Furto con violenza sulle cose: La Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre uno spunto cruciale sui limiti del diritto di impugnazione in materia penale, in particolare quando si discute l’aggravante della violenza sulle cose. Con la decisione in commento, la Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso basato sulla mera riproposizione di censure già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio è destinato a essere dichiarato inammissibile.
I fatti del processo e la contestazione
Il caso riguarda un individuo condannato in primo e secondo grado per il reato di furto, aggravato ai sensi dell’articolo 625 del codice penale. Le aggravanti contestate erano due: l’aver commesso il fatto con violenza sulle cose e l’aver sottratto beni esposti per necessità alla pubblica fede.
Insoddisfatto della sentenza della Corte d’Appello di Brescia, che aveva confermato la sua colpevolezza, l’imputato ha presentato ricorso per cassazione. Tuttavia, il suo gravame si concentrava su un unico punto: la contestazione della sussistenza dell’aggravante della violenza sulle cose. Secondo la difesa, tale circostanza non era stata adeguatamente provata nel corso del processo.
La decisione della Cassazione sulla violenza sulle cose
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha liquidato con una declaratoria di inammissibilità. La decisione dei giudici di legittimità si fonda su una ragione prettamente processuale, ma di grande rilevanza pratica.
La ripetitività dei motivi come causa di inammissibilità
Il punto centrale della pronuncia è che il motivo di ricorso presentato dalla difesa non era altro che una riproduzione di argomentazioni già ampiamente discusse e correttamente respinte dal giudice di merito. La Corte d’Appello, nella sua sentenza, aveva già fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta per giustificare la presenza dell’aggravante della violenza sulle cose.
Presentare in Cassazione le stesse identiche obiezioni, senza sollevare nuove questioni di diritto o vizi logici evidenti nella motivazione della sentenza impugnata, trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, compito che non spetta alla Suprema Corte.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte sono concise ma estremamente chiare. I giudici hanno rilevato che il motivo di ricorso era “riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito”. Questo comportamento processuale non è consentito, poiché il ricorso per cassazione è concepito come un rimedio per far valere vizi di legittimità della sentenza (violazioni di legge o difetti di motivazione) e non per ridiscutere l’accertamento dei fatti.
Di conseguenza, constatata l’inammissibilità del ricorso, la Corte ha applicato le sanzioni previste dalla legge: la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la proposizione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Le conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante: il diritto di difesa e di impugnazione deve essere esercitato nel rispetto dei suoi limiti funzionali. Non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito per adire la Corte di Cassazione. È necessario, invece, individuare specifici errori di diritto o palesi illogicità nella motivazione della sentenza precedente. In assenza di tali elementi, come nel caso di un’aggravante di violenza sulle cose già motivata, il ricorso si rivela un’azione sterile e processualmente sanzionabile.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile quando è privo dei requisiti di legge. Come stabilito nel caso di specie, ciò avviene, ad esempio, quando i motivi proposti sono una mera ripetizione di argomenti già esaminati e correttamente respinti dal giudice del grado precedente, senza sollevare nuove questioni di legittimità.
Cosa si intende per aggravante della violenza sulle cose?
Sebbene l’ordinanza non entri nel dettaglio della definizione, essa conferma una condanna per furto che include tale aggravante. Giuridicamente, la violenza sulle cose si realizza quando, per commettere il furto, l’autore danneggia, trasforma, o altera un oggetto che funge da protezione al bene che intende sottrarre.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta due conseguenze principali per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute nello specifico grado di giudizio e il versamento di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16629 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16629 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/4/2024