Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 11490 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 11490 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Perdasdefogu il 01/01/1943
avverso la sentenza del 28/03/2024 emessa dalla Corte di appello di Cagliari visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata dall’Avvocato NOME COGNOME difensore della parte civile COGNOME la quale conclude per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio;
letta la memoria depositata dall’Avvocato NOME COGNOME difensore della parte civile COGNOME il quale conclude per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio.
RITENUTO IN FATTO
Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello ave dichiarato l’intervenuta prescrizione del reato di cui all’art. 392 cod. pen. quale, in primo grado, il Tribunale aveva riconosciuto la causa di non punibi prevista dall’art. 131-bis cod. pen., condannando l’imputato al risarcimento danni in favore delle parti civili.
Avverso tale sentenza, il ricorrente ha formulato un unico motivo deducendo la violazione dell’art. 392 cod. pen.
Si assume che la condotta posta in essere, consistita nell’apposizione di grata su una recinzione preesistente, non avrebbe arrecato alcun pregiudizio a persone civili, con conseguente inconfigurabilità del reato contestato e chieden pertanto, l’assoluzione nel merito.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Occorre premettere la sussistenza dell’interesse all’impugnazione, post che la declaratoria di prescrizione del reato pronunciata in appello ha comport la conferma delle statuizioni civili.
2.1. Nel merito, il ricorrente propone una rivisitazione in punto di fatto consentita in sede di legittimità e, peraltro, fondata su una lettura parz quanto accertato in sede di merito.
Nella sentenza di primo grado, sul punto pienamente confermata da quella di appello, si afferma che l’imputato aveva apposto una grata in metallo a copertu di una recinzione posizionata dalla parte civile Melis. In considerazione d particolare configurazione dei luoghi, l’apposizione della grata impediva all’av diritto di utilizzare l’adiacente accesso carrabile.
Orbene, è di tutta evidenza come l’effetto della condotta materiale posta essere da Lai non è state privzp di conseguenze, bensì ha comportato l’inibizi rispetto all’esercizio del possesso dell’accesso carrabile della parte civile.
La fattispecie concreta rientra appieno nello schema del delitto di cui all 392 cod. pen., posto che la condotta violenta è consistita nell’apporre una collocandola in modo tale da ostacolare il transito di Melis.
La giurisprudenza, analizzando ipotesi similari, ha costantemente ritenuto che la violenza sulle cose può consistere anche in un mutamento di destinazione d’uso del bene, che non determini danni materiali, purchè l’intervento modificativo abbia concreta incidenza sull’interesse della persona offesa a mantenere inalterato lo stato dei luoghi, ostacolando in misura apprezzabile l’esercizio del suo diritto (così Sez.6, n. 35876 del 20/06/2019, Costantino, Rv. 276479; si veda anche Sez.6, n. 46242 del 22/05/2012, Tribastone, Rv. 253559, che ha ritenuto la sussistenza del reato nel caso di recinzione realizzata su una porzione immobiliare oggetto di contestazione, in modo da impedire il libero accesso alla proprietà della controparte).
Nel caso in esame, i giudici di appello hanno ritenuto – con giudizio in fatto non suscettibile di censure in questa sede – che l’azione posta in essere dall’imputato è stata tale da determinare un ostacolo al libero utilizzo nel varco esistente nella recinzione, il che integra appieno il reato contestato e, quindi, correttamente è stata dichiarata la prescrizione, anziché l’assoluzione nel merito.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che alla rifusione delle spese di costituzione e difesa in favore delle parti civili.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili NOME e NOMECOGNOME che rispettivamente liquida, per ciascuna di esse, in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Così deciso il 28 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente