Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 20251 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 20251 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Salerno il 25/05/1966
avverso la sentenza emessa il 18 settembre 2024 dai Tribunale di Salerno
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore della parte civile NOME COGNOME, Avv. NOME COGNOME che h concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME che ha insistito pe l’accoglimento del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
Con sentenza del 18/9/2024 il Tribunale di Salerno . ha assolto NOME COGNOME dal reato di cui all’art. 392 cod, pen., in r&azione , Ja contestazione della recisione dei rami di un pino mediterraneo, per non aver corn . nr:. ,:sso il fatto e, in relazione all’ulteriore condotta di sradicamento di unr – -1 pianta di edera, perché non punibile per particolare
tenuità del fatto; con la medesima sentenza il Tribunale ha, inoltre, condannato Ca risarcimento dei danni cagionati alla parte civile da liquidarsi in sede civile.
NOME COGNOME ha proposto appello avverso il capo della sentenza relativo all’assoluzione ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., chiedendo l’assoluzione d ascritto per insussistenza del fatto in quanto il Tribunale ha basato il suo convinc sulle dichiarazioni della parte civile e del figlio, ma ha omesso di visionare il prodotto dalla parte civile e allegato all’atto di appello da cui risulta che Caso si a recidere il filo spinato che sporgeva nella sua proprietà senza apportare a modificazione allo stato dei luoghi e, in particolare, senza sradicare la pianta di e
Con ordinanza del 6/12/2024 la Corte di appello di Salerno ha convertito l’appello in ricorso per cassazione, rilevando che, essendo stata impugnata una sent di proscioglimento relativa ad un reato punito con la sola pena pecuniaria, ai sensi de 593, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, non proponibile l’appello, ma solo il ricorso per cassazione, dovendosi ritenere superato riforma il diverso indirizzo della giurisprudenza di legittimità che riteneva appella sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen.
La parte civile ha trasmesso una memoria in cui ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, rilevando che lo stesso deduce questioni di m sollecitando una diversa valutazione del compendio probatorio; in ogni caso, ril l’infondatezza delle doglianze stante l’adeguata motivazione offerta dal Tribunale responsabilità dell’imputato.
Il difensore dell’imputato ha trasmesso una nota difensiva rilevando, in pri luogo, che le doglianze articolate nell’atto di appello devono ricondursi ai vizi di vio di legge e di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e, sulla base chiarimento, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Come emerge dal chiaro testo dell’art. 392, comma secondo, cod. pen. f agli effetti della legge penale si ha «violenza sulle cose» allorché la cosa viene danneggi trasformata, o ne è mutata la destinazione.
In particolare, quanto al »mutamento di destinazione» del bene, la giurisprudenza questa Corte ha ritenuto che possa considerarsi tale l’intervento modificativo che r
necessaria una non agevole attività di ripristino (Sez. F, n. 46153 del 29/08/2013, Mediate, Rv. 258589 relativa a fattispecie in cui la Corte ha escluso che l’asportazione di mobili da un appartamento senza causare danni agli arredi o all’immobile potesse integrare il delitto di cui all’art. 392, cod. pen.) o che, pur non determinando un danno materiale, impedisca l’uso del bene per un apprezzabile periodo temporale ed in modo effettivo (Sez. 6, n. 4373 del 28/10/2008, dep. 2009, Sola Rv. 242775) , ovvero abbia una concreta incidenza sull’interesse della persona offesa a mantenere inalterato lo stato dei luoghi, ostacolando in misura apprezzabile l’esercizio del suo diritto (Sez. 6, n. 35876 del 20/06/2019, Costantino, Rv. 276479 relativa a fattispecie in cui la Corte ha escluso che fosse connotato da violenza il mero spostamento di tre oggetti precariamente collocati su un terreno oggetto di contesa, in considerazione dell’agevole possibilità di ricollocazione nello “status quo ante” da parte della persona offesa; si veda anche Sez. 6, n. 46242 del 22/05/2012, Tribastone, Rv. 253559, relativa alla realizzazione di una rete di recinzione realizzata su una porzione immobiliare oggetto di contestazione, in modo da impedire il libero accesso alla proprietà della controparte).
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, ritiene il Collegio che ( dall’esame della sentenza impugnata / emerge che l’unica condotta certamente ascrivibile al ricorrente attiene alla recisione del filo che sosteneva l’edera, non essendovi, invece, alcuna prova che lo stesso abbia anche sradicato la pianta. A fronte, infatti, delle dichiarazioni piuttosto imprecise della parte civile, che ha riferi avere visto il ricorrente avvicinarsi alla ringhiera e fare «dei gesti di danneggiamento», i figli della parte civile hanno chiaramente affermato di avere visto l’imputato “armeggiare” vicino all’edera, che si staccava e cadeva. Tali dichiarazioni, peraltro, collimano con la versione resa dall’imputato, che ha ammesso di essersi limitato a recidere le porzioni di filo che sporgevano sul suo confine.
Sulla base di tali chiare risultanze istruttorie, deve, pertanto / escludersi che la mera recisione del filo possa considerarsi come una forma di «violenza sulle cose», non avendo tale condotta danneggiato, trasformato né, tanto meno, comportato una modificazione delle condizioni della pianta che è stata semplicemente privata del punto di sostegno reciso dal ricorrente.
Alla luce di quanto sopra esposto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 20 marzo 2025
Il Presidente