Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12811 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12811 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GENOVA il 11/08/1977
avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di NOME per i delitti di cui agli artt. 385, comma 1 e 3, 61, comma 1, n. 2 e 99 (capo 1) e 56, 624 e 625, comma 1, n. 2 prima ipotesi e 99 cod. pen. (capo 2), riducendo la pena inflittagli (fatti commessi in Genova il febbraio 2022);
che l’atto di impugnativa nell’interesse dell’imputato consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 625, comma 1, n. 2, prima parte, cod. pen., è affidato a doglianze generiche, poiché il rilievo secondo il quale l circostanza aggravante della violenza sulle cose, utilizzata per commettere il furto contestato, non sarebbe sussistente, non essendo stata arrecato alcun guasto o provocata alcuna trasformazione della destinazione d’uso della porta di accesso dell’esercizio depredato, apertasi sotto l’effetto di mere spinte, non appare sostenuto dalla specifica indicazione e/o allegazione dell’atto processuale dal quale risulterebbe il dato riportato; onere di allegazione imprescindibil nel caso di specie, visto che nella sentenza impugnata si è, invece, dato espressamente atto del danneggiamento visibile della serratura della porta dell’esercizio;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Il Presiden e