anche la regolamentazione delle spese tra le parti per ciò che attiene al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.
Così Ł deciso, 01/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME