Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37942 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37942 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 21/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
UP – 21/10/2025
R.G.N. 20154NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso presentato da:
NOMENOMENOMENOMENOMEXXXX
avverso la sentenza dell’11/03/2025 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Ministero, AVV_NOTAIO, cui il AVV_NOTAIO si Ł riportato in udienza, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per prescrizione del reato, riqualificato nel delitto di corruzione di minorenni o violenza privata;
udito, per la parte civile, l’AVV_NOTAIO del foro di Roma, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO del Foro di Ivrea, che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso e ha depositato nota spese;
udito, per l’imputato, l’AVV_NOTAIO del foro di Torino, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dell’11/03/2025, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Ivrea del 25/10/2023 (che, in esito a rito abbreviato, aveva condannato NOMEXXXXXX in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 609bis›, 609ter u.c. cod. pen. in danno di NOMENOMEXXXXX alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione), dichiarata l’estinzione per prescrizione dei fatti commessi fino all’11/09/2012, confermava la pena irrogata dal primo giudice (in quanto contenuta nel minimo edittale e senza aumento per la continuazione) e irrogava all’imputato le pene accessorie dell’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno e l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonchØ da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.
Avverso tale sentenza ricorre, tramite il proprio difensore di fiducia, l’imputato.
2.1. Con il primo motivo, lamenta vizio di motivazione in ordine al par. 3.1. della sentenza in relazione alla penale responsabilità dell’imputato.
Preliminarmente la difesa ritiene che, se solamente l’ultimo episodio non Ł stato attinto da prescrizione, erroneamente la sentenza si dilunga ad affrontare il tema della responsabilità dei reati prescritti, mentre nulla dice sull’unico episodio rimasto, risultando
peraltro inverosimile che un soggetto dell’età del ricorrente possa avere la potenza sessuale per prodigarsi in pratiche erotiche di tal fatta.
Sul punto, l’evento ‘del garage ‘ avrebbe come unico riscontro la testimonianza resa dall’unica persona informata sull’accaduto dalla persona offesa. La frase incriminatrice recita infatti: ‘la XXXXXXXha quindi riferito di aver avuto il racconto dell’episodio in cui NOME si era masturbato davanti alla NOME (l’episodio del garage che la NOME ha raccontato anche alla madre)’ (pag. 15 della sentenza).
In prima battuta si rileva come la madre non sia un riscontro decisivo del narrato in quanto, proprio alla madre sembrava che l’accaduto fosse inverosimile, soprattutto per l’età dell’imputato, che all’epoca dei fatti aveva settant’anni e, aggiunge il ricorrente, le erezioni improvvise non sono confacenti a quel periodo di età.
In aggiunta, la non verosimiglianza della ricostruzione si deve allo specifico periodo vissuto dalla persona offesa e dalla teste, le quali in quel periodo potrebbero aver confuso l’evento visto il periodo adolescenziale nel quale la persona offesa viveva.
Tale errore lo si può inferire se si considerano le dichiarazioni fatte dalla persona offesa alla teste COGNOME, alla quale era stato raccontato di aver subito delle penetrazioni vaginali e la somministrazione di rapporti orali, salvo poi smentire la testimone affermando che quest’ultima si era confusa nel narrato.
2.2. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge in relazione all’articolo 609bis , primo comma, cod. pen..
Manca del tutto un contatto corporeo tra l’imputato e la persona offesa, tale da poter ricondurre la condotta del soggetto attivo del reato al compimento di atti sessuali e del soggetto passivo nel patimento degli stessi.
Il ricorrente evidenzia anche la scorretta formulazione del capo di imputazione, che ritiene sussistente la condotta costrittiva del ricorrente, quando nessuna forma di coartazione Ł stata compiuta in danno della bambina.
2.3. Con il terzo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento dell’ipotesi di minore gravità di cui all’articolo 609bis , terzo comma, cod. pen..
Il ricorrente ritiene che la Corte di Appello sia caduta in contraddizione, nel momento in cui afferma di svolgere il giudizio sull’attenuante in relazione al singolo episodio del garage , per poi prendere in considerazione tutta la serie di abusi intercorsi nell’arco di un anno.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso lamenta mancanza e vizio di motivazione in ordine al bilanciamento delle circostanze in regime di equivalenza anzichØ di prevalenza.
La difesa ritiene che il bilanciamento svolto dai giudici di secondo grado sia errato dal momento in cui si prende in considerazione non solo il fatto di reato per cui si procede ma anche quelli dichiarati prescritti.
2.5. Con il quinto motivo di ricorso si deduce erronea applicazione dell’articolo 609nonies cod. pen. in riferimento alla condanna alla pena accessoria dell’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all’amministrazione di sostegno.
La difesa lamenta l’erronea irrogazione delle pene accessorie in quanto all’epoca del fatto, settembre 2012, la disposizione non era stata ancora in vigore, ma sono state introdotte dalla l. n. 172/2012 (23 ottobre 2012).
In data 1° ottobre 2025, l’AVV_NOTAIO, per l’imputato, depositava memoria in cui insisteva per l’accoglimento del ricorso.
Con particolare riferimento al secondo motivo, evidenziava che l’unica imputazione di violenza sessuale rimasta testualmente recita:«mentre erano soli in garage , (il NOME,
N.D.R.) si denudava, mostrava alla NOME il pene in erezione chiedendole di masturbarlo e al diniego della minore le diceva ‘cosa credi, che quando lo faccio non ti penso?’ masturbandosi davanti alla stessa».
Tale azione Ł stata sussunta dai giudici di merito all’interno della fattispecie di reato di cui all’art. 609bis c.p.; tuttavia, l’orientamento ormai consolidato di questa Terza Sezione ritiene che, ai fini della configurazione di tale delitto, sia indispensabile definire con maggiore chiarezza la nozione di « atti sessuali », la quale «implica necessariamente il coinvolgimento della corporeità sessuale del soggetto passivo, dovendo questi essere costretto a «compiere» o a «subire» tali atti, rispetto ai quali devono ritenersi estranei gli atti di esibizionismo, di autoerotismo in presenza di terzi costretti ad assistervi, o di ‘ voyeurismo’ che, pur essendo manifestazione di istinto sessuale, non coinvolgono la corporeità sessuale del soggetto passivo, nemmeno in termini di tentativo» (Sez. 3, n. 33045 del 29/10/2020, P., Rv. 280044 – 01).
Tale orientamento appare peraltro confermato da un ulteriore sentenza della medesima Sezione (Sez. 3, n. 37916 del 13/04/2022, F., Rv. 283696 – 01) la quale, investita sul punto, afferma che «integra il reato di violenza sessuale il compimento di atti di autoerotismo al cospetto della persona offesa solo ove coinvolgente la corporeità di quest’ultima».
