Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24559 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24559 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MAGENTA il 08/06/2000
avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che con il primo ed secondo motivo di ricorso si deducono la
violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il contestato delitto di rapina impropria (capo A) , lamentando,
in particolare, l’insussistenza degli elementi costitutivi del reato de qua
la mancata derubricazione nella corrispondente fattispecie tentata ovvero nel delitto
di cui all’art. 588 cod. pen., non essendosi realizzata, nel caso di specie, la sottrazione della cosa;
che si tratta di sono meramente reiterative di quelle già adeguatamente
vagliate e disattese dal giudice di appello (si vedano le pagg. 5-6 della sentenza impugnata) laddove, con lineare e logica valutazione condotta sulla base della
ricostruzione fattuale della vicenda con coinvolgimento di quattro soggetti, ha evidenziato che uno dei complici aveva sottratto uno zaino alla persona offesa nei
confronti della quale era stata poi usata violenza da tutto il gruppo quanto questa aveva cercato di riprenderlo, COGNOME aveva inoltre personalmente colpito la vittima con un coltello e si era quindi appropriato anche del suo cellulare;
osservato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento del vizio di mente ex art. 88 o 89 cod. pen., è parimenti fondato su argomenti pedissequamente reiterativi di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito laddove ha correttamente evidenziato (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) l’assenza in atti di documentazione medica che attestasse profili di incapacità di intendere e di volere, essendo stata introdotta dalla difesa solo una relazione della psicologa e della assistente sociale relativi alla difficile situazione familiare dell’imputato con connessi disturbi dell’apprendimento riconducibili ad un basso livello cognitivo;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 giugno 2025.