Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 8986 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 8986 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/02/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nata a Ventimiglia il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Camastra il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/06/2025 della Corte di appello di Genova
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Genova confermava la sentenza emessa il 18 aprile 2024 dal Tribunale di Imperia, con cui NOME COGNOME e NOME COGNOME venivano ritenuti responsabili in ordine al reato di cui all’art. 316ter cod. pen. e condannati alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, per il tramite del comune difensore di fiducia, ricorso, affidato a plurimi e articolati motivi, con cui hanno dedotto:
vizio di motivazione, per illogicità manifesta e contraddittorietà, per avere la Corte di appello desunto il meccanismo fraudolento, volto alla omissione del versamento dei contributi previdenziali, dalla mera concomitanza temporale delle dimissioni dei dipendenti e dalla nuova assunzione di essi alle dipendenze di altro datore di lavoro, omettendo la valutazione di significative informazioni probatorie, specificamente allegate con l’atto di appello;
violazione di legge, in relazione all’art. 316 ter cod. pen., per avere la Corte di appello ritenuto configurato il delitto sotto il profilo oggettivo, nonostante non fosse stata effettuata alcuna falsa attestazione;
vizio di motivazione quanto alla riferibilità della condotta agli attuali imputati, ritenuti responsabili nonostante l’istanza di esonero contributivo fosse stata presentata a firma del socio di maggioranza, effettivo titolare e gestore dell’azienda;
violazione di legge, in relazione al dolo del reato in contestazione, per avere la Corte di appello ritenuto che gli imputati avessero architettato tutta l’operazione allo scopo di omettere il versamento dei contributi;
vizio di motivazione in relazione al ritenuto coinvolgimento, a titolo di concorso nel reato, di NOME COGNOME che.almeno sino al 2017 non ebbe alcun ruolo all’interno della società.
Alla odierna udienza – che si è svolta in forma non partecipata – è pervenuta requisitoria scritta del Pubblico Ministero che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che si espongono
Agli imputati è contestato il reato di cui all’art. 316 ter cod. pen., perché, secondo la valutazione operata dai giudici di merito, essi avrebbero simulato l’interruzione dell’attività aziendale – facente capo alla società “RAGIONE_SOCIALE, di cui NOME COGNOME era amministratrice e il di lei marito, NOME COGNOME, socio – ed avrebbero indotto i dipendenti a presentare le dimissioni, per poi assumerli a tempo determinato e, di seguito, a tempo indeterminato, alle dipendenze della società “RAGIONE_SOCIALE, sempre ad essi riconducibile, in modo da usufruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n.190, consistente nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, così ottenendo un risparmio di quasi novantamila euro.
2.1. Ad una tale ricostruzione, i Giudici del merito sono giunti sulla base delle dichiarazioni rese dai dipendenti della società “RAGIONE_SOCIALE” RAGIONE_SOCIALE e valorizzando il fatto che il rapporto di lavoro era sostanzialmente rimasto immutato, posto che identichterdta sede operativa, le funzioni svolte, le modalità di svolgimento del lavoro e la figura del datore di lavoro, riconducibile sempre agli
imputati.
Con il primo motivo, gli imputati denunciano il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Sebbene nella intestazione del motivo di ricorso il difensore abbia richiamato il vizio di motivazione per illogicità manifesta e contraddittorietà, nella parte esplicativa, denuncia il vizio di motivazione per omissione, per non avere i Giudici del gravame esaminato le specifiche deduzioni in punto di an della responsabilità.
3.1. Occorre precisare che il vizio di mancanza di motivazione è ravvisabile quando le argomentazioni addotte dal Giudice a fondamento dell’affermazione di responsabilità dell’imputato sono prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (ex multis, Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, Rv 272324; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, Rv 257967): la mancanza di motivazione si identifica con l’«assoluto ripudio da parte del Giudice del gravame dell’esame delle censure proposte» (così in motivazione, Sez.6, n 19681 del 05/04/2004 non mass.).
Assumono, dunque, rilevanza le ragioni addotte nel giudizio di appello e la risposta che il Giudice è tenuto a dare,
3.2. Nel perimetrare l’obbligo di motivazione, si è, tuttavia, precisato che il Giudice della impugnazione non deve esaminare quegli argomenti manifestamente superflui, non pertinenti, generici e palesemente inconsistenti e/o infondati. Parimenti gli è consentito il richiamo per relationem alla sentenza di primo grado seppure con la precisazione che un tale rinvio non sempre “rende immune” la sentenza dal vizio di carenza motivazionale, se il Giudice si è sottratto alla necessaria disamina critica dei motivi di gravame (ex multis, Sez. 4, n. 6779 del 18/12/2013, Rv 259316).
