Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10186 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10186 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 successivo art. 8 D.L. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa il 7/2/2020 all’esito di giudizio abbreviato, il Giudice per l’udien preliminare del Tribunale di Catanzaro dichiarava non doversi procedere, perché l’azione penale non poteva essere intrapresa per tardività della querela, nei confronti di COGNOME NOMENOME NOME un tentativo di estorsione consistito nel rappresentare a COGNOME NOME NOME COGNOME NOME l’intenzione di denunciare i lavori di ristrutturazione che la stessa COGNOME NOME e COGNOME NOME stavano effettuando su un immobile appartenente alla prima ed in uso alla seconda, ove non gli fosse stata concessa una parte del fondo di proprietà del COGNOME e della COGNOME.
Decidendo sugli appelli proposti dal pubblico ministero e dalla parte civile, con senten del 6/12/2022 la Corte di Appello di Catanzaro riconosceva l’insussistenza di un rapporto convivenza tra il NOME e la parte civile COGNOME NOME, a fronte di un rapporto di mera affi di secondo grado tra i due, con conseguente procedibilità di ufficio del reato contestato riforma della pronuncia di primo grado, ha riconosciuto la penale responsabilità del NOME ordine al reato ascrittogli, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia ed al risarciment danni e delle spese del giudizio in favore della costituita parte civile.
COGNOME propone ora ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale deducendo, con unico motivo di ricorso, il vizio di motivazione per l’omessa valutazione del memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen. e della documentazion versata in atti. Deduce, infatti, il ricorrente, di aver depositato sin dall’udienza preliminar di chiedere l’ammissione al giudizio abbreviato, documentazione non considerata in sentenza, ampiamente illustrata anche alla Corte di Appello con memoria depositata in data 23/6/2022 (alla quale tale documentazione era stata nuovamente allegata) e, poi, richiamata nella memoria depositata ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen. in data 1/12/2022: il ricorrente si duole sentenza impugnata non si sia in alcun modo confrontata né con le memorie difensive, né con la documentazione prodotta, volta a dimostrare che il ricorrente, con la condotta contestatag intendeva tutelare un diritto proprio e della di lui NOME, NOME COGNOME in relazione ad un ter che era di proprietà altrui, ma posseduto dall’NOMEato e da sua NOME, oltre che dalle pers offese, in una situazione di compossesso che si assume evidenziata anche nell’azione volta alla reintegra del possesso ed alla cessazione delle molestie con ripristino dello stato dei luo promossa dinanzi al Tribunale civile dal NOME NOME da NOME nei confronti delle odiern persone offese.
Con requisitoria scritta del 24 ottobre 2023 il pubblico ministero, nella persona Sostituto Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO, ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
5. Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata, infatti, ha esplicitamente fondato il giudizio di penale responsabil espresso nei confronti dell’odierno ricorrente sulla riconosciuta convergenza “delle dichiarazi
dei querelanti ma anche dei soggetti escussi dalla Polizia Giudiziaria” (pag. 6 della senten impugnata) senza in alcun modo confrontarsi con la documentazione prodotta dalla difesa all’udienza preliminare del 21/12/2018 ed acquisita sull’accordo delle parti, ed allegata anc alla memoria depositata dinanzi alla Corte di appello in occasione dell’udienza del 23/6/2022 poi ancora richiamata dalla memoria depositata ex art.121 cod. proc. pen. in data 1/12/2022.
Nella prospettazione difensiva, infatti, la memoria ed i documenti di cui si tratta potreb dimostrare che il terreno oggetto della richiesta riconosciuta come estorsiva dalla sentenza no sarebbe di proprietà di NOME né della sorella di questa, NOME, NOME del COGNOME, come riferito dalla prima, bensì di un terzo, ma nel possesso del ricorrente e del persone offese.
La sentenza impugnata, nel qualificare il fatto come tentata estorsione, ha rilevato che minaccia profferita dal COGNOME sarebbe stata “sproporzionata rispetto all’esigenza di tutelare diritto (del tutto inesistente)”, vertendosi “in assenza di una pretesa legittima (anche astrattamente” ) senza confrontarsi in alcun modo, però, con predetta prospettazione difensiva, né con la documentazione allegata, nonostante la rilevanza dei temi oggetto delle memorie e della documentazione prodotta sin dal primo grado ai fini della qualiFicazione del fatto, orm indiscusso nella sua materialità, atteso che la situazione del terreno di cui si tratta, che si ri oggetto anche di un’azione di spoglio intrapresa dal ricorrente, non può certo ritenersi neut rispetto alla qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 629 o dell’art. 393 cod. pen.
Si tratta, pertanto, di vizio di motivazione rilevante e correttamente dedotto in questa sed avendo la difesa rappresentato puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta ill argomentativa della sentenza impugnata (Sez. 5 , n. 17798 del 22/03/2019, Rv. 276766 – 01), che va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appel di Catanzaro, che si confronterà, ai fini della qualificazione giuridica del fatto, documentazione e le memorie dinanzi menzionate.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma il 7 dicembre 2023
L’estensore
La Presidente