Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 21926 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
QUINTA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 5 Num. 21926 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/05/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a SASSARI il 28/06/1995 avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente per il delitto di furto pluriaggravato.
Avverso la richiamata sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, con il difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME affidandosi a due motivi, di seguito ripercorsi entro i limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo, il ricorrente deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen., e correlata illogicità della motivazione. A fondamento delle censure assume che la predetta circostanza può essere applicata solo nell’ipotesi in cui la violenza sulle cose danneggi stabilmente il bene oggetto dello stesso, ciò che non era avvenuto nel caso concreto nel quale, a fronte dell’immediata restituzione delle placche antitaccheggio al titolare dell’esercizio commerciale, questi avrebbe potuto riutilizzarle.
2.2. Mediante il secondo motivo, lo stesso imputato denuncia violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., nonchØ dell’art. 606, comma 1, lett. e), dello stesso codice di rito, per omessa o carente motivazione.
Evidenzia, in proposito, che, poichØ lo stesso ufficiale di polizia giudiziaria aveva confermato che alcuni dei beni sottratti non erano profumi confezionati ma semplici tester, privi di valore commerciale, l’assunzione della decisione impugnata sul valore di oltre euro 500,00 dei beni asportati non Ł corretta, dovendosi ipotizzare un valore di detti beni pari almeno alla metà, con conseguente configurabilità della circostanza attenuante in questione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il primo motivo non Ł fondato.
Il collegio non ignora che un precedente di questa Corte, evocato dalla difesa del ricorrente, ha affermato che, in tema di furto, deve ritenersi esclusa la circostanza aggravante della violenza sulle cose di cui all’art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen., quando il dispositivo antitaccheggio, rimosso per sfilamento dalla merce protetta, non solo non risulti danneggiato ma sia riutilizzabile mediante una nuova applicazione (Sez. 4, n. 10783 del 14/01/2020, COGNOME, Rv. 278652).
Si ritiene, tuttavia, di dover ribadire, nel solco della giurisprudenza prevalente di legittimità, che, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della violenza sulle cose prevista dall’art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen., non Ł necessario che la violenza venga esercitata direttamente sulla “res” oggetto dell’impossessamento, ben potendosi l’aggravante configurare anche quando la violenza venga posta in essere nei confronti dello strumento materiale apposto sulla cosa per garantire una piø efficace difesa della stessa, come si verifica nell’ipotesi di manomissione della placca magnetica antitaccheggio inserita sulla merce offerta in vendita nei grandi magazzini, destinata ad attivare i segnalatori acustici ai varchi d’uscita (ex multis, Sez. 5, n. 33898 del 12/06/2017, Temelie, Rv. 270478; Sez. 2, n. 3372 del 18/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254782).
Vi Ł dunque che la decisione impugnata si Ł conformata al principio, condiviso dal collegio, per il quale, in tema di furto, sussiste l’aggravante della violenza sulle cose di cui all’art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen., ove venga rimosso l’apparato antitaccheggio applicato alla merce in vendita all’interno di un esercizio commerciale, e ciò in quanto tale condotta determina una trasformazione oggettiva della “res” che perde una componente essenziale e, sotto il profilo funzionale, Ł privata dello strumento di protezione (Sez. 7, n. 2067 del 02/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 283971).
In sostanza, per la configurabilità della circostanza aggravante in questione, Ł sufficiente la rimozione della placca antitaccheggio, a prescindere dallo stabile danneggiamento della stessa e dalla successiva possibilità di riutilizzazione.
Il secondo motivo di ricorso Ł inammissibile.
Sotto un primo aspetto, infatti, il motivo Ł generico perchØ non si comprende come la difesa dell’imputato abbia individuato nella metà dei beni sottratti semplici tester privi di valore commerciale.
D’altra parte, anche volendo prescindere da tale rilievo, il motivo si presenta comunque manifestamente infondato atteso che, a fronte, per come assunto, della sottrazione di profumi per un valore di 250,00 euro non può configurarsi l’evocata circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., con conseguente correttezza della decisione cesurata.
Deve essere invero ribadito che l’applicazione della circostanza attenuante prevista dall’art. 62 n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressochØ irrisorio, sia quanto al valore in sØ della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, COGNOME, Rv. 271695).
E un valore irrisorio non può configurarsi a fronte di un valore del bene di diverse centinaia di euro.
Il ricorso deve dunque essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 21/05/2025 Il Consigliere estensore COGNOME