Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43670 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43670 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/12/2022 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni dei Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio.
L’avvocato COGNOME NOME conclude chiedendo l’annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Catanzaro – decidendo a seguito del rinvio disposto, con sentenza del 28/04/2022, dalla Quinta Sezione di questa Corte, che aveva annullato l’ordinanza del 02/12/2021 del suddetto Tribunale, che aveva a sua volta disatteso l’appello proposto da NOME COGNOME avverso istanza de libertate ha rigettato l’istanza di revoca del provvedimento restrittivo della libertà personale e, in accoglimento della richiesta presentata in via subordinata, ha sostituito, nei confronti di quest’ultimo, la misura cautelare della custodia in carcere con la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari, disponendone l’esecuzione presso ill domicilio – da indicarsi al momento della scarcerazione – nel quale dimorano moglie e figlio.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo due motivi, che vengono di seguito sintetizzati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. :173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione della legge penale sostanziale e processuale, in particolare degli artt. 416-bis cod. pen. e 273, 627 cod. proc. pen., lamentandosi la insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in ordine alla fattispecie di cui al capo A) della rubrica. La Corte di cassazione, con la sentenza rescindente, aveva demandato al Tribunale del riesame l’effettuazione di una nuova e più accurata valutazione, finalizzata a chiarire se fosse ancora ravvisabile, o meno, un quadro di gravità indiziaria relativamente al reato contestato al capo S9) della rubrica; la Corte, altresì, aveva indicato la necessità di vagliare, nel caso, quali potessero essere i riflessi di eventuali mutamenti del quadro indiziario, sul profilo delle esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame nell’ambito del giudizio rescissorio – non ha ulteriormente reputato integrata la gravità indiziaria, in ordine al reato sub S9); ha ritenuto ancora sussistente, però, un grave quadro indiziario con riferimento al capo A) della rubrica. Del tutto pretermesso, quindi, è il piano dei rapporti esistenti fra il reato di cui al capo A) quello contestato sub S9), quest’ultimo oggetto di incolpazione proprio nella forma aggravata, per esser stato commesso al fine di eseguire il delitto di cui al capo A). Limitandosi a ribadire la sussistenza di un grave compendio indiziario con riferimento al capo A), il Tribunale ha omesso di considerare – come invece specificamente delegato dalla Corte di cassazione – le possibili ripercussioni, sul piano cautelare, della ritenuta insussistenza della gravità indiziaria in ordine al reato sub S9). È però logico che – essendo l’intestazione fittizia sub S9) l’unico reato fine, contestato al ricorrente – l’annullamento di tale capo dovesse condtkre
il Tribunale del riesame, quantomeno, a rivalutare il conseguente affievolimento delle originarie esigenze cautelari.
2.2. Con il secondo motivo, vengono denunciate la violazione della legge processuale penale e la illogicità manifesta, in particolare in ragione della mancata osservanza del disposto dell’art. 627 cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame non specifica, infatti, le ragioni in base alle quali sia giunto a reputare immutato i quadro indiziario inerente alla contestazione sub A), ad onta della diversa valutazione in ordine al capo S9), in ciò violando anche i doveri impostigli, ai sensi dell’art. 627 cod. proc. pen., in forza della pronuncia rescindente.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. Il Tribunale di Catanzaro, in sede di rinvio, ha ritenuto esser venuto meno il primigenio quadro di gravità indiziaria, con riferimento al capo S9) ed ha – per tale ragione – attenuato la misura cautelare di massimo rigore all’epoca in vigore nei confronti del ricorrente. Nonostante abbia confermato essere la condotta conforme al paradigma normativo ex art. 512-bis cod. pen., una di quelle fondanti del contegno di partecipazione al sodalizio mafioso e sebbene abbia condiviso la dedotta elisione del compendio indiziario, in ordine a tale reato scopo, il Tribunale non ha poi minimamente chiarito le ragioni, in base alle quali non abbia ritenuto che tale fattore nuovo potesse intaccare il pregresso giudizio di gravità indiziaria, anche con riferimento al delitto ex art. 416-bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Come già chiarito in parte narrativa, la Quinta Sezione di questa Corte, con sentenza del 28/04/2022, ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale del riesame, che aveva disatteso l’appello proposto nell’interesse di COGNOME. Dato che vi era stato annullamento per insussistenza di gravi indizi, ad opera della Corte di cassazione, del provvedimento cautelare emesso a carico del COGNOME, ossia del soggetto da “schermare”, nell’ambito della unitaria contestazione per il reato di trasferimento fraudolento di valori, ex art. 512-bis cod. pen., ascritto sub S9), era stata contestualmente indicata – nella succitata sentenza rescindente – la necessità che venisse puntualmente spiegata la ragione in base alla quale, ipotizzandosi un modello legale a concorso necessario, potesse essere ritenuta intonsa la gravità indiziaria inerente al ricorrente – nella veste di soggetto
fittiziamente interposto – anche a fronte della ritenuta estraneità del p beneficiario della medesima interposizione.
Nella stessa pronuncia rescindente, la Quinta Sezione di questa Corte aveva conferito un ulteriore mandato motivazionale, demandando al giudizio rescissorio la verifica attinente agli eventuali riflessi di tale nuova situazione indiziaria sul profilo cautelare. Infine, vi era stata l’indicazione della necessità di adeguatamente anche l’istanza subordinata, avente ad oggetto la sostituzione d presidio cautelare in esecuzione nei confronti del ricorrente.
2.1. Il Tribunale del riesame, con il provvedimento ora impugNOME, ha ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza, con riferimento al reato e 512-bis cod. pen. contestato sub S9). Secondo le conclusioni raggiunte dai Giudic catanzaresi, dunque, la valutazione di insussistenza – a carico del sogg interponente COGNOME – di un compendio indiziario connotato dal necessario grado di gravità, non poteva non riverberarsi sulla posizione del COGNOME COGNOMEqu intestatario fittizio della sala giochi, essendosi raggiunto il crisma della indiziaria solo in relazione alla fattispecie obiettiva dell’art. 512 bis c.p.p. anche in relazione all’esistenza di una volontà teleologicamente determina all’elusine della normativa prevenzionale”.
2.2. Contestualmente, il Tribunale ha però ribadito la sussistenza del gravità indiziarla, in ordine all’incolpazione ex art. 416-bis cod. pen., di cui A) della rubrica. Viene qui contestato, a NOME COGNOMECOGNOME di esser stato orga alla organizzazione di stampo mafioso denominata endrangheta e, in particolare, della’ndrina (ossia, articolazione locale) nota come “COGNOME“, facente parte della “locale di S. Onofrio”.
2.3. Coglie nel segno l’osservazione difensiva, allora, laddove lament l’esistenza di un vuoto, nella motivazione del provvedimento impugNOME. I Tribunale, infatti, non spiega in quale modo possa esser restato immutato il quad indiziario originariamente valutato, inerente alla partecipazione ad associazi mafiosa, pur essendo venuti meno i gravi indizi in ordine a ciò che rappresentava – stando all’impianto accusatorio – l’architrave partecipa riconducibile al COGNOME, ossia l’intestazione fittizia. Lo stesso Tribunale, in confermato come – attenendosi ancora all’originario costrutto dell’accusa condotta di interposizione fittizia rappresentasse un aspetto basilare ed evocat in ordine alla ritenuta intraneità del COGNOME al sodalizio. I Giudici hanno pe mancato di spiegare – in maniera coerente e consequenziale – come il fatto nuovo rappresentato dalla ritenuta mancanza di gravi indizi, per quanto inerisce al r ex art. 512-bis cod. pen., possa non avere riflessi sulla condotta di tipo assoc contestata sub A).
2.4. Nel caso di specie, il Tribunale si è limitato a richiamare – in modo vago e indefinito – le dichiarazioni delle persone fin qui assunte a sommarie informazioni testimoniali, senza chiarire – con il necessario dettaglio – quali propalazioni possano consentire di ritenere immutato il precedente quadro indiziario.
2.5. Si concretizza, in tal modo, il dedotto difetto motivazionale, visto che l’apparato argomentativo posto a fondamento dell’ordinanza impugnata presenta un connotato fortemente assertivo e apparente. Si ricorda, sul punto, che la motivazione apparente (ossia, inesistente) ricorre allorquando essa appaia completamente disarmonica rispetto alle risultanze processuali, ovvero si avvalga di argomentazioni generiche e di asserzioni indimostrate, prive di substrato contenutistico, apodittiche, o ancora di affermazioni tautologiche e di proposizioni prive di efficacia dimostrativa. In altri termini, in tutti i casi in cui il per concettuale che sorregge la decisione riveli una natura fittizia e inconsistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015 Vassallo, Rv. 263100).
Alla luce delle considerazioni che precedono, si disporrà l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell’art. 309, co. 7 c.p.p. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2023.