Alle medesime conclusioni si è pervenuti nel caso di doppia conforme: l’assenza di una specifica valutazione sui motivi di appello e l’esclusivo riferimento a quanto esposto nella sentenza di primo grado senza soppesare la fondatezza o meno delle argomentazioni difensive integra in ogni caso il vizio di mancanza di motivazione deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.(ex multis, Sez.5. n. 52619 del 5/10/2016, Rv. 268859).
Ed infatti, è stato ribadito nella giurisprudenza di legittimità come dette forme di “completamento” della motivazione della sentenza di appello, giammai possono
trasformarsi in un illegittimo strumento attraverso cui eludere le questioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute.
Nel caso in esame, la Corte di appello non ha correttamente applicato tali principit di diritto, rendendo ora una motivazione “meramente apparente’: ora una motivazione “graficamente inesistente”. La sentenza di appello si è, infatti, tradotta in una mera trascrizione del tracciato argomentativo già percorso nel precedente grado di giudizio, rimanendo silente rispetto ad una parte consistente degli argomenti di fatto dedotti, con efficacia, dalla difesa.
La Corte distrettuale, infatti, non ha spiegato perché fosse configurabile il reato in contestazione, nonostante la difesa avesse, nello specifico, rappresentato: a) che, al momento delle dimissioni dei lavoratori dalla società “RAGIONE_SOCIALE, la lavoratrice NOME avesse percepito il TFR pari all’importo di 90 mila euro; b) che ulteriori somme, a tale titolo, fossero state presumibilmente versate anche agli altri dipendenti dimissionari; c) che la novazione soggettiva del rapporto di lavoro non era simulata, posto che le lavoratrici, nel transitare dalla società “RAGIONE_SOCIALE” RAGIONE_SOCIALE alla società “RAGIONE_SOCIALE, – sebbene avessero continuato a svolgere le medesime mansioni e a lavorare negli stessi locali con utilizzo degli stessi arredi e strumenti di lavoro – avevano stipulato un nuovo e diverso contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a condizioni più vantaggiose e, soprattutto, più remunerative rispetto al precedente; d) che la società “RAGIONE_SOCIALE” RAGIONE_SOCIALE era un soggetto giuridico autonomo e diverso rispetto a società “RAGIONE_SOCIALE” RAGIONE_SOCIALE , non solo per la diversità del nome e della forma, ma soprattutto per la differente compagine societaria, dal momento che il socio di maggioranza (detentore dell’85°/0 delle quote) era NOME COGNOME, mentre NOME COGNOME era titolare del patrimonio societario nella misura del 15% e NOME COGNOME era stato estromesso dalla società ; e) che NOME COGNOME era il gestore effettivo della società “RAGIONE_SOCIALE, per avere egli conferito la somma di 80 mila euro al momento della costituzione e per avere ricevuto nel 2017, al momento della risoluzione del rapporto societario, la restituzione della quota versata , nonché il versamento della ulteriore somma di 80 mila euro, a titolo di risarcimento del danno ( come emerso dalla documentazione in atti); f) che NOME COGNOME, fino a quando aveva rivestito la carica di socio di maggioranza, aveva diretto l’attività aziendale e gestito il rapporto di lavoro, impartendo ordini e direttive alle dipendenti; g) che, al momento della cessazione dell’attività da parte della società “RAGIONE_SOCIALE” RAGIONE_SOCIALE, l’imputata NOME COGNOME non aveva imposto alle sue dipendenti né le dimissioni nè il passaggio alla nuova società.
4.1. Tali obiezioni avrebbero meritato quanto meno una argomentata giustificazione della inconferenza ed infondatezza degli argomenti dedotti.
La Corte distrettuale, invece, si è limitata ad una rassegna dei fatti, ricalcando lo schema argomentativo proposto dal Tribunale, e ad una mera elencazione descrittiva delle vicende, senza tuttavia mai confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive, prima fra tutte quella di ordine logico inerente al prospettato esborso di somme di importo superiore rispetto a quelle che gli imputati avrebbero dovuto versare all’erario e che avrebbero fraudolentemente risparmiato.
La elusione dell’obbligo di motivazione radica, per l’effetto, il dedotto vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. / cui consegue l’annullamento dell’impugnata sentenza nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME con rinvio per un nuovo giudizio.
Sono assorbiti gli ulteriori motivi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova. Così deciso, 03/02/2026