Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41226 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41226 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
cQ
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di l’Aquila ha confermato la condanna di primo grado del ricorrente per il reato di furto pluriaggravato di capi di abbigliamento;
Considerato che con l’unico motivo di ricorso l’imputato denuncia, in primo luogo, l’inconfigurabilità dell’aggravante ex art. 625, comma 2, n. 2, cod. pen., la quale postulerebbe un’azione violenta diretta sulla cosa oggetto di sottrazione, e non su un’altra come, nella specie, la placca antitaccheggio, censura da ritenersi manifestamente infondata in virtù del principio, più volte espresso da questa Corte regolatrice, e correttamente applicato dalla pronuncia impugnata (pag. 3), per il quale, in tema di furto, sussiste l’aggravante della violenza sulle cose di cui all’art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen., nel caso in cui sia rimosso l’apparato antitaccheggio applicato alla merce in vendita all’interno di un esercizio commerciale, in quanto tale condotta determina una trasformazione oggettiva della “res” che perde una componente essenziale e, sotto il profilo funzionale, è privata dello strumento di protezione (ex plurimis, Sez. 7, n. 2067 del 02/11/2022, dep. 2023, Rv. 283971 – 01);
Rilevato che, mediante il secondo motivo, il ricorrente contesta la ritenuta aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, censura che, tuttavia, non è stata proposta anche con l’atto d’appello, pur essendo stata considerata la stessa integrata già nella sentenza di primo grado;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/09/2023