Partendo dunque dall’analisi del concetto di «atti sessuali», i quali devono avvenire a seguito di costrizione del soggetto agente, si deduce che elemento necessario della condotta debba consistere in una congiunzione, anche latamente interpretata, tra la corporeità dell’autore del delitto e la persona offesa, mancante nel caso di specie: per tale motivo si lamenta con la presente doglianza l’erronea applicazione della legge penale sostanziale in quanto non può esservi costrizione a subire o compiere atti sessuali senza la presenza di comportamenti riconducibili a tale categoria.
Data dunque per assunta la mancanza di costrizione da parte del soggetto agente, e soprattutto la mancanza dell’ulteriore elemento oggettivo dell’atto sessuale, il capo d’imputazione risulta inadatto a descrivere il fatto così come ricostruito nelle fasi di merito.
Appare piø opportuno, sempre sulla scorta dell’insegnamento di questa Sezione, eventualmente, riqualificare il fatto storico come «corruzione di minorenne», fattispecie delineata dall’art. 609quinquies c.p., la cui configurazione sarebbe peraltro condizionata dall’avvenuta prescrizione di suddetto reato, essendo pacifico che la condotta in questione si sia verificata, così come delineato dal giudice di seconde cure, nel settembre 2012, dunque nell’arco temporale di vigenza della normativa ante modifica dell’art. 157 c.p., intervenuta con la legge 172/2012 (si tratterebbe, inoltre, della formulazione della fattispecie corruttiva antecedente alla riforma di cui alla legge n. 172/2012).
In ogni caso, il fatto dovrebbe essere ricondotto nel terzo comma dell’articolo 609bis c.p., come dedotto con il terzo motivo di ricorso.
In data 6 ottobre 2025, l’AVV_NOTAIO, per la parte civile
NOMENOMEXXXX, depositava conclusioni scritte, in cui chiedeva dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso, e depositava nota spese.
Quanto al secondo motivo, in particolare, sottolinea che la violazione di legge ivi contestata non Ł stata dedotta in alcun motivo di appello.
In appello, invero, con il terzo motivo di gravame la difesa dell’imputato chiedeva l’assoluzione del medesimo, in quanto il fatto non avrebbe costituito il reato di cui all’art. 609bis , esclusivamente con riferimento all’episodio in cui il NOME «entrava nella camera della minore o nel bagno quando era nuda per guardarla» .
Nessuna censura veniva, invece, rivolta alla configurabilità del reato di cui all’art. 609-
bis c.p. con riferimento all’episodio oggetto dell’odierna doglianza. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
Chiede, in ogni caso, in applicazione dell’articolo 578 cod. proc. pen. (a mente del quale «quando nei confronti dell’imputato Ł stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili»), la conferma delle statuizioni civili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł parzialmente fondato limitatamente al secondo motivo, mentre nel resto Ł complessivamente infondato.
Il primo motivo Ł inammissibile in quanto, per un verso, sollecita a questa Corte una rivalutazione del quadro probatorio senz’altro esclusa nel giudizio di legittimità, proponendo altresì censure meramente fattuali basate su massime di esperienza fallaci (quale quella sulle prestazioni sessuali erogabili dell’imputato in relazione all’età), mentre, per altro verso, ritiene erroneamenteche la valutazione del quadro probatorio complessivo, anche relativo agli episodi prescritti, non dovesse essere presa in considerazione, laddove, al contrario, essa fornisce un elemento di primaria importanza sia ai fini del giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa, della cui genuinità gli atti pregressi costituiscono ampio riscontro, sia della dosimetria della pena, ai fini del giudizio sulla capacità a delinquere dell’imputato ex art. 133, secondo comma, cod. pen..
Ciò soprattutto ove, come nel caso di specie, in relazione a tali reati sia stato espresso un giudizio di penale responsabilità da parte del primo giudice.
Il secondo motivo di ricorso Ł parzialmente fondato.
3.1. Va preliminarmente evidenziato come la sentenza impugnata, emessa l’11 marzo 2024, fissi (pagg. 18-19) l’epoca di commissione dell’ultimo episodio di violenza sessuale rimasto in piedi all’epoca della pronuncia di secondo grado, in data successiva e prossima al 12 settembre 2012, epoca di inizio dell’anno scolastico frequentato dalla minore (dichiarando la prescrizione di tutte le condotte precedenti).
Il reato sarebbe quindi stato commesso in data anteriore al 23 ottobre 2012, epoca di entrata in vigore della legge n. 172 del 1° ottobre 2012, la quale ha modificato l’articolo 157, sesto comma, del codice penale, prevedendo, per il delitto in esame, il raddoppio del tempo necessario a prescrivere, che, in ragione della cornice edittale all’epoca vigente (da cinque a dieci anni di reclusione), era quindi stabilito, a seguito della modifica normativa, in dodici anni e sei mesi.
La sentenza gravata ha pertanto fatto corretta applicazione di quella giurisprudenza secondo cui, nel dubbio sulla data di commissione del reato (ai fini della decorrenza del termine di prescrizione), essa va fissata in modo che risulti piø favorevole all’imputato, salvo il caso in cui sia possibile eliminare ogni incertezza, anche attraverso deduzioni logiche (Sez. 3, n. 7245 del 12/01/2024, Gueye, Rv. 285953 – 01).
Nel caso in esame, non essendo possibile stabilire in concreto l’epoca precisa di commissione del residuo reato, essa va indicata, in favor rei, nella data del 12 settembre 2012.
3.2. Altrettanto preliminarmente va osservato, in primo luogo, che all’imputato Ł contestato l’avere commesso il fatto con abuso di autorità (circostanza non contestata dal ricorrente) e con condotta repentina, elementi che concretizzerebbero, secondo la prospettiva accusatoria, confermata dalle due concordi sentenze di merito, la violenza
sessuale «per costrizione» richiesta dalla norma incriminatrice.
In secondo luogo, quanto alla condotta contestata (la cui ricostruzione Ł necessaria al fine di comprendere la sussistenza degli elementi costitutivi del reato), la prima sentenza ricostruisce il fatto nei termini che seguono: la madre della persona offesa invitava quest’ultima a seguire l’imputato in garage ; lei inizialmente rifiutava, temendo di essere aggredita sessualmente, ma la madre la zittiva dicendo che tanto lui «era fatto così» e le imponeva di andare. Appena arrivati nel garage , l’uomo si denudava dalla vita in giø e invitava la giovane a masturbarlo; a fronte del di lei rifiuto, iniziava a masturbarsi dicendo «cosa credi, che quando lo faccio non ti penso?», al che la giovane, ribellandosi per la prima volta, lo apostrofava come «pervertito» e, approfittando della sua momentanea sorpresa, si allontanava rapidamente.
