Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6729 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6729 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
UP – 05/02/2026
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
PIA VERDEROSA
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOMENOMENOMEXXXXXXXX, avverso la sentenza del 17/04/2025 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore della parte civile, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese, chiedendone la liquidazione.
udito l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia del ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 22 novembre 2023, il Tribunale di Palermo condannava NOMEXXXX, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 61 n. 5 e n. 11, 81, comma 2, 609-bis, comma 1, cod. pen. per aver costretto, con piø azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con violenza e implicita minaccia, la moglie NOME a subire atti sessuali, applicando le pene accessorie di legge ed emettendo le statuizioni civili.
Con sentenza del 17 aprile 2025, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della decisione di primo grado, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen., ritenuta la prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena in anni quattro e mesi sei di reclusione, confermando, nel resto, la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, NOMEXXXX, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, la difesa denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 75 e 82, comma 2, cod. proc. pen., con conseguenziale revoca delle statuizioni civili.
Premette la difesa che la parte civile ha contestualmente e parallelamente agito in sede civile e in sede penale, formulando in entrambe le sedi richiesta di danni, in particolare depositando ricorso per separazione giudiziale il 23/08/2012, con richiesta di risarcimento
dei danni patrimoniali e non subiti, quantificando gli stessi in euro 150.000,00, per poi depositare in data 04/03/2015, nel corso dell’udienza preliminare nel procedimento relativo al reato di cui agli artt. 572 e 581 cod. pen., atto di costituzione di parte civile per le condotte maltrattanti subite, e, successivamente, ulteriore atto di costituzione di parte civile nel procedimento, riunito al primo, per il reato di cui agli artt. 61, nn. 5 e 11, 609-bis cod. pen. Il Tribunale civile emetteva sentenza in data 29/03/2017, rigettando la domanda risarcitoria; la Corte di appello civile dichiarava inammissibile l’appello con sentenza del 07/01/2019. Per cui, nel momento in cui la ricorrente ha depositato gli atti di costituzione di parte civile, non era ancora stata emessa la sentenza civile.
Lamenta, pertanto, la difesa che la sentenza impugnata aveva erroneamente ritenuto che, tra le azioni promosse in sede civile e in sede penale, non vi fosse identità di petitum e di causa petendi, non provvedendo, come avrebbe dovuto, alla revoca della parte civile.
2.2. Con il secondo motivo, la difesa denuncia violazione di legge riguardo alla valutazione dell’attendibilità della persona offesa e vizio della motivazione per omessa valutazione del mancato dissenso della persona offesa al compimento degli atti sessuali.
In sintesi, deduce la difesa che la Corte territoriale aveva sbrigativamente valutato l’attendibilità della persona offesa, il cui narrato era caratterizzato da una progressione accusatoria, parallelamente all’inasprimento del giudizio relativo all’affidamento della figlia minore, senza affrontare il tema del mancato dissenso manifestato dalla persona offesa al proprio marito e la conseguente non consapevolezza dell’imputato che gli atti posti in essere con la moglie fossero dalla stessa considerati abusanti, omettendo infine di valutare i molteplici contributi tecnici acquisiti nel corso dell’istruzione dibattimentale, tanto che, in sede civile, il racconto della persona offesa non era stato ritenuto tale da comprovare condotte abusanti.
2.3. Con il terzo motivo, la difesa denuncia violazione di legge in relazione alla omessa riqualificazione del fatto nell’ambito del terzo comma dell’art. 609-bis cod. pen.
Lamenta la difesa che il rigetto della richiesta di riqualificazione, seppur motivato, non tiene conto che le dinamiche dei rapporti sessuali sono divenute non gradite alla persona offesa solo con il passare del tempo e della evidente ritrosia di quest’ultima a manifestare al marito il proprio disagio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso, incentrato sulla mancata revoca della parte civile, per aver promosso, in sede civile e in sede penale, azioni civili con identità di petitum e di causa petendi, Ł fondato.
Occorre ricordare che il codice di procedura penale disciplina l’esercizio dell’azione civile nel processo penale ispirandosi a una logica che consente il trasferimento della domanda di risarcimento dai processo penale a quello civile e viceversa, curando però di imporre che l’azione medesima non possa essere esercitata contemporaneamente nell’uno e nell’altro giudizio (Sez. 6, n. 33320 del 19/07/2012, Demetz).
A questi fini, l’art. 75 cod. proc. pen. disciplina diversamente l’ipotesi in cui l’azione civile Ł proposta prima della costituzione di parte civile e quella in cui Ł proposta dopo: nella prima ipotesi prevede la facoltà di trasferire l’azione civile in sede penale con il corollario che l’esercizio della facoltà comporta rinuncia “ex lege” agli atti del giudizio civile, mentre il mancato esercizio realizza l’autonomia dei due giudizi e la loro prosecuzione parallela; alla seconda ipotesi collega la sospensione necessaria del giudizio civile. La regola, quindi, non Ł piø la sospensione necessaria del giudizio civile per la pendenza di quello penale, bensì la separazione dei due giudizi e l’autonoma prosecuzione di essi.
La sospensione costituisce, viceversa, l’eccezione ed Ł prevista in alcune ipotesi particolari, tra le quali la proposizione dell’azione civile dopo la costituzione di parte civile. In sostanza, si può dire che nel sistema dell’art. 75 cod. proc. pen., il fondamento della regola di coordinamento costituita dalla sospensione del giudizio civile non Ł la possibilità che la sentenza penale esplichi efficacia di giudicato nel giudizio civile, bensì la scelta del danneggiato di esercitare l’azione civile prima o dopo di essersi costituito parte civile (Cass. civ., Sez. 3, n. 13544 del 10/05/2006, Rv. 589831).
Nella fattispecie in esame, invero, sussiste sostanziale identità tra le domande poichØ, rispetto alla imputazione di abusi sessuali ai danni della parte civile posti in essere in Bagheria dal 2010 al 2012, Ł intervenuta costituzione di parte civile all’udienza del 04/03/2015 ed Ł stata poi emessa condanna al pagamento della somma di euro 5.000,00 a titolo di provvisionale con la sentenza di primo grado del Tribunale di Palermo del 22/11/2023, confermata sul punto dalla sentenza della Corte di appello di Palermo del 17/04/2025.
In sede civile, nel ricorso per separazione giudiziale promosso dalla parte civile il 23/08/2012, alla pagina 8, Ł contenuto un chiaro ed espresso riferimento agli abusi sessuali (‘la stessa prepotenza e aggressività caratterizzava anche la sfera sessuale dei coniugi, dal momento che la parte civile era costretta a subire, contro la sua volontà, i rapporti sessuali violenti che il marito le imponeva’), per poi richiedere, nelle conclusioni formulate alla pagina 15 del predetto ricorso, il risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti dalla parte civile ‘in conseguenza dei fatti illeciti e delle violazioni di cui in premessa’, quindi anche per i rapporti sessuali violenti imposti, invocandosi la condanna dell’imputato al pagamento in favore della ricorrente di una somma non inferiore ad euro 150.000,00 o ad altra somma ritenuta equa. La domanda risarcitoria Ł stata poi rigettata dal Tribunale civile di Palermo con sentenza n. 1583 del 13/03/2017, depositata il 29/03/2017; mentre l’appello avverso questa pronuncia Ł stato dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Palermo con sentenza n. 14 del 07/01/2019.
Ora, sussistendo una indiscutibile coincidenza tra le due domande civili, si Ł verificata una ipotesi di litispendenza, e non si Ł perfezionato il trasferimento, in sede penale, dell’azione civile, proposta primariamente in sede civile, con la declaratoria di estinzione per rinuncia dell’azione civile risarcitoria, al fine di evitare la duplicazione dei giudizi ed un eventuale contrasto di giudicati; e, dunque, non essendo intervenuta estinzione per rinuncia della domanda risarcitoria proposta nel giudizio civile di separazione, anche per gli abusi sessuali, ed essendo il giudizio pervenuto ad una pronuncia di merito, reiettiva della domanda risarcitoria, devono essere annullate le statuizioni civili emesse in sede penale, in attuazione del principio del ne bis in idem, al fine di evitare che una medesima controversia tra le stesse parti sia decisa due volte.
Il secondo motivo Ł inammissibile per genericità, essendo omesso un integrale confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata, esente da manifeste contraddizioni che ne inficino la tenuta logica.
Deve essere ricordato come la giurisprudenza di legittimità abbia ormai da tempo delineato le coordinate di valutazione della testimonianza della persona offesa, ripetutamente affermando che la deposizione della persona offesa si configura, nel vigente ordinamento processuale, come “prova piena”, legittimamente posta da sola a fondamento dell’affermazione di responsabilità, come tale dunque non necessitante di alcun elemento di riscontro.
Con riferimento specifico allo statuto dichiarativo della vittima di reati sessuali, la
giurisprudenza di questa Corte ha sempre ribadito la necessità di riservare una spiccata attenzione, da parte del giudice, ai racconti della persona offesa, vagliandone scrupolosamente la credibilità soggettiva e l’attendibilità intrinseca del narrato, in modo piø penetrante e rigoroso rispetto alle dichiarazioni rese da qualsiasi testimone, in specie quando vi sia stata la costituzione di parte civile e, dunque, l’astratta possibilità di uno specifico interesse al riconoscimento della responsabilità dell’imputato (Sez. 5, n. 21135, del 26/03/2019, S., Rv. 275312; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, COGNOME, Rv. 265104; Sez. 5, n. 1666 del 8/07/2014, dep. 2015, RAGIONE_SOCIALE e altro, Rv. 261730; Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, Rv. