Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 936 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 936 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME DI COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 25/02/2025 della Corte d’appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Roma del 03/10/2023, rideterminava la pena inflitta a XXXXXXXXXXXXX in relazione al delitto di cui agli articoli 81, 609bis , cod. pen., in anni 2 e mesi 10 di reclusione.
Avverso tale sentenza l’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso per cassazione, lamentando l’omesso riconoscimento dell’attenuante di cui all’articolo 609bis , terzo comma, cod. pen..
In data 25 novembre 2025, l’AVV_NOTAIO, per l’imputato, depositava memoria in cui chiedeva la restituzione del procedimento alla Sezione ordinaria per la trattazione in pubblica udienza.
In data 3 dicembre, l’AVV_NOTAIO, per le parti civili ammesse al gratuito patrocinio, depositava conclusioni scritte in cui chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso e depositava, altresì, nota spese.
Il ricorso Ł manifestamente infondato.
Per costante giurisprudenza della Corte, la reiterazione delle violenze ai danni della medesima persona offesa (come occorso nel caso di specie) costituisce già di per sØ espressione di una compressione non lieve della libertà sessuale della vittima, per cui non Ł compatibile con il giudizio di minore gravità del fatto (Sez. 3, n. 4960 dell’11/10/2018, COGNOME, Rv. 275693; Sez. 3, n. 42738 del 07/07/2016, COGNOME, Rv. 268063 – 01; Sez. 3, n. 21458 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 263749).
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.
– Relatore –
Ord. n. sez. 18084/2025
CC – 12/12/2025
616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
Non può essere accolta la richiesta della parte civile di condanna dell’imputato alla rifusione delle spese processuali in suo favore, in quanto la stessa non ha fornito alcun utile contributo ai fini della decisione per essersi limitata, nelle conclusioni scritte, a chiedere la mera inammissibilità del ricorso.
In questi casi, qualora il ricorso dell’imputato venga rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali, purchØ abbia effettivamente esplicato, attraverso memorie scritte, un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione ( ex multis , Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923 – 01), il che, come sopra precisato, non Ł avvenuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 12/12/2025
TABLE
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.