Furto aggravato: La Cassazione e la violenza sulle cose
Il reato di furto può essere punito più severamente quando ricorrono determinate circostanze, dette aggravanti. Una di queste è la violenza sulle cose, prevista dall’articolo 625 del Codice Penale. Ma cosa si intende esattamente con questa espressione? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce quando la manomissione di un oggetto, come un contatore elettrico, integra questa specifica aggravante, rendendo il ricorso dell’imputato palesemente infondato.
Il caso: Il furto di energia tramite manomissione del contatore
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato nei primi due gradi di giudizio per furto di energia elettrica. Per commettere il reato, l’imputato aveva manomesso il contatore, forzandone e rompendo alcune componenti (la calotta e i tenoni posteriori) per poter usufruire di energia non registrata. Contro la sentenza di condanna della Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando un’errata applicazione della legge proprio in relazione all’aggravante della violenza sulle cose.
L’unico motivo di ricorso
L’intera difesa si basava sulla tesi che la semplice manomissione del contatore non fosse sufficiente a configurare la violenza sulle cose. Secondo il ricorrente, la sua azione non avrebbe raggiunto quel livello di aggressività fisica contro il bene richiesto dalla norma per giustificare un aumento di pena.
La decisione della Corte di Cassazione: il ricorso è inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto categoricamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Questa decisione comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, a causa della palese inconsistenza del motivo di ricorso.
La rilevanza della manifesta infondatezza
La Corte ha sottolineato che presentare un ricorso palesemente privo di fondamento costituisce una colpa processuale. Di conseguenza, oltre alla condanna alle spese, è prevista una sanzione economica per aver impegnato inutilmente il sistema giudiziario con un’impugnazione priva di serie possibilità di accoglimento.
Le motivazioni: quando la manomissione integra la violenza sulle cose
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui i giudici hanno spiegato perché la condotta dell’imputato integra pienamente l’aggravante della violenza sulle cose. La Corte ha richiamato la sua giurisprudenza consolidata, secondo cui l’aggravante si realizza ogni volta che il soggetto agente utilizza energia fisica su un oggetto altrui, provocandone:
* La rottura
* Il guasto
* Il danneggiamento
* La trasformazione o il mutamento di destinazione
* Il distacco di una componente essenziale per la sua funzionalità
L’elemento chiave è che tale azione renda necessaria un’attività di ripristino per restituire all’oggetto la sua originaria funzionalità. Nel caso specifico, l’effrazione della calotta e la rottura dei supporti del contatore sono state azioni che hanno richiesto l’uso di forza fisica e hanno alterato permanentemente il bene, rendendo indispensabile un intervento tecnico per ripristinarlo. Pertanto, la condotta rientrava a pieno titolo nella definizione di violenza sulle cose.
Conclusioni: le implicazioni pratiche della sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale in materia di furto aggravato: qualsiasi azione che implichi una forzatura fisica su un bene per renderlo inservibile al suo scopo o per superarne le difese, e che richieda un successivo intervento di riparazione, configura l’aggravante della violenza sulle cose. La decisione serve da monito, chiarendo che non sono ammesse interpretazioni restrittive della norma quando la materialità del fatto (rottura, danneggiamento) è evidente. Per i cittadini, ciò significa che manomettere contatori, serrature o altri sistemi di protezione non solo costituisce furto, ma un furto aggravato, con conseguenze penali significativamente più severe.
Quando si configura l’aggravante della violenza sulle cose nel furto?
L’aggravante si configura tutte le volte in cui il soggetto usa energia fisica su una cosa altrui provocandone la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destinazione o il distacco di una componente essenziale, in modo tale da rendere necessaria un’attività di ripristino per restituire al bene la sua funzionalità.
La manomissione di un contatore per rubare energia elettrica è considerata violenza sulle cose?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, l’effrazione della calotta e la rottura dei supporti posteriori del misuratore, finalizzate a fruire indebitamente di energia, integrano pienamente l’aggravante della violenza sulle cose perché implicano un’azione fisica che danneggia il bene e ne richiede il ripristino.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene giudicato manifestamente infondato?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, in quanto si riconosce una sua colpa nell’aver presentato un’impugnazione palesemente priva di possibilità di accoglimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2918 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2918 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOTO COGNOME NOME nato a VITTORIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2), cod pen.;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso – con cui si lamenta l’erronea applicazio dell’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 2, cit. – è manifestamente infondato in quant secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, «in tema di furto, la circostanza aggravan della violenza sulle cose si realizza tutte le volte in cui il soggetto faccia uso di energia provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale ai fini della funzional tali da rendere necessaria un’attività di ripristino per restituire alla res la propria funzionalità» (Sez. 5, n. 13431 del 25/02/2022, Pirroncello, Rv. 282974 – 02); e la Corte di merito h affermato con motivazione immune da vizi logici che l’odierno ricorrente ha fruito indebitamente di quantitativi non registrati di energia elettrica, previa effrazione della calotta e dei posteriori del misuratore;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favo,ré della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
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Il Presidente