Violenza sulle cose nel furto: quando la Cassazione non riesamina i fatti
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui limiti del giudizio di Cassazione, in particolare riguardo alla contestazione dell’aggravante di violenza sulle cose nel reato di furto. Quando un imputato viene condannato per aver forzato una finestra per entrare in un’abitazione, può chiedere alla Suprema Corte di rivalutare se tale azione costituisca effettivamente l’aggravante? La risposta, come vedremo, è negativa se il ricorso si limita a proporre una diversa interpretazione dei fatti già accertati dai giudici di merito.
Il Caso in Analisi
Un individuo veniva condannato in primo grado e in appello per il reato di furto in abitazione, aggravato ai sensi dell’art. 625, comma 1, n. 2 del codice penale. L’aggravante contestata era, appunto, la violenza sulle cose, concretizzatasi nel danneggiamento delle cerniere di una finestra dell’abitazione della persona offesa. L’imputato aveva forzato la finestra per potersi introdurre all’interno e commettere il furto.
Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la contestazione dell’applicazione della suddetta circostanza aggravante. Secondo la difesa, non sussistevano gli estremi per qualificare la sua azione come violenza sulle cose.
La Decisione della Corte e la natura della violenza sulle cose
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la Suprema Corte è un giudice di legittimità, non di merito. Questo significa che il suo compito non è quello di ricostruire nuovamente i fatti, ma di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Nel caso specifico, la contestazione mossa dal ricorrente non denunciava un errore di diritto o un vizio logico manifesto nella motivazione della sentenza impugnata. Al contrario, mirava a sollecitare una rivalutazione della ricostruzione del fatto, un’operazione che esula dalle competenze della Cassazione.
Le Motivazioni
I giudici di legittimità hanno sottolineato che entrambi i giudici di merito avevano concordemente stabilito, sulla base delle prove, che le cerniere della finestra erano state danneggiate per consentire l’introduzione nell’immobile. Questa ricostruzione fattuale, ben argomentata nella sentenza d’appello (a pagina 6, come specificato nell’ordinanza), è sufficiente a integrare l’aggravante di violenza sulle cose.
Per scardinare tale impianto motivazionale, il ricorrente avrebbe dovuto allegare ‘individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove’, capaci ‘ictu oculi’ (a colpo d’occhio) di dimostrare l’erroneità della decisione. In assenza di tali elementi, il ricorso si risolve in una mera richiesta di riesame del merito, inammissibile in questa sede. La Corte ha quindi ritenuto il motivo proposto non consentito.
Le Conclusioni
La pronuncia ribadisce che la distinzione tra valutazione di fatto e di diritto è fondamentale nel processo penale. L’aggravante della violenza sulle cose sussiste ogni qualvolta vi sia un danneggiamento, una trasformazione o un’alterazione di un bene per commettere il reato. L’accertamento di tale danneggiamento è compito esclusivo dei giudici di merito. Il ricorso in Cassazione può avere successo solo se dimostra un’errata interpretazione della norma giuridica o un vizio logico macroscopico nella motivazione, non se si limita a proporre una lettura alternativa delle prove. La conseguenza dell’inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro.
Quando forzare una finestra per entrare in una casa costituisce l’aggravante di violenza sulle cose?
Secondo l’ordinanza, forzare una finestra al punto da danneggiarne le cerniere per potersi introdurre in un’abitazione integra pienamente gli estremi costitutivi dell’aggravante di violenza sulle cose prevista dall’art. 625, comma 1, n. 2 c.p.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare se un fatto costituisce o meno l’aggravante di violenza sulle cose?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione ha stabilito che contestare l’applicazione dell’aggravante tramite argomentazioni che richiedono una nuova valutazione della ricostruzione del fatto è un’operazione riservata ai giudici di merito. Tale richiesta è inammissibile in sede di legittimità, a meno che non si dimostrino palesi e decisivi fraintendimenti delle prove.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al pagamento di 3.000,00 Euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8813 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8813 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CAGLIARI il 14/03/1978
avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la condanna inflitta a COGNOME per il delitto di cui agli artt. 624-bis e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Cagliari I’ll maggio 2021);
che l’atto di impugnativa consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, che contesta l’applicazione al ricorrente della circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen., sub specie di commissione del fatto con violenza sulle cose, non è consentito in questa sede, giacché, tramite argomentazioni di merito, mira a sollecitare una rivalutazione della ricostruzione del fatto, integrativo del reato, siccome effettu da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, in assenza di specifica allegazione d individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime, capaci, cioè, ictu ()culi di scardinare la tenuta dell’impianto motivazionale della sentenza impugnata, che non risulta inficiato da illogicità di macroscopica evidenza (vedasi pag. 6 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha dato atto, onde sostenere la ricorrenza in fatto degli estremi costitut dell’aggravante contestata, del danneggiamento delle cerniere di una delle finestre dell’abitazione della parte offesa, la quale era stata appunto forzata onde consentire l’introduzione in essa);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 febbraio 2025
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Il Consigliere estensore iLEredente