Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10421 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10421 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME NOME COGNOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nata a Catania il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 20/06/2025 della Corte d’appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore della ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 20/06/2025, ha confermato la sentenza del Tribunale monocratico di Termini Imerese del 26/10/2023, che ha condannato COGNOME NOME alla pena di giustizia per il delitto alla stessa ascritto (art. 640 cod. pen.).
2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, COGNOME NOME, articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Vizio della motivazione perchØ mancante e contraddittoria in presenza di un ragionevole dubbio quanto alla effettiva identità fisica dell’imputata alla quale Ł stata ricondotta l’intestazione della utenza telefonica NUMERO_TELEFONO; la difesa ha sostenuto che la decisione non ha rispettato i principi affermati in procedimenti a carico della stessa ricorrente per identiche condotte, riferite alla medesima utenza 380/1328116; la affermazione di responsabilità si Ł basata sul semplice abbinamento della utenza telefonica NUMERO_TELEFONO alla ricorrente e tra l’altro sia in motivazione che in sede di indagine veniva indicata in modo superficiale una utenza diversa ovvero NUMERO_TELEFONO in alcun modo riconducibile alla ricorrente, mentre le indagini avrebbero dovuto essere eseguite su diversa utenza ovvero NUMERO_TELEFONO; la difesa ha anche sostenuto che era mancata la considerazione delle allegazioni difensive quanto alle diverse sentenze che avevano interessato la ricorrente; comunque gli accertamenti espletati a mezzo consultazione dell’Etna in assenza di
documenti a corredo si doveva ritenere radicalmente inutilizzabile; nØ la Corte di appello aveva tenuto conto che la utenza 3801328116 era stata riferita a soggetto omonimo della ricorrente, ma nata a Catania il DATA_NASCITA.
2.2.Con un secondo motivo non rubricato formalmente, la ricorrente ha richiamato ‘prove sopravvenute alle sentenze di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa’, rilevando come i contratti, nominalmente riconducibili alla odierna ricorrente, non sono stati certamente sottoscritti dalla stessa, sicchØ si doveva escludere la titolarità della utenza alla stessa apparentemente intestata, così come la titolarità di carte postepay . In tal senso ha anche richiamato la firma ricavabile dal proc. pen. 13156/2018 presso il Tribunale di Catania per il carattere macroscopicamente difforme da quella rilevabile dagli atti ufficiali, tanto che la ricorrente veniva assolta dal Tribunale di Catania dalla imputazione ascritta.
3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il primo motivo di ricorso Ł fondato per le ragioni che seguono. Ne discende l’assorbimento del secondo motivo di ricorso e l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
2.La difesa aveva devoluto in sede di appello, anche sulla base di sopravvenute produzioni documentali che venivano specificamente richiamate, un tema rilevante ovvero quello della effettiva riferibilità alla ricorrente della utenza indicata specificamente nella numerazione 380/1328116 quanto al fatto oggetto di imputazione, anche in correlazione alla attivazione della carta postepay a mezzo della quale veniva posta in essere la condotta truffaldina alla stessa imputata.
3.Sul punto la difesa aveva allegato una serie di elementi di portata obiettiva, anche tenuto conto dell’esito di ulteriori procedimenti penali avviati a carico della ricorrente, che la Corte di appello, con una motivazione eccentrica, tanto da risultare apparente ed omessa, non ha considerato effettivamente.
4.In tal senso, si deve osservare come le argomentazioni della Corte di appello, compendiate nel punto 2 della decisione (senza che in precedenza siano stati, neanche per sintesi, riepilogati i motivi di appello, atteso il laconico riferimento della dizione ‘Avverso la predetta sentenza proponeva appello la difesa della imputata’), non abbiano in alcun modo effettivamente affrontato i temi devoluti con i motivi di appello, tra l’altro richiamando a supporto della decisione una numerazione 381/328166, che attese le sue caratteristiche (prefisso, numero riportato di sole sei cifre) avrebbe dovuto essere oggetto di considerazione puntuale, in correlazione con la imputazione ascritta, che a sua volta riportava tale dato, rispetto alle specifiche censure sollevate dalla difesa sul punto, che aveva invece evidenziato elementi volti a contestare la possibilità di riferire a tale numerazione l’esito della condotta ascritta, richiamando invece la diversa numerazione 380/1328116 ed la sottoscrizione dei contratti per la attivazione della carta postepay e del contratto relativo alla utenza telefonica, quali elementi risolutivi per attribuire o meno la condotta truffaldina alla ricorrente.
5.La difesa ha nei propri motivi di appello ampiamente richiamato elementi a sostegno quanto alla asserita difformità delle firme apposte sia per la attivazione della utenza telefonica (diversamente indicata) che per la postepay , sottolineando come in concreto i documenti fossero effettivamente riferibili alla COGNOME, elemento questo non contestato, specificando però che l’insieme di circostanze allegate, alle quali si collegava la richiesta di
rinnovazione, potevano portare a riscontrare il ragionevole dubbio posto dalla difesa quanto alla responsabilità della stessa per la condotta ascritta in rubrica (pag. 3 e 4 atto di appello con particolare riferimento ad un possibile utilizzo di copia fotostatica dei documenti della stessa).
6.La motivazione resa anche quanto al possibile utilizzo da parte di altri dei documenti della ricorrente appare poi caratterizzata da apoditticità e assertività tale, in assenza di qualsiasi correlazione con le istanze e allegazioni difensive, da risultare anche in questo caso omessa (atteso il riferimento contenuto nella motivazione alla firma sul passaporto da riferire al Ministro, mentre la difesa aveva evidenziato la difformità della sottoscrizione, asseritamente riferita alla COGNOME, quanto alla attivazione con contratto sia della utenza telefonica che della carta postepay ).
7.La sentenza impugnata deve, in conclusione, essere annullata con rinvio, ricorrendo un vizio della motivazione così radicale da rendere l’apparato argomentativo privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, sicchØ la Corte di appello dovrà nuovamente valutare, nell’ambito della propria piena, ma motivata, discrezionalità, i temi puntualmente devoluti dalla difesa con l’atto di appello, mediante enunciati ed argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822-01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.
Così Ł deciso, 13/02/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME