Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5188 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5188 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
– Relatore – ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 24/03/2025 della Corte d’appello di Brescia,
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia del 01/10/2024, resa in esito a rito abbreviato, che aveva condannato XXXXXXXXXXXXXXXin ordine ai delitti di cui agli artt. 582, 609bis cod. pen., alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione, riduceva, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, la pena inflitta in anni 3, mesi 10 e giorni 20 di reclusione.
Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione lamentando, con un primo motivo, violazione di legge processuale consistita nell’erroneo utilizzo dei criteri di valutazione della prova, fondata solo sulle dichiarazioni della persona offesa, e, con un secondo motivo, violazione di legge processuale consistita nel mancato riscontro ai motivi di appello concernenti la valutazione dei messaggi intercorsi tra la persona offesa e l’ ex fidanzato, la documentazione medica, il percorso seguito dall’auto dell’imputato.
Il ricorso Ł inammissibile.
3.1. La prima censura Ł inammissibile in quanto, per costante giurisprudenza, la violazione dell’articolo 192 cod. proc. pen. (ossia dei criteri di valutazione della prova) non può essere dedotta come violazione di legge nel giudizio per cassazione ( ex plurimis , Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).
3.2. Il Collegio rammenta poi che il giudice del gravame non Ł tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicchØ debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, COGNOME, Rv. 281935 – 01; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254107 – 01).
Ord. n. sez. 1593/2026
CC – 30/01/2026
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Il giudice ha certamente l’obbligo di rispondere ai punti fondamentali che, se accolti, avrebbero portato a una decisione diversa, ma solo l’omissione totale su un punto decisivo può configurare un vizio di motivazione deducibile in Cassazione e tale circostanza non ricorre nel caso concreto.
3.3. Entrambi i motivi sono poi inammissibili in quanto si limitano a proporre una lettura alternativa del fatto e delle risultanze probatorie, come concordemente valutate da entrambi i giudici delle fasi di merito, operazione esclusa nel giudizio per cassazione.
Il giudice di legittimità non può infatti rivalutare le fonti di prova, in quanto tale attività Ł rimessa esclusivamente alla competenza dei giudici di merito.
Il sindacato di legittimità va infatti sollecitato sul «prodotto dell’ingegno» e non sul puro e semplice «materiale probatorio» (e men che meno su singoli «frammenti» di esso) e, pertanto, una volta indicati gli elementi probatori, il giudice di legittimità deve chiarire la ragione e sulla base di quali elementi sia stata elaborata una determinata ipotesi costruttiva e per quale ragione ne siano state scartate altre (Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv. 276566 – 01; Sez. 5, n. 35816 del 18/06/2018, COGNOME, n.m.; Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774 – 01), ciò che, come visto, la corte territoriale ha operato senza fare cattivo governo delle regole della logica nella valutazione delle prove.
Ancora, a fronte di una «doppia conforme» di merito, le censure sono pedissequamente ripropositive di analoghe doglianze, motivatamente disattese dai giudici di appello. E’ infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, COGNOME, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217).
Se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d’appello, quindi, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale Ł previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente «attaccato», lungi dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, Ł di fatto del tutto ignorato (sempre, da ultimo, Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, COGNOME, cit.).
3.4. Nel caso in esame, la prima sentenza (v. pag. 7 della sentenza impugnata) ritiene la ricostruzione fornita dalla ragazza in sede di querela, da considerarsi attendibile per linearità e genuinità del narrato, ampiamente corroborata dalle dichiarazioni dei sanitari che le prestarono le cure e dalla documentazione clinica, nonchØ dalle convergenti dichiarazioni dei sommari informatori (tra cui l’ ex fidanzato NOME COGNOME e l’amica NOME COGNOME), contattati dalla p.o. subito dopo i fatti e con i quali aveva scambiato messaggi che confermavano l’accaduto, ritenendo nel contempo recessive le dichiarazioni rese dall’imputato, il quale affermava la natura consenziente del rapporto sessuale, ma non spiegava il modo maldestro con cui si era recato, alcuni giorni dopo, dai Carabinieri, per giustificarsi, senza neppure tentare un contatto con la ragazza asseritamente consenziente.
La sentenza impugnata, poi, alle pagine 15-17, esamina le doglianze proposte dalla difesa, dello stesso tenore riproposto nei motivi di ricorso, disattendendole alla luce dalla piena convergenza degli elementi di prova, che portano univocamente ad escludere la consensualità dell’atto sessuale.
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 30/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.