Tanto premesso, la contestazione del ricorrente si appunta, sostanzialmente, su due aspetti: la natura «sessuale» dell’atto compiuto dall’imputato e la possibilità o meno di qualificare la sua condotta come «costrittiva».
Il primo profilo che deve essere scandagliato Ł, quindi, quello relativo alla nozione di «atti sessuali».
4.1. Sul punto, va in primo luogo sottolineato come tale locuzione debba essere intesa in senso «oggettivo». Non hanno infatti rilievo determinante, ai fini del perfezionamento del reato (salvo quanto si vedrà al par. 6), la finalità dell’agente dell’eventuale soddisfacimento del proprio piacere sessuale (v., ex plurimis , Sez. 3, n. 32770 dell’11/07/2024, n.m.; Sez. 3, n. 43423 del 18/09/2019, P., Rv. 277179 – 01; Sez. 3, n. 33464 del 15/06/2006- dep. 05/10/2006, B., Rv. 234786; Sez. 3, n. 21020 del 28/10/2014, dep. 2015, Rv. 263738), nØ l’eventuale concorrente finalità ingiuriosa o minacciosa dello stesso (Sez. 3, n. 20459 del 24/01/2019, M., Rv. 275965 – 01), ovvero il suo compimento ioci causa (Sez. 3, n. 1709 de11001/07/2014, M., Rv. 261779; Sez. 3, n. 20927 del 04/03/2009, C., Rv. 244075).
4.2. Rientra nell’accezione di «atto sessuale», rilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 609bis cod. pen., non soltanto ogni forma di «congiunzione carnale» (già disciplinata dall’abrogato articolo 519 cod. pen.), ma altresì qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, ancorchØ fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo, o comunque coinvolgente la corporeità sessuale di quest’ultimo, sia finalizzato ed idoneo a porre in pericolo la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale ( ex multis , Sez. 3, n. 32770 dell’11/07/2024, cit.).
Ed infatti, essendo il reato in esame posto a presidio della libertà personale dell’individuo, che deve poter compiere o ricevere atti sessuali in assoluta autonomia e nella pienezza dei propri poteri di scelta contro ogni possibile condizionamento, fisico o morale, e contro ogni non consentita e non voluta intrusione nella propria sfera intima, tale configurazione si riflette necessariamente sulla natura dell’atto in cui si estrinseca la condotta materiale dell’agente, avuto riguardo alla sua ambivalenza che, al di là dell’intendimento perseguito dal suo autore, ricade comunque sulla vittima.
4.3. Pertanto, va in primo luogo considerato «sessuale» qualsiasi atto che concretizza un contatto corporeo che attinge parti che rientrano in quelle tradizionalmente definite come «erogene» (sia della vittima che dell’agente di reato), ossia quelle parti del corpo umano che, secondo un criterio di «normalità» (stabilito dalla scienza non solo medica, ma anche psicologica ed antropologico-sociologica), se stimolate, sono in grado di determinare piacere sessuale ovvero eccitazione, con esclusione dei distretti corporei che stimolano libido solo tra coloro che sono attratti da una «sessualità particolare» (v. sul punto Sez. 3, n. 7772 del 02/05/2000, Rv. 217017 – 01, in motivazione).
La giurisprudenza ritiene che il novero delle aree erogene (secondo la scienza medica) non si limiti alle zone genitali, perineali, mammellari e alla bocca, ma si estende sino a ricomprendere spalle, fianchi, glutei, guance, collo, ascelle ed altro (v. Sez. 3, n. 49464 del 11/10/2022, n.m.).
In questi ultimi casi, tuttavia, si impone una piø attenta opera di decodificazione per verificare la finalità sessuale della condotta dell’agente potendo in astratto gli atti posti in essere rappresentare espressione di una diversa finalità (come accade ad esempio per i baci, le carezze o gli abbracci).
4.3.1. Si Ł anche affermato (Sez. 3, n. 27469 del 05/06/2008, Di, Rv. 240338 – 01) che sussiste il reato di violenza sessuale tentata e non consumata allorquando l’atto posto in essere dal soggetto agente, indirizzato verso una zona erogena della persona offesa, raggiunga invece una zona non erogena per la pronta reazione della vittima o per altri fattori indipendenti dalla volontà dell’agente (nella specie la Corte ha ritenuto sussistente il tentativo in un caso in cui, per la reazione della vittima, il toccamento, indirizzato alla coscia e alla zona genitale, aveva attinto la gamba). Si tratta, in tutta evidenza, di una particolare forma di aberratio ictus .
4.3.2. Ancora, si Ł ritenuto (Sez. 3, n. 51083 del 28/09/2017, F., Rv. 271881 – 01) che Ł atto sessuale sia il contatto fisico «diretto» che quello «simulato» con una zona erogena del corpo, in quanto atto parimenti invasivo dell’altrui sfera sessuale (la Corte, nella specie, ha ritenuto penalmente rilevante la condotta dell’imputato, il quale, dopo aver sdraiato e denudato la vittima, pur in assenza di un contatto fisico diretto con le zone erogene di quest’ultima, le aveva eiaculato sull’addome).
4.4. Vi sono poi (Sez. 3, n. 18679 del 19/11/2015, dep. 2016, n.m.) atti che, «in quanto non direttamente indirizzati a zone chiaramente definibili come erogene, possono essere rivolti al soggetto passivo, anche con finalità del tutto diverse, come i baci o gli abbracci».
Si tratta (così la citata sentenza 43423 del 2019), di quella zona «zona grigia», comprensiva di quegli atti che, per il loro carattere polivalente (ovverosia per le diverse finalità di cui possono essere, in astratto, espressione), impongono una necessaria opera di «decodificazione» da parte del giudice.
In questi casi, la valorizzazione di tali condotte in termini di «atti sessuali» costituisce oggetto di accertamento, da parte del giudice del merito, secondo una valutazione che tenga conto della «condotta nel suo complesso», del «contesto sociale e culturale» in cui l’azione Ł stata realizzata, della sua «incidenza sulla libertà sessuale» della persona offesa, del «contesto relazionale» intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante (Sez. 3, n. 10248 del 12/02/2014, Rv. 258588 – 01; Sez. 3, n. 964 del 26/11/2014, dep. 2015, R., Rv. 261634), in maniera che dalle modalità della condotta nel suo complesso e da altri elementi significativi si accerti se vi sia stata o meno una indebita compromissione della libera determinazione della sfera sessuale altrui (Sez. 3, n. 35591 del 11/05/2016, Rv. 267647 – 01).
Tale orientamento unisce all’approccio tradizionale, che la dottrina definisce «anatomico-culturale», elementi propri dell’approccio c.d. «contestualistico» (secondo cui la natura sessuale dell’atto va enucleata in seno al contesto in cui l’azione di svolge) e di quello «relazionale» (secondo cui la natura sessuale dell’atto va enucleata in riferimento al rapporto tra le parti).
Si Ł, ad esempio, ritenuto (Sez. 3, n. 47265 del 08/09/2016, I., Rv. 268280 – 01) che costituisca atto sessuale quello che, pur non attingendo una zona erogena, esige un’attività prolungata sul corpo della vittima che, proprio per la sua durata ed intensità, esprime una
oggettiva carica erotica (nel caso di specie si trattava di un c.d. «succhiotto»).
In altra occasione si Ł invece ritenuto (Sez. 3, n. 7154 del 07/12/2016, de. 2017, n.m.) che, quando il contatto sia stato superficiale o fugace e non abbia attinto una zona erogena o considerata tale dal reo per la reazione della vittima o per altri fattori indipendenti dalla volontà dell’agente, sussistesse il delitto in forma tentata e non consumata (in quel caso l’imputato, con un pretesto, aveva condotto le vittime in un luogo appartato e, contro la volontà delle stesse, dopo aver afferrato in maniera improvvisa e compulsiva il braccio delle stesse effettuava ripetuti toccamenti, sfregamenti e baci sul braccio e sulle mani, atti accompagnati anche in un caso dall’azione di annusare e strofinare l’arto con le labbra ed in altro caso dalla pronuncia della inequivoca frase: «tranquilla, questo Ł solo un giochetto per scaldare le vene»).
4.5. In tutti i casi anzidetti, il fatto era connotato dalla presenza di un contatto corpore corpori tra l’imputato e la persona offesa, tanto che, in applicazione di tale principio, la giurisprudenza ha ritenuto che integri il reato di violenza sessuale (Sez. 3, n. 37916 del 13/04/2022, F., Rv. 283696 – 01) il compimento di atti di autoerotismo al cospetto della persona offesa solo ove coinvolgente la corporeità di quest’ultima (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato a fronte di una condotta masturbatoria posta in essere contestualmente al palpeggiamento delle zone erogene della vittima e di altra culminata nell’eiaculazione sul corpo della stessa).
Secondo la prevalente giurisprudenza, qui si arresterebbe la «linea Maginot ‘ degli atti sessuali, la cui nozione implica necessariamente (così, Sez. 3, n. 37916 del 13/04/2022, F., Rv. 283696 – 01; Sez. 3, n. 33045 del 29/10/2020, Rv. 280044; Sez. 3, n. 23094 del 11/05/2011, T., Rv. 250654 – 01) «il coinvolgimento della corporeità sessuale del soggetto passivo», dovendo infatti questi essere costretto a «compiere» o a «subire» gli stessi, dovendosi ritenere estranei al precetto penale «gli atti di esibizionismo, di autoerotismo in presenza di terzi costretti ad assistervi, o di ‘voyeurismo’ che, pur essendo manifestazione di istinto sessuale, non coinvolgono la corporeità sessuale del soggetto passivo, nemmeno in termini di tentativo».
4.6. Ciò posto, si Ł tuttavia progressivamente affermato anche un filone giurisprudenziale che (v. citata Sez. 3, n. 43423 del 18/09/2019, Rv. 277179 – 01), partendo dalla considerazione secondo cui «la sfera della sessualità non resta confinata sul piano strettamente fisico, ma involge anche la sfera psichica e quella emotiva, suscettibile di modularsi diversamente in relazione ai valori del comune sentire che si consolidano nello specifico contesto storico, culturale e sociale di riferimento», ha progressivamente «sublimato» la nozione di «atti sessuali», includendovi casi in cui il corpo della vittima non viene fisicamente aggredito dall’agente di reato, ma nei quali il contesto dell’azione consenta di affermare che la condotta dell’agente ha comunque inciso nella sfera di autodeterminazione sessuale della vittima.
Si Ł quindi ritenuto che il reato di violenza sessuale possa essere commesso anche «a distanza», ovverossia a mezzo telefono o di altre apparecchiature di comunicazione elettronica (Sez. 3, n. 37076 del 18/07/2012, Z.F., n.m.; Sez. 3, n. 12987 del 03/12/2008, dep. 25/03/2009, B., Rv. 243090), in quanto la norma incriminatrice non richiede, all’interno dell’elemento oggettivo del reato, che tra soggetto attivo e passivo vi sia contestualità spaziale, ben potendo la minaccia o la violenza essere posta anche in luogo diverso da quello in cui il soggetto passivo la subisce, essenziale invece essendo che la costrizione venga, da quest’ultima, effettivamente percepita (v. Sez. 3, n. 15158 del 21/03/2006, COGNOME, Rv. 233929, in un caso di prestazioni sessuali eseguite in videoconferenza via
web- chat ).
In altra sentenza (Sez. 3, n. 39904 del 18/09/2014, n.m., che richiama Sez. 3, n. 11958 del 24/03/2011, n.m.) questa Corte ha ritenuto che «la fattispecie criminosa di violenza sessuale Ł integrata, pur in assenza di un contatto fisico diretto con la vittima, quando gli ‘atti sessuali’ – come considerati dall’art. 609bis c.p., e fra i quali certamente, come sopra rilevato, rientrano gli atti di autoerotismo indotti – coinvolgano oggettivamente la corporeità sessuale della persona offesa e siano finalizzati ed idonei a compromettere il bene primario della libertà individuale, nella prospettiva del reo di soddisfare od eccitare il proprio istinto sessuale».
Si trattava di un caso in cui, da remoto, l’agente di reato compiva atti di autoerotismo e induceva il minore a compierne su sØ stesso, per cui – a differenza del caso in esame – vi era un diretto coinvolgimento della sfera sessuale del minore.
La pronuncia Ł tuttavia importante in quanto evidenzia come «in riferimento alle ipotesi di atti sessuali posti in essere con persona infraquattordicenne, il bene giuridico tutelato dall’ordinamento Ł da ravvisarsi nella intangibilità della sfera di libertà sessuale del minore».
La giurisprudenza di legittimità Ł quindi pacificamente giunta a ritenere integrata la fattispecie penale in parola anche in casi di assenza di contatto corpore corpori , purchØ, tuttavia, la «corporeità» della persona offesa venga in qualche modo attinta, come nel caso della costrizione o induzione della vittima a praticare su sØ stessa atti di autoerotismo.
A ben vedere (v., piø diffusamente, infra ), la questione non concerne tanto la latitudine della nozione di «atti sessuali», quanto quella della condotta costrittiva di «subire» atti sessuali, posto che, nel caso appena scrutinato, la persona offesa aveva «compiuto» atti sessuali, sia pure su sØ stessa.
Per scendere al caso oggetto dell’odierno scrutinio, non può certo revocarsi in dubbio che la masturbazione costituisca un «atto sessuale», ma ciò che occorre valutare Ł se, in questa progressiva opera di «dematerializzazione» della «violenza sessuale», possa ritenersi conforme al tipo legale anche la condotta caratterizzata dalla assenza di «coinvolgimento della corporeità» della vittima: se, in altre parole, l’essere costretti a «vedere» (magari, come nel caso di specie, per effetto di una condotta subdola o repentina) altri che pratica autoerotismo su sØ stesso, possa integrare la norma penale invocata.
5.1. Una interpretazione estensiva in tal senso Ł stata avallata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 325 del 2005), che, nel superare la tradizionale distinzione tra «congiunzione carnale» e «atti di libidine violenta», ha affermato che la condotta del delitto di violenza sessuale«intende distaccarsi dalla fisicità e materialità della distinzione per apprestare una piø comprensiva ed estesa tutela contro qualsiasi comportamento che costituisca una ingerenza nella piena autodeterminazione della sfera sessuale»; a corredo, il Giudice delle leggi ha sottolineato come il legislatore abbia avvertito l’esigenza di introdurre una circostanza attenuante per i casi di minore gravità (art. 609bis , terzo comma, cod. pen.); mediante una consistente diminuzione della pena prevista per il delitto di violenza sessuale, «risulta così possibile rendere la sanzione proporzionata nei casi in cui la sfera della libertà sessuale subisca una lesione di minima entità. L’attenuante si pone dunque quale temperamento degli effetti della concentrazione in un unico reato di comportamenti, tra loro assai differenziati, che comunque incidono sulla libertà sessuale della persona offesa, e della conseguente diversa intensità della lesione dell’oggettività giuridica del reato».
Sarebbe così definitivamente superata, come era nella filosofia della legge del 1996, la tradizionale distinzione tra «congiunzione carnale» e «atti di libidine violenta», per abbracciare, mediante l’utilizzo di una locuzione generale quale quella di «violenza
sessuale» (locuzione di carattere generale o c.d. umbrella term ) ogni forma di atto a contenuto sessuale posto in essere dall’agente di reato in modo costrittivo o induttivo e in grado di incidere sulla libertà sessuale della persona offesa (nonchØ, nel caso la condotta abbia ad oggetto un minore, la corretta formazione della sua sfera sessuale), potendosi utilizzare, per graduare il trattamento sanzionatorio, la «valvola di sfogo» consistita dall’ultimo comma dell’articolo 609bis cod. pen..
5.2. Una interpretazione estensiva della norma sembra essere sposata anche da quella dottrina che appunta la sua attenzione sulla necessità di calibrare la soglia del penalmente rilevante in ragione dell’incidenza che le condotte poste in essere hanno avuto sul bene giuridico tutelato.
Sotto tale ultimo aspetto, se non vi Ł dubbio che nei delitti di violenza sessuale, individuale o di gruppo (609bis e 609octies cod. pen.), in danno di persone maggiorenni, il bene giuridico tutelato Ł quello della «libertà sessuale» del soggetto passivo, e che nei delitti di atti sessuali con minorenne ovvero di corruzione di minorenne (609quater e 609quinquies cod. pen.) Ł quello della salvaguardia del corretto sviluppo della sfera sessuale del minore (v., ex multis , Sez. 3, n. 17411 del 04/02/2016, C., Rv. 266813 – 01), si può certamente affermare che, nel caso di violenza sessuale in danno di soggetto minorenne, il bene giuridico Ł sincreticamente costituito «sia» dalla libertà sessuale, «che» dal diritto a un corretto sviluppo della sfera sessuale stessa.
In tale ottica ragionando, se non vi Ł dubbio sulla «natura» sessuale dell’azione compiuta dall’imputato, non si può non concordare sul fatto che assistere forzatamente ad una pratica masturbatoria possa alterare il corretto sviluppo della sfera sessuale del minore, oltre a vulnerare la sua libertà sessuale.
5.3. Ma, una volta verificato che la condotta in esame integra lesione dei beni giuridici tutelati, occorre verificare se, in ossequio al principio di «stretta legalità», costringere il minore ad assistere forzatamente ad una condotta masturbatoria senza contatto corporeo alcuno, per un verso possa consistere in una condotta «costrittiva», e, per altro verso, possa integrare quel «subire» atti sessuali richiesto dalla norma.
5.3.1. Quanto al primo aspetto, il costante orientamento di questa Corte Ł nel senso che, ove la condotta sia posta in essere in modo subdolo o repentino, tale ipotesi deve essere equiparata al compimento di atti di costrizione in senso stretto (v., ex multis , Sez.3, n.6945 del 27/01/2004, Rv.228493; Sez.3, n.46170 del 18/07/2014, Rv.260985; Sez. 3, n. 42871 del 26/09/2013, Z., Rv. 256915 – 01, che ha considerato tali condotte quali «palpamenti, sfregamenti e baci»).
A tale ipotesi si aggiunge quella – contestata nel caso in esame in rubrica e contro cui il ricorrente non appunta le sue doglianze – in cui il fatto sia compiuto con abuso di autorità, il quale «presuppone una posizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata, che l’agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali» (Sez. U, n. 27326 del 16/07/2020, C., Rv. 279520 – 01; Sez. 3, n. 33049 del 17/05/2016, B., Rv. 267402 – 01).
Sulla natura costrittiva della condotta, pertanto, sia pure con i limiti che si vedranno in appresso, nulla quaestio .
5.3.2. A soluzioni diverse deve invece pervenirsi in ordine al secondo aspetto, quello del « pati ».
Sul punto, il Collegio ritiene che decisivi elementi di valutazione possano essere forniti dal quadro normativo sovranazionale.
La RAGIONE_SOCIALE di Istanbul del Consiglio d’Europa dell’11 maggio 2011 sulla
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (sottoscritta dall’Italia il 27 settembre 2012 e ratificata in Italia con l. n. 77/2013, cui ha aderito altresì l’Unione europea in data 1° giugno 2023), all’articolo 36 (rubricato «Violenza sessuale, compreso lo stupro») stabilisce che debba essere previsto quale illecito penale qualsiasi «atto sessuale non consensuale con penetrazione vaginale, anale o orale compiuto su un’altra persona con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto» e «qualsiasi altro atto sessuale compiuti su una persona senza il suo consenso», nonchØ il fatto di «costringere un’altra persona a compiere atti sessuali non consensuali con un terzo».
Il successivo articolo 40 («molestie sessuali», o sexual harassement ) prevede l’obbligo di punire «qualsiasi forma di comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona, segnatamente quando tale comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo» (come nel caso del c.d. ‘ catcalling ‘, ossia la molestia da strada o ‘pappagallismo’, consistente nella condotta di importunare, in maniera insistente e grossolana, le donne – e in generale le persone – che si incontrano, generalmente in strada, con parole o allusioni a sfondo sessuale).
5.3.3. Come evidenziato in dottrina, la seconda norma tutela la c.d. «libertà sessuale negativa», ossia una libertà «da» ingerenze altrui, lesive della propria «dignità sessuale», che siano perpetrate attraverso comportamenti indesiderati con connotazione sessuale, i quali hanno l’effetto di «oggettificare» la persona che li subisce, intimidendola o ingenerando in essa un senso di umiliazione o degradazione.
Il «baricentro dell’offensività» delle molestie sessuali non può quindi essere ricercato nel coinvolgimento della sfera «corporea» della vittima, in quanto ciò che viene attinto Ł la sua «dignità sessuale», aggredita da comportamenti umilianti o degradanti.
5.3.4. In Italia, con tale locuzione, la legislazione civilistica (relativa alle sole molestie sul luogo di lavoro), recependo il contenuto della RAGIONE_SOCIALE di Istanbul, intende quei «comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo» (art. 2, comma 1, lett. c, d.lgs. n. 145/2005, ora trasfuso nell’art. 26, comma 2, del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198).
5.3.5. Nel settore penale, invece, manca una espressa previsione di tale ipotesi di reato, ma in ogni caso può evidenziarsi come, sotto il profilo oggettivo, la nozione di molestie sessuali contenuta sia nella convenzione di Istanbul che nel d.lgs. 198 del 2006 includa ogni forma di sexual harassement (ossia la molestia sessuale in senso stretto), ma non si spinga a sanzionare il c.d. sexual assault (che implica una qualche forma di «aggressione» sessuale), mentre, sotto il profilo soggettivo (o degli effetti della condotta, la RAGIONE_SOCIALE sul punto lascia spazio ai legislatori nazionali) il focus della norma non Ł puntato sulla compressione della libertà sessuale della vittima, quanto sulla creazione (e ciò spiega perchØ la previsione normativa italiana si Ł focalizzata sul luogo di lavoro) di un «clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo», attuato, tuttavia, mediante un comportamento di natura sessuale, che Ł quindi solo un «mezzo» per ottenere lo scopo di ledere la «dignità sessuale» del soggetto passivo.
5.3.6. La dottrina ha in proposito evidenziato come siano stati di volta in volta piegati alle esigenze di giustizia altri reati, i quali tuttavia sono destinati a tutelare beni giudici diversi rispetto alla libertà sessuale e al corretto sviluppo della sfera sessuale del minore, quali il «comune senso del pudore», a cui si riferiscono gli atti osceni in luogo pubblico (art. 527
c.p.), la «libertà morale», in riferimento alla «violenza privata» (art. 610 c.p.), l’«ordine» e la «tranquillità pubblica» nel caso in cui si faccia ricorso alla contravvenzione di «molestie» (art. 660 c.p.).
Una ampia gamma di fattispecie alle quali, come evidenziato sempre in dottrina, possono sommarsi gli «atti persecutori» di cui all’articolo 612bis e, ove i fatti avvengano attraverso l’uso di mezzi informatici, gli articoli 615bis e 615ter cod. pen..
5.3.7. La giurisprudenza, dal canto suo, ha in un recente passato ritenuto che le molestie sessuali possono concretizzare il reato di molestie di cui all’articolo 660 cod. pen. (Sez. 3, n. 27042 del 12/05/2010, Rv. 248064 – 01, secondo cui la contravvenzione sarebbe configurabile solo in presenza di «espressioni verbali a sfondo sessuale o di atti di corteggiamento invasivo ed insistito diversi dall’abuso sessuale»), ovvero di atti persecutori (o stalking ) di cui all’articolo 612-bis cod. pen. (Sez. 3, n. 32770 dell’11/07/2024, n.m.).
Il criterio distintivo tra i due reati non consisterebbe – secondo la pronuncia ultima citata – tanto nella condotta dell’agente di reato, che può essere la medesima, bensì nel diverso atteggiarsi delle «conseguenze» della condotta, sicchØ si configurerebbe il delitto di cui all’art. 612bis cod. pen. solo qualora alle condotte molestatrici acceda uno degli eventi tipici del delitto di stalking (i.e. quando le condotte siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l’alterazione delle proprie abitudini di vita), mentre sussisterebbe il reato di cui all’art. 660 cod. pen. ove le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato (Sez. 5, n. 27909 del 10/05/2021, NOME, n.m.; Sez. 6, n. 23375 del 10/7/2020, M., Rv. 279601; Sez. 5, n. 15625 del 9/2/2021, NOME., n.m.; Sez. 6, n. 23375 del 10/07/2020, COGNOME, Rv. 279601 – 01).
Tale ultima disposizione, tuttavia, ha un ambito di tutela molto limitato, in quanto, come visto, la norma, contravvenzionale, Ł volta a tutelare solo la tranquillità pubblica e non anche la sfera sessuale della persona offesa.
5.3.8. Il 13 gennaio del 2020, il GREVIO ( Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence del Consiglio d’Europa) nel suo rapporto relativo al livello di implementazione nello Stato italiano della RAGIONE_SOCIALE di Istambul, ha evidenziato (par. 199) che la tutela offerta dall’art. 609bis cod. pen. risulta essere lacunosa in quanto non Ł in grado di rivolgersi all’intera gamma dei comportamenti «molesti», poichØ, per giurisprudenza consolidata, si richiede il coinvolgimento della corporeità del soggetto («la condotta criminale descritta nell’articolo 40 della RAGIONE_SOCIALE può essere ricompresa in diverse disposizioni giuridiche esistenti, sia penali che civili, nessuna delle quali, tuttavia, comprende l’intero spettro dei comportamenti indesiderati di natura sessuale presi di mira da questa disposizione. Pertanto, il reato di violenza sessuale – articoli 609bis e seguenti del codice penale – non si applica nei casi di contatto fisico indesiderato di natura sessuale che coinvolga parti del corpo della vittima diverse dai suoi genitali o dalle sue zone erogene. Il reato di violenza privata – articolo 610 del codice penale – si concretizza solo nei casi di uso di violenza o minaccia. Il reato di maltrattamenti – articolo 572 del codice penale – Ł applicato dai tribunali per sanzionare le molestie sessuali solo nell’ambito limitato delle relazioni familiari»), concludendo con un forte incoraggiamento alle autorità italiane «a prendere in considerazione l’introduzione di una legislazione che garantisca che le molestie sessuali subite in tutti gli ambiti della vita siano soggette a sanzioni legali».
5.3.9. Alla luce delle superiori considerazioni, va quindi escluso che nel caso in esame possa ritenersi integrata la fattispecie di molestie sessuali, trovandosi il Collegio di fronte ad una evidente ipotesi di sexual assault e non già di una condotta in grado di comprimere solamente la «dignità sessuale» del soggetto con le conseguenze o le finalità dianzi
evidenziate .
5.4. Una volta appurato che, nel caso in esame, si Ł in presenza di atti sessuali in grado di vulnerare il bene (o i beni) giuridico tutelato e di una condotta costrittiva, in quanto repentina e subdola ovvero commessa con abuso di autorità, si può ora rispondere alla fondamentale questione se la norma di cui all’articolo 609bis cod. pen. possa essere dilatata fino a ricomprendere anche l’assenza di contatto fisico tra i due soggetti o di atti di autoerotismo della persona offesa: in altre parole, se il delitto in parola possa sussistere anche in mancanza di una «dimensione corporea» dell’assalto sessuale.
Sul punto, anche alla luce della normativa sovranazionale e dei contributi forniti dal ‘GREVIO’, il Collegio ritiene che il concetto di costringere taluno a «subire» atti sessuali non possa essere dilatato fino a ricomprendere casi, come quello in esame, caratterizzati certamente dalla lesione al bene giuridico tutelato, ma anche dalla completa assenza di corporeità, ostando il principio di tassatività ad estendere la nozione del « pati » fino a ricomprendervi il mero assistere all’atto sessuale altrui.
NØ, come visto, il fatto potrebbe ascriversi al reato di molestie sessuali (in relazione al quale va evidenziata la presenza di una lacuna normativa dell’ordinamento nazionale, che il legislatore Ł chiamato a colmare), posto che, nel caso in esame, si Ł sicuramente in presenza di un quid pluris rispetto al mero sexual harassement, costituito dalla presenza di una condotta repentina ad esplicito contenuto sessuale volta a comprimere la libertà sessuale della vittima.
Il delitto in parola deve invece essere riqualificato, assorbita ogni altra questione sulla qualificazione giuridica del fatto, come violenza sessuale aggravata commessa in forma tentata.
Come noto, infatti, Ł configurabile il tentativo del reato previsto dall’art. 609bis cod. pen. in tutte le ipotesi in cui la condotta violenta o minacciosa non abbia determinato una immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, poichØ l’agente non ne ha raggiunto le zone genitali o erogene ovvero non ha provocato un contatto tra le proprie parti intime e la vittima (Sez. 6, n. 10626 del 16/02/2022, L., Rv. 283003 – 01).
Si Ł anche affermato (Sez. 3, n. 43617 del 15/09/2021, H., n.m.) che il discrimen esistente tra la fattispecie di violenza sessuale tentata e quella consumata Ł costituito dalla «concreta intrusione dell’agente nella sfera sessuale della vittima», arrestandosi il fatto allo stadio di tentativo solo nel caso in cui «la materialità degli atti – pur giudicati idonei ad inserirsi in una serie causale indirizzata in modo non equivoco alla commissione del reato in questione – non sia pervenuta sino al contatto fisico con il corpo della vittima (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 38926/2018). Nell’ambito del tentativo di violenza sessuale, inoltre, la prova della specifica finalità perseguita dall’aggressore può essere desunta da elementi esterni alla condotta tipica e sussiste anche quando, pur in assenza di un contatto fisico tra imputato e vittima, la condotta assunta risulti sintomatica dell’intenzione di appagare i propri istinti sessuali (Cass. pen., Sez. 3, sent. n. 45698/2001)».
In altre parole, al fine della configurabilità del tentativo di violenza sessuale, non Ł necessario che gli atti si siano estrinsecati in un contatto corporeo, potendo evidentemente l’idoneità a porre in essere un abuso ben prescindere da un tale requisito (Sez. 3, n. 4674 del 22/10/2014, dep. 02/02/2015, V., Rv. 262472; Sez. 3, n. 45698 del 26/10/2011, dep. 07/12/2011, T., Rv. 251612; Sez. 3, n. 21840 del 17/02/2011, dep. 01/06/2011, L., Rv. 249993), pur essendo necessaria, naturalmente, la non equivocità della direzione degli atti in tal senso.
A tal proposito, questa Corte ha ritenuto che costituisca indizio concludente, nel senso
della univoca direzione degli atti, anche la precisa e puntuale programmazione della situazione abusante (Sez. 3, n. 32926 del 11/04/2013, Rv. 257273 – 01).
Ancora, elemento fattuale suscettibile di valorizzazione, ancorchØ estraneo al perimetro della fattispecie (v. sul punto par. 4.7), ma che «colora» la condotta sotto il profilo della direzione univoca degli atti, Ł costituito dalla oggettiva destinazione degli atti stessi a compromettere il bene primario della libertà individuale, nella prospettiva del reo di soddisfare od eccitare il proprio istinto sessuale (Sez. 3, n. 39904 del 18/09/2014, n.m.; Sez. 3, n. 11958 del 24/03/2011, n.m.).
Tirando le fila del dicorso, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, gli atti (sessuali) compiuti dall’imputato possano considerarsi come diretti in modo univoco a costringere la giovanissima persona offesa a subire atti sessuali.
Tale soluzione Ł corroborata, in punto di fatto:
dalla circostanza che tale azione sia stata preceduta da una serie importante di altri episodi di violenza sessuale, ciò che appare indicativo della direzione degli atti a soddisfare gli istinti sessuali dell’autore del reato;
dal fatto, chiaramente emergente indiziariamente dalle sentenze di merito, unica fonte di conoscenza della Corte, che la condotta dell’imputato fosse preordinata a farlo rimanere da solo con la vittima in luogo appartato (il garage ) per abusarne sessualmente;
dal far precedere la condotta di autoerotismo dal denudarsi e profferire un’esplicita richiesta di prestazioni sessuali;
dal porre in essere la condotta anzidetta con abuso di autorità (elemento, si ribadisce, non contestato dalla difesa) e in modo repentino e subdolo.
Il fatto con si compiva solo per il netto rifiuto opposto dalla persona offesa, che per la prima volta, affrontava l’imputato apostrofandolo con dure parole e, approfittando della sua sorpresa, si allontanava rapidamente, così impedendo al NOME di portare a termine l’azione.
Deve quindi concludersi nel senso che:
-in tema di violenza sessuale, il principio di tassatività osta a che nel concetto di «subire» atti sessuali possano essere ricompresi atti sessuali, sia pure posti in essere in modo costrittivo o induttivo, che non impingano sulla sfera corporea del minore;
essere costretti ad assistere ad atti di autoerotismo (da qualificarsi, questi ultimi, certamente come «atto sessuale») da parte dell’agente di reato, tuttavia, può integrare un tentativo punibile di violenza sessuale, ove, in base ad elementi di fatto preesistenti (come il preordinarsi una situazione di abuso), concomitanti (come il compimento di azione repentina o subdola e il proferire espressioni univocamente dirette a far si che la persona offesa compia o subisca atti sessuali) o successivi (come la fuga della persona offesa) alla condotta, emergano l’idoneità e la direzione univoca degli atti a costringere la persona offesa a subire gli atti sessuali, nella prospettiva del reo di soddisfare od eccitare il proprio istinto sessuale (elemento comunque estraneo alla fattispecie ma che «colora» la condotta sotto il profilo della direzione degli atti), non compiendosi l’evento per cause indipendenti dalla volontà dell’autore.
Il reato contestato va quindi riqualificato in violenza sessuale tentata.
La deduzione della difesa di parte civile, secondo cui la doglianza sulla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di violenza sessuale sarebbe inammissibile per tardività, in quanto non era stata dedotta in appello, va rigettata.
Il costante orientamento di questa Corte Ł infatti nel senso che la questione sulla qualificazione giuridica del fatto rientra tra quelle su cui la Corte di cassazione può decidere
ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen. e, pertanto, può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, purchØ l’impugnazione (come nel caso in esame) non sia inammissibile e per la sua soluzione non siano necessari accertamenti di fatto (Sez. 5, n. 25675 del 20/05/2025, n.m.; Sez. 3, n. 40853 del 25/06/2024, Han, Rv. 287180 – 01, in motivazione; Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, COGNOME, Rv. 272651 – 01; Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013, dep. 2014, Rossi, Rv. 259730 – 01; Sez. 1, n. 3763 del 15/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258262 – 01; Sez. 6, n. 6578 del 25/01/2013, COGNOME, Rv. 254543 – 01).
Circostanze tutte sussistenti nel caso oggetto del presente scrutinio.
9. La parziale fondatezza del motivo di ricorso relativo alla qualificazione giuridica del fatto, che determina la costituzione di un valido rapporto di impugnazione, impone al Collegio di verificare la sussistenza di cause estintive del reato.
Sul punto, va osservato che il «capo» di sentenza impugnato non ha acquisito forza di giudicato (v. Sez. U. n. 6093 del 27/5/2016, Aiello, Rv. 268966; Sez. U, n. 1 del 28/6/2000, COGNOME, Rv. 216329; Sez. U n. 10251 del 9/3/2007, COGNOME, Rv. 235699).
A ciò consegue che l’eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finchØ il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce.
Nel caso in esame, la collocazione temporale della condotta, come visto, non può che attestarsi – in assenza di altri elementi – al 12 settembre 2012, con la conseguenza dell’intervenuto spirare del termine di prescrizione massima al 10 dicembre 2020 (anni 6 e mesi 8 di reclusione per il reato di violenza sessuale tentata, aumentati di un terzo, ossia anni 8, mesi 2 e giorni 20).
Non resta quindi che dichiarare la prescrizione dell’imputazione residua di violenza sessuale tentata, così come riqualificato il fatto, statuizione cui consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente agli effetti penali.
10. Il terzo e il quarto motivo sono assorbiti dalla declaratoria di prescrizione del residuo reato, la quale esime il Collegio dal pronunciarsi anche sul quinto motivo di ricorso.
Ed infatti, le pene accessorie conseguono di diritto alla sentenza di condanna come effetti penali della stessa ai sensi dell’art. 20 cod. pen., con la conseguenza che non possono essere mantenute in caso di proscioglimento dell’imputato, anche se pronunciato a seguito di estinzione del reato per prescrizione (Sez. 6, n. 16841 del 21/02/2018, COGNOME, Rv. 272975 – 01; Sez. 6, n. 18256 del 25/02/2015, COGNOME, Rv. 263280 – 01; Sez. 2, n. 11033 del 03/03/2005, COGNOME, Rv. 231050; Sez. U, n. 7 del 20/04/1994 P.M. in proc. Volpe Rv. 197537).
Devono, conseguentemente, ritenersi venute meno tutte le pene accessorie irrogate in primo e secondo grado senza necessità di una statuizione di revoca delle pene accessorie che, come visto, accedono alla pena principale, la cui estinzione per prescrizione travolge anche le prime.
Ai sensi dell’articolo 578 cod. proc. pen., il Collegio ritiene che le statuizioni civili (peraltro non oggetto di impugnazione) debbano essere integralmente confermate, ritenendosi condivisibili le ragioni esplicitate a pagina 22 della sentenza impugnata e 23 della prima sentenza, cui si rimanda integralmente.
Il Collegio rammenta che la Corte costituzionale (sentenza n. 182 del 2021) ha affermato che l’art. 578 cod. proc. pen. non viola il diritto dell’imputato alla presunzione di innocenza, «perchØ nella situazione processuale che vede il reato estinto per prescrizione e quindi l’imputato prosciolto dall’accusa, il giudice non Ł affatto chiamato a formulare, sia pure incidenter tantum , un giudizio di colpevolezza penale quale presupposto della decisione, di
conferma o di riforma, sui capi della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili», ma «nel decidere sulla domanda risarcitoria, anzichØ verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, deve accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell’illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.)».
Nel caso di specie, gli elementi costitutivi dell’illecito civile, indipendentemente dalla forma tentata o consumata del delitto, risultano oggetto di pieno e positivo accertamento in punto di fatto da parte dei giudici del merito, anche con riferimento ai capi di imputazione dichiarati prescritti in grado di appello.
NØ la riqualificazione del fatto in termini di tentativo altera la sua qualificazione come illecito aquiliano ai sensi dell’articolo 2043 cod. civ..
Va quindi confermata la condanna dell’imputato al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, con liquidazione in favore della parte civile
NOMENOMEXXXX di una provvisionale immediatamente esecutiva (peraltro benevolmente contenuta nell’importo dai giudici del merito) di euro 15.000,00, come liquidata in grado di appello.
12. L’imputato, da ritenersi soccombente in relazione alle statuizioni civili, deve altresì essere condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile ammessa al gratuito patrocinio, che saranno liquidate dalla Corte di appello di Torino con separato decreto di pagamento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perche’ il residuo reato, riqualificato come tentativo di violenza sessuale, e’ estinto per prescrizione.
Rigetta il ricorso agli effetti civili.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara’ liquidata dalla Corte di appello di Torino con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Così Ł deciso, 21/10/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.