Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35615 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35615 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Saviano il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 28/11/2023 della Corte d’appello di Napoli dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse diNOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 30 giugno 2014 del Tribunale di Nola con la quale era stata affermata la penale responsabilità dell’COGNOME in relazione ai reati di concorso in riciclaggio di veicoli di provenienza furtiva (capi A e D della rubrica delle imputazioni) e di ricettazione di una carta di circolazione e di una targhetta con impresso un numero di telaio, beni anch’essi di provenienza illecita (capi E ed F); all’imputato risulta essere stata contestata e ritenuta la recidiva specifica e reiterata.
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:
Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione al reato di cui al capo A della rubrica delle imputazioni, avendo il testimone NOME COGNOME, con le proprie dichiarazioni, escluso che l’imputato, che si fermò solo per 15/20 minuti presso il suo garage per provvedere all’accensione dei veicoli, fosse a conoscenza della provenienza illecita degli stessi;
Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per omessa pronuncia sui motivi di gravame in relazione al reato contestato al capo D della rubrica delle imputazioni, motivi nei quali si era evidenziato che l’COGNOME aveva regolarmente acquistato l’autovettura de qua da NOME COGNOME, veicolo del quale ignorava l’illecita provenienza; a ciò si aggiunge che la Corte di appello non avrebbe spiegato le ragioni per le quali i numeri accertati di telaio e di motore del veicolo, corrispondenti a quelli risultanti sui documenti del mezzo sono da ritenersi contraffatti.
Rilevato che entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente infondati;
che , i motivi di ricorso che contestano la correttezza e la completezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di
– Relatore –
Ord. n. sez. 14358/2025
prova, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che i Giudici di entrambi i gradi di merito, con motivazioni conformi ed esenti da vizi logici, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pag. da 5 a 8 della sentenza di appello) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza dei reati;
che nessuno dei vizi denunciati nel ricorso Ł quindi ravvisabile nella sentenza impugnata.
Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 21/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME