Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34875 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34875 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vizio totale di mente, non è consentito dalla legge in questa sede, poiché, prospettando profili di censura già motivatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, esso risulta teso a contestare, invero, la valutazione delle risultanze processuali in ordine alla capacità di intendere e di volere dell’odierno ricorrente e la piena condivisione della stessa da parte dei giudici di appello, prefigurando una differente lettura dell’elaborato peritale e, dunque, doglianze avulse dal sindacato dinanzi a questa Corte, cui è preclusa la possibilità di un nuovo apprezzamento delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, essendo il controllo di legittimità limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo (cfr. Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074);
che, nel caso di specie, deve ravvisarsi come i giudici di merito abbiano esposto logiche e lineari argomentazioni a base della loro piena condivisione delle conclusioni del perito, ritenendo sussistenti i presupposti per il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 89 cod. pen., richiesta con l’atto di appello, ma non anche quelli necessari ai fini della integrazione di un vizio totale di mente (si vedano le pagg. 3 e 4);
ritenuto che,, il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio sulla pena, per non avere la Corte territoriale operato una maggiore diminuzione in applicazione delle riconosciute circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio dinanzi a questa Corte non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico;
che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pag. 4 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 15 luglio 2025.