Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 44930 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 44930 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ROMA DATA_NASCITA COGNOME NOME nata, a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la la sentenza del 16/03/2023 del GIP TRIBUNALE di ROMA ucna la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, Senatore NOME: Inammissibilità del ricorso.
DEPOINTATA
IN CANCEL
8
NOV 2023
IL
NOME
L iati
2rio
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma / con sentenza di patteggiamento del 16 marzo 2023 applicava a COGNOME NOME la pena della reclusione di mesi 8, relativamente ai reati di cui all’art. 2, d. Igs. 74 del 2000 a lei contestati, e a COGNOME NOME la pena di mesi 6 di reclusione, relativamente ai reati di cui all’art. 2, d. Igs. 74 del 2000 a lui contestati.
I due imputati propongono ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
1. I due ricorsi contengono un motivo comune che si analizza congiuntamente. Violazione di legge (art. 2, quarto comma, cod. pen. e art. 448, secondo comma 2 bis del cod. proc. pen.) per vizio della volontà degli imputati relativamente al patteggiamento. La contestazione riguarda i reati di cui all’art. 2, d. Igs. 74 del 2000 commessi prima della riforma del trattamento sanzionatorio (di cui alla I. n. 157 del 2019); la procura speciale per il patteggiamento era rilasciata a seguito della fissazione dell’udienza preliminare per l’udienza del 28 gennaio 2020. L’accordo si perfezionava con il consenso della Procura prima della modifica legislativa della I. 150 del 2022, e prima della sua entrata in vigore, differita al 30 dicembre 2022.
La modifica delle condizioni di applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. non è stata considerata dagli imputati al momento del rilascio della procura speciale per il rito ex art. 444 cod. proc. pen.
Nonostante il modesto importo delle somme e l’integrale successivo pagamento del debito tributario non risulta valutata la particolare tenuità del fatto come dalla disposizione modificata, con la citata legge 150 del 2022. Conseguentemente risulta un vizio
genetico della volontà degli imputati che non avrebbero richiesto il patteggiamento se avessero valutata la nuova disposizione normativa dell’art. 131 bis cod. pen.
Il patteggiamento all’udienza del 16 marzo 2023 è intervenuto nell’assenza degli imputati. Il giudice avrebbe dovuto verificare in udienza il valido consenso al patteggiamento anche con le nuove riforme legislative.
Hanno chiesto, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato.
La Procura Generale della Suprema Corte di Cassazione, Sostituto Procuratore Generale Senatore NOME, ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi risultano inammissibili in quanto manifestamente infondati.
Ai sensi dell’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. «Il Pubblico Ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro · la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza».
I ricorrenti ritengono che la loro manifestazione di volontà al patteggiamento risulti viziata dalla loro mancata conoscenza della nuova formulazione dell’art. 131 bis del cod. pen.
Deve rilevarsi che la sentenza di patteggiamento è stata pronunciata il 16 marzo 2023 e l’assenza degli imputati non può far ritenere viziato il loro consenso, in quanto rappresentati dal difensore munito di procura speciale.
La modifica dell’art. 131 bis cod. pen. non può ritenersi norma direttamente applicabile all’accordo di patteggiamento, tale da viziare il consenso degli imputati. L’applicazione della particolare tenuità del fatto è sempre una valutazione di merito, non automatica; non trova, quindi, applicazione l’art. 2 del cod. pen. richiamato dai ricorrenti (“Il giudice dell’esecuzione non può applicare retroattivamente la disciplina di favore della particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis cod. pen., poichè trattandosi di causa di non punibilità che non esclude la sussistenza del reato, non può applicarsi la disciplina in materia di successione delle leggi penali di cui all’art. 2 cod. pen.” Sez. 1, Sentenza n. 46567 del 15/09/2016 Cc. (dep. 04/11/2016 ) Rv. 268069 – 01).
Inoltre, come rilevato dalla Procura Generale gli imputati e lo stesso difensore munito di Procura speciale avevano avuto a disposizione almeno cinque mesi a decorrere dalla pubblicazione del d. Igs. 150/2022 fino alla pronuncia della sentenza di patteggiamento del 16 marzo 2023; il vizio della volontà sottintende, in realtà, una non conoscenza della legge penale non giustificabile in considerazione del tempo a disposizione per le richieste al giudice di primo grado.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4/07/2023