Vittima come testimone: quando la sua parola basta per la condanna?
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione torna su un tema cruciale del processo penale: il valore probatorio delle dichiarazioni della persona offesa. Quando la parola della vittima come testimone può essere sufficiente a fondare una sentenza di condanna? La Corte, nel dichiarare inammissibile un ricorso, offre chiarimenti importanti, ribadendo la necessità di un vaglio giudiziale particolarmente attento e rigoroso, ma confermando la piena validità di tale prova.
Il Caso: Un Ricorso in Cassazione Contro una Condanna
Il caso analizzato riguarda un individuo condannato dalla Corte di Appello di Napoli per concorso in reati di minaccia aggravata e partecipazione a un’associazione di tipo mafioso (artt. 110, 612, comma 2, e 416-bis.1 c.p.). L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, affidandosi a tre motivi principali per contestare la sentenza di condanna.
I Motivi del Ricorso: Messa in Discussione la Prova della Vittima
L’impianto difensivo si basava su tre argomentazioni:
1. Violazione di legge sulla responsabilità penale: L’imputato sosteneva che la condanna si basasse esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, senza i riscontri esterni richiesti dall’articolo 192, comma 3, del codice di procedura penale.
2. Errata applicazione della norma incriminatrice: Si contestava la qualificazione giuridica dei fatti in relazione al reato di stampo mafioso, chiedendo di fatto una nuova valutazione delle prove.
3. Vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio: Il ricorrente lamentava una motivazione inadeguata sulla determinazione della pena inflitta.
L’Analisi della Corte: la credibilità della vittima come testimone
La Corte di Cassazione ha esaminato e respinto tutti i motivi, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. L’analisi si è concentrata sui principi consolidati che regolano la prova penale.
La Valutazione delle Dichiarazioni della Persona Offesa
Il punto centrale della decisione riguarda il primo motivo. La Corte ha ribadito un orientamento giurisprudenziale pacifico, stabilito dalle Sezioni Unite (sent. Bell’Arte, 2012): le regole dettate dall’art. 192, comma 3, c.p.p. non si applicano alle dichiarazioni della vittima come testimone, anche quando questa si è costituita parte civile. La sua testimonianza può da sola costituire il fondamento per un’affermazione di responsabilità penale. Tuttavia, ciò è possibile solo a una condizione: il giudice deve procedere a una verifica particolarmente penetrante e rigorosa della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto. Questo controllo deve essere più severo rispetto a quello riservato a un qualsiasi altro testimone. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente eseguito tale valutazione, con una motivazione logica e coerente.
Il Divieto di “Rilettura” dei Fatti in Cassazione
Sul secondo motivo, la Cassazione ha ricordato che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio nel merito. Non può effettuare una “rilettura” degli elementi di fatto, poiché tale valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. Il controllo della Suprema Corte si limita alla verifica di eventuali vizi logici o giuridici nella motivazione della sentenza impugnata, vizi che in questo caso non sono stati riscontrati.
La Discrezionalità del Giudice nella Pena
Anche il terzo motivo è stato giudicato infondato. La graduazione della pena, secondo i principi degli articoli 132 e 133 del codice penale, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Finché tale potere è esercitato in modo logico e con una motivazione adeguata, come avvenuto nel caso in esame, la decisione non è sindacabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità sulla base della manifesta infondatezza di tutti i motivi di ricorso. Il primo motivo si scontrava con un principio giurisprudenziale consolidato sul valore probatorio della testimonianza della vittima. Il secondo motivo mirava a un riesame del merito, precluso in sede di legittimità. Il terzo motivo contestava una decisione discrezionale del giudice, adeguatamente motivata. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma la centralità e la delicatezza della testimonianza della persona offesa nel processo penale. Se da un lato essa può essere una prova decisiva e autonoma, dall’altro impone al giudice un onere motivazionale rafforzato. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la difesa deve concentrarsi non tanto sulla mancanza di riscontri esterni in sé, quanto sull’evidenziare eventuali carenze nel vaglio di credibilità e attendibilità compiuto dal giudice di merito. La decisione ribadisce, infine, i confini netti tra il giudizio di merito e quello di legittimità, sottolineando come la Cassazione non possa sostituirsi al tribunale o alla corte d’appello nella valutazione dei fatti.
La testimonianza della persona offesa può essere l’unica prova per una condanna?
Sì, secondo l’ordinanza, le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale. Questo richiede, però, una verifica particolarmente penetrante e rigorosa da parte del giudice sulla credibilità soggettiva del dichiarante e sull’attendibilità intrinseca del suo racconto.
Le regole generali sulla valutazione della prova (art. 192 c.p.p.) si applicano alla testimonianza della vittima?
No, la Corte chiarisce che le regole specifiche dettate dall’art. 192, comma 3, del codice di procedura penale non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa. Il giudice deve invece adottare un criterio di valutazione più stringente e specifico per questo tipo di testimonianza.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un processo?
No, l’ordinanza ribadisce che esula dai poteri della Corte di Cassazione effettuare una ‘rilettura’ degli elementi di fatto che sono a fondamento della decisione. La valutazione dei fatti è riservata in via esclusiva al giudice di merito, mentre la Cassazione si occupa solo della correttezza logica e giuridica della motivazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40046 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40046 Anno 2025
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 110, 612, comma 2, 416-bis.1, cod. pen.;
Considerato che il primo motivo – con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità – in ordine alle dichiarazioni della persona offesa poste alla base della dichiarazione della penale responsabilità- non è deducibile, in quanto le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del/della dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE‘Arte, Rv. 253214); che il denunciato vizio di motivazione è pertanto manifestamente infondato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione di cui a pagg. 22-23 della sentenza, ove, peraltro vengono indicati elementi posti a riscontro di tali dichiarazioni;
Considerato che il secondo motivo – con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 416-bis.1, cod. pen. – tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 23), anche in ragione delle modalità con cui veniva posta in essere la condotta; esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
Considerato che il terzo motivo – con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio – è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo
riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 23 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/11/2025