Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5687 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5687 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
R.G.N. 34303/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME nato a BARI il 03/06/1985 avverso l’ordinanza del 08/07/2024 del TRIBUNALE LIBERTA’ di Bari udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore avvocato NOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 8 luglio 2024 il Tribunale di Bari, costituito ai sensi dell’art. 309 cod.proc.pen., ha confermato – nei confronti di COGNOME NOME COGNOME – il titolo cautelare genetico, rappresentato da ordinanza GIP del 13 giugno 2024.
Le contestazioni provvisorie si riferiscono al duplice tentato omicidio commesso in data 18 settembre 2018 nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME COGNOME con ruolo di mandante, nell’ambito di uno scontro tra gruppi mafiosi contrapposti.
L’ordinanza del Tribunale ricostruisce i fatti avvenuti, sia precedenti che successivi all’agguato, evidenziando come l’odierno ricorrente abbia partecipato alla fase organizzativa dello stesso, non potendo altresì partecipare alla fase esecutiva a causa della restrizione – al momento del fatto – in regime di arresti domiciliari.
La ricostruzione si fonda sul contenuto di captazioni di conversazioni dalle quali emergerebbe con evidenza la partecipazione del Di Cosimo ai fatti addebitategli. Piø precisamente, vengono riportate intercettazioni ambientali sia presso la casa del ricorrente, sia presso la stanza di degenza di COGNOME NOME – vittima principale dell’agguato e presunto membro di un clan rivale.
Il quadro probatorio viene integrato dagli accertamenti effettuati sul telefono cellulare del COGNOME e dalle testimonianze di alcuni collaboratori di giustizia.
Di particolare valore dimostrativo vengono ritenute le intercettazioni ambientali presso l’abitazione del Di NOME COGNOME disposte nell’ambito di un procedimento connesso e sulla cui utilizzazione non Ł stata sollevata alcuna questione da parte della difesa.
Tali intercettazioni, in particolare, sembrano dimostrare come il ricorrente abbia partecipato alla
fase preparatoria dell’attentato. L’abitazione del COGNOME era luogo di ritrovo abituale di tutti i membri del sodalizio criminale, come confermato non solo dalle intercettazioni stesse, ma anche da una telecamera dell’apparato di video-sorveglianza, apposta dalla Questura di Bari in direzione del portone d’ingresso dell’abitazione del ricorrente.
Dalle intercettazioni ambientali – secondo il Tribunale – emerge come nei giorni immediatamente precedenti l’agguato, nell’abitazione del Di Cosimo, ove erano presenti vari appartenenti al clan, si sentissero ‘ continui rumori dovuti allo scarrellamento di armi o dal montaggio e smontaggio delle stesse ‘, circostanza confermata dalle parole dei soggetti stessi, i quali procedevano a fare una cernita delle armi in possesso e di quelle che avrebbero potuto, eventualmente, procurarsi.
Sempre nella casa dell’odierno ricorrente, si discute non solo dell’incrocio per strada con personaggi del gruppo criminale rivale, ma anche – in dettaglio – dell’organizzazione dell’agguato poi realizzato.
Sono state, inoltre, captate le conversazioni avvenute nell’abitazione dopo il compimento dell’attacco al clan rivale – peraltro, non andato come preventivato -, dalle quali emerge la preoccupazione del Di Cosimo e degli altri presenti attorno al possibile verificarsi di una rappresaglia.
Il Tribunale ritiene integrata la gravità indiziaria a carico del COGNOME e ricorda come, considerata la tipologia di reati contestati (aggravati a norma del 416 bis .1 cod.pen.), nei confronti dell’indagato operino le presunzioni relative di pericolosità sociale, sia in termini di sussistenza di esigenze correlate al pericolo di recidiva, sia in termini di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere.
In riferimento alla qualificazione giuridica del fatto si afferma testualmente : nessun dubbio residua in punto di qualificazione giuridica dell’addebito, peraltro mai messa in discussione dalla difesa, sicchŁ al riguardo Ł sufficiente rinviare alle precise osservazioni del giudice procedente, condivise dal Collegio .
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore – NOME COGNOME Il ricorso Ł affidato a quattro motivi.
4.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al giudizio di gravità indiziaria a carico del Di Cosimo.
La difesa lamenta un error in iudicando e un difetto assoluto di motivazione, non avendo – il Tribunale – offerto una congrua risposta argomentativa alle «molteplici e specifiche censure» articolate nella memoria difensiva depositata in udienza il 4 luglio 2024.
Il difensore ritiene che gli indizi di colpevolezza valorizzati prima dal GIP e in seguito dal Tribunale del Riesame siano insufficienti ed equivoci, mancando elementi di riscontro oggettivi ed individualizzanti, oltrechØ certi, precisi e concordanti.
Si lamenta, altresì, la mancata motivazione da parte del Tribunale di Bari sulla irrilevanza delle conversazioni prodotte dalla difesa nella memoria difensiva.
Il motivo di ricorso prosegue tramite un’analisi dettagliata di quelli che, secondo il ricorrente, sarebbero gli errori commessi dal Tribunale nella valutazione delle singole risultanze istruttorie, riportando altresì alcune conversazioni che, in tesi, dimostrerebbero l’estraneità del COGNOME ai fatti addebitati.
4.2 Al secondo motivo si deduce ulteriore vizio argomentativo, in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto.
Nel secondo motivo di ricorso, la difesa contesta l’ordinanza del Tribunale nella parte in cui si afferma che « nessun dubbio residua in punto di qualificazione giuridica dell’addebito, peraltro mai messa in discussione dalla difesa, sicchŁ al riguardo Ł sufficiente rinviare alle precise osservazioni
del giudice procedente, condivise dal Collegio».
Il difensore sottolinea come, nonostante avesse insistito – nella suddetta memoria -, con argomenti specifici su una diversa qualificazione giuridica del fatto – da tentato omicidio (pluriaggravato) a lesioni personali -, il Tribunale abbia omesso ogni valutazione sul punto, con conseguente sussistenza di un vizio della motivazione.
Si ritiene che sia mancata del tutto la presa in considerazione del punto sottoposto all’analisi del giudice, il quale non avrebbe a ciò esteso il percorso logico che sostiene la decisione tramite una, pur sintetica ma autonoma, valutazione della legittimità e consistenza degli elementi disponibili.
4.3 Al terzo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in tema di ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.
La difesa contesta la decisione nella parte in cui si parla di ‘ epoca recente di commissione del reato ‘, considerato che i fatti addebitati risalgono al 2018 e la misura Ł stata emessa nel 2024. Il tempo decorso non può ritenersi neutro, nØ il Tribunale avrebbe argomentato in modo autonomo circa la esistenza di ‘occasioni prossime’ di reiterazione della condotta illecita.
4.4 Al quarto motivo si deduce la violazione del ne bis in idem con riferimento ai reati di detenzione e porto di arma da fuoco.
In particolare, viene ricordato come il ricorrente abbia riportato una condanna definitiva per detenzione e porto di un’arma comune da sparo, fatto avvenuto il 17 settembre del 2018 . Di conseguenza, il fatto storico sarebbe esattamente lo stesso. Tale questione Ł stata sollevata nel corso della memoria difensiva, ed Ł stata risolta dal Tribunale nella pagina 78 della sua ordinanza, ove si legge ‘infine, la genericità dei riferimenti difensivi, unitamente alla constatazione del possesso di numerose armi da fuoco (molte delle quali non identificate e assai verosimilmente ancora nella disponibilità del gruppo criminale) da parte del COGNOME e dei suoi sodali, non consentono di poter affermare la corrispondenza di quelle impiegate per l’attentato con quelle oggetto della sentenza di condanna nell’ambito del cit. p.p. n. 5446 19 RG DDA (già n. 14048 18), con conseguente rigetto dell’eccezione di ne bis in idem in parte qua’.
L’affermazione viene ritenuta illogica, posto che le due contestazioni sarebbero sovrapponibili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato, al secondo motivo.
Va premesso che il primo motivo, quanto alla riferibilità di un apporto concorsuale del Di Cosimo alla azione delittuosa, Ł inammissibile .
Il Tribunale ha congruamente ricostruito – in punto di gravità indiziaria – il ruolo di impulso svolto dall’attuale ricorrente nella progettazione della azione delittuosa e le doglianze difensive tendono – in modo evidente – a sollecitare una rivalutazione degli apporti istruttori, in massima parte consistenti in contenuti di conversazioni oggetto di captazione. Si tratta di una sollecitazione non accoglibile in ragione dei limiti ontologici del giudizio di legittimità.
Il secondo motivo Ł, invece, fondato.
Il Tribunale ha omesso di considerare i contenuti della memoria difensiva – ritualmente depositata – nella parte dedicata alla qualificazione giuridica del fatto (pagine 27 e 28 della memoria), in tal modo realizzando una lacuna motivazionale non sanabile. Si Ł erroneamente affermato che il punto ‘non era stato contestato’, aspetto che concretizza un vero e proprio ‘travisamento processuale’. A fronte di argomentazioni difensive pertinenti non poteva essere, dunque, rievocata la motivazione espressa dal GIP.
Va pertanto disposto l’annullamento con rinvio della decisione impugnata, cdon assorbimjento del terzo e quarto motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bari competente ai sensi
dell’art. 309, co. 7, c.p.p.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 03/12/2024
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME