Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 32579 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 32579 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 1040/2025
NOME COGNOME
CC – 04/07/2025
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Cori il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/02/2025 del Tribunale di Roma udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette: la requisitoria del Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di Cassazione NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; le conclusioni rassegnate dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che, nellÕinteresse del ricorrente, ha contestato la fondatezza di quanto rassegnato dal Procuratore generale e ha insistito per l’accoglimento dellÕimpugnazione;
Con ordinanza del 26 febbraio 2025 il Tribunale di Roma Ð a seguito della richiesta di riesame . 309 cod. proc. pen. proposta nellÕinteresse di NOME AVV_NOTAIO Ð ha confermato lÕordinanza in data 10 febbraio 2025 con la quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva applicato alla medesima persona sottoposta a indagini la misura della custodia cautelare in carcere poichŽ gravemente indiziata del delitto aggravato di estorsione in concorso, in particolare per avere con minaccia (perpetrata con armi da fuoco e con metodo mafioso) costretto NOME COGNOME a continuare ad occultare unÕautovettura provento di furto e a rinunciare al compenso convenuto per Çtale servizioÈ.
NOME è giˆ sottoposto nello stesso procedimento alla custodia cautelare in carcere per i delitti aggravati di associazione di tipo mafioso (capo 1), rapina in danno di NOME COGNOME
(capo 2), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (capo 11) nonchŽ di detenzione e trasporto di dette sostanze (capi 19 e 20).
Avverso il provvedimento collegiale è stato proposto ricorso per cassazione nellÕinteresse della persona sottoposta a indagini, articolando due motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del COGNOME, segnatamente in relazione alla sua individuazione come concorrente nel fatto estorsivo, alla luce di quanto prospettato con i motivi di riesame. Difatti, a fronte dei vizi di motivazione del provvedimento del G.i.p., anche il Collegio di seconda istanza avrebbe fondato tale conclusione su elementi congetturali e privi di un effettivo riscontro in atti.
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione della legge penale in ragione della qualificazione del fatto quale estorsione e non anche come esercizio arbitrario delle proprie ragioni: i due reati Ð come chiarito dalla giurisprudenza Ð non si distinguerebbero per lÕelemento materiale bens’ sotto il profilo soggettivo (in quanto il delitto di cui allÕart. 393 cod. pen. si caratterizzerebbe Çper la coscienza e volontˆ di attuare un proprio dirittoÈ); i concorrenti nel reato di cui anche il NOME è incolpato Ð secondo lo stesso Giudice del riesame Ð avrebbero agito nella convinzione di far valere un diritto (in particolare, il diritto di NOME COGNOME alla restituzione di unÕautovettura detenuta da NOME COGNOME); e Ð come affermato dalle Sezioni Unite Ð anche il terzo pu˜ concorrere nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti; è, invece, infondato il secondo motivo, che deve essere esaminato anzitutto poichŽ per il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni non è consentita lÕapplicazione di una misura cautelare personale.
A proposito della questione sollevata con il secondo motivo, le Sezioni Unite (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 Ð 02) hanno chiarito che:
Çil reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all’elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorieÈ;
nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona Çl’agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione
giudiziariaÈ; nel delitto di estorsione, Çinvece, l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustiziaÈ;
Çai fini dell’integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dall’agente deve, peraltro, corrispondere esattamente all’oggetto della tutela apprestata in concreto dall’ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ci˜ che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall’agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l’agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l’oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente (Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263589; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268362)È (cfr. pure Sez. 6, n. 47672 del 04/10/2023, O., Rv. 285883 Ð 03);
Çpur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, ovvero che il diritto oggetto dell’illegittima tutela privata sia realmente esistente, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale (Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Demattè, Rv. 260584; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268362), poichŽ il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimitˆ della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilitˆ di successo (Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967)È;
il giudice è chiamato a verificare se la pretesa che si è inteso illecitamente esercitare abbia i caratteri necessari perchŽ il fatto sia sussunto nellÕart. 393 cod. pen. (tanto che, Çin applicazione del principio, è giˆ stata, ad esempio, ritenuta la configurabilitˆ del delitto di estorsione, e non dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, nei confronti del creditore che eserciti una minaccia per ottenere il pagamento di interessi usurari, poichŽ in tal caso egli è consapevole di porre in essere una condotta per ottenere il soddisfacimento di un profitto ingiusto, in quanto derivante da una pretesa
(Sez. 2, n. 9931 del 09/03/2015, COGNOME, Rv. 262566; Sez. 2, n. 26235 del 12/05/2017, COGNOME, Rv. 269968)È (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, cit.).
Inoltre, la giurisprudenza ha giˆ chiarito che:
non possono ritenersi passibili di tutela le pretese che trovano fonte in pregressi rapporti illeciti (cfr., per tutte, Sez. U, n. 962 del 17/12/2003, Huang, Rv. 226489);
ricorre il delitto di estorsione allorchŽ la minaccia o la violenza finalizzata determini taluno a rinunciare a una propria legittima pretesa (cfr. Sez. 2, n. 43769 del 12/07/2013, Ventimiglia, Rv. 257303 Ð 01; Sez. 5, n. 18508 del 16/02/2017, NOME, Rv. 270209 Ð 01).
Nel caso in esame, come si trae dal provvedimento impugnato, il COGNOME è incolpato di aver Ð in concorso con altri Ð costretto NOME COGNOME a continuare ad occultare unÕautovettura provento di furto e a rinunciare al compenso convenuto per tale attivitˆ; lÕagire minaccioso Ð nellÕottica gravemente indiziaria che qui rileva Ð si è verificato a seguito della maggior pretesa economica avanzata dal COGNOME (una volta resosi conto, a suo dire, che il veicolo era rubato)
al cui soddisfacimento egli ha subordinato la restituzione del mezzo a NOME COGNOME; il che ha ingenerato la reazione violenza e minacciosa, volta non solo a ottenere la restituzione dellÕauto ma anche a punire il COGNOME per lÕ arrecata al COGNOME e a rinunciare alle sue pretese economiche, effetto che si è prodotto. Tale ricostruzione Ð fermo quanto si esporrˆ appena oltre a proposito dellÕattribuzione del fatto al COGNOME Ð non è stata oggetto di rituale censura da parte del ricorso che, in maniera assertiva, ha assunto solo che lÕazione violenta era finalizzata a ottenere ÇancheÈ la restituzione del veicolo. Ne deriva che, alla luce dei princ’pi di diritto sopra esposti, lÕagire dei concorrenti in danno del COGNOME ha avuto ad oggetto una pretesa non azionabile innanzi al giudice civile, sia nel caso in cui questÕultimo fosse stato consapevole di custodire una auto rubata (e, dunque, si fosse accordato in tal senso con il COGNOME), sia nel caso in cui non ne avesse avuto contezza per la dirimente considerazione che il COGNOME Ð sempre nella prospettiva propria della cautela Ð ha rinunciato anche alla somma convenuta per la custodia a causa dellÕagire violento e minaccioso posto in essere nei suoi confronti.
3. Il primo motivo è fondato.
In effetti, il Tribunale Ð richiamando dati tratti in particolare dalle conversazioni intercettate Ð ha dato conto (sulla scorta di quanto affermato da NOME COGNOME) della dinamica dellÕaccaduto, affermando che:
il COGNOME avrebbe preso parte alla Çspedizione punitiva a mano armata in casa del COGNOMEÈ poichŽ il COGNOME avrebbe riferito della presenza del proprio genero e il ricorrente è marito di NOME COGNOME, figlia di NOME; non sarebbe decisivo lÕerroneo riferimento Ð da parte dello stesso COGNOME Ð al coindagato NOME COGNOME NOME (cui pure il fatto è stato attribuito) come proprio genero (essendosi poi corretto, indicando costui come ÇnipoteÈ);
– il ruolo del COGNOME nella vicenda si trarrebbe poichŽ il COGNOME ha attribuito la consegna dellÕauto rubata al COGNOME (oltre che al NOME) anche a un altro soggetto (ÇquellÕaltroÈ); e questÕultimo dovrebbe individuarsi nel COGNOME perchŽ allÕepoca dei fatti egli era dedito al riciclaggio delle auto di lusso rubate (come quella in discorso) e perchŽ sarebbe improbabile che con il termine ÇgeneroÈ il COGNOME si riferisse a NOME COGNOME (pure sottoposto a misura cautelare, perchŽ gravemente indiziato di delitti commessi unitamente al COGNOME), in quanto costui non sarebbe sposato con lÕaltra figlia del COGNOME, NOME, con cui conviverebbe; peraltro, egli avrebbe collaborato con il padre della convivente solo nellÕattivitˆ di narcotraffico.
Per costante giurisprudenza, in sede di legittimitˆ non pu˜ compiersi un alternativo apprezzamento degli elementi emersi nel corso delle indagini, atteso che il controllo delle ordinanze cautelari Ð da parte della Corte di cassazione Ð è circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, l’assenza di illogicitˆ evidenti, ossia la congruitˆ delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento; e tale controllo deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi
indiziari o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884; cfr. pure Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, COGNOME; Sez. 4, 03/02/2011, n. 14726, D.R.; Sez. 4, 06/07/2007, n. 37878, C.). Ci˜ è a dirsi anche con riguardo all’interpretazione e alla valutazione del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione, che costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non pu˜ essere sindacato in sede di legittimitˆ se non nei limiti della manifesta illogicitˆ ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepiteÈ (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337 – 01). Ebbene, lÕ del provvedimento impugnato, appena sopra esposto, è manifestamente illogico. Il Tribunale, a sostegno della propria lettura del riferimento da parte del COGNOME al ÇgeneroÈ, ha valorizzato un dato congetturale, ossia il rapporto di convivenza tra lÕCOGNOME e una delle figlie del COGNOME, a dispetto dellÕeffettivo rapporto di coniugio tra il COGNOME e lÕaltra figlia, in contrasto con il comune modo di esprimersi sul punto (che spesso non utilizza i termini relativi ai rapporti di affinitˆ solo per i soggetti che rientrino della nozione legale di affinitˆ); ancora, il Collegio del riesame ha valorizzato in maniera assertiva lÕulteriore dato della dedizione di ciascuno dei due congiunti (uno di diritto, uno di fatto) del COGNOME a distinti settori criminali, dato che pu˜ corroborare solo in via per lÕappunto congetturale la conclusione cui il Tribunale è giunto in relazione al concorso nello specifico fatto in incolpazione.
L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma.
Devono mandarsi alla Cancelleria gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma. , disp. att. cod.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1proc. pen.
Cos’ deciso il 04/07/2025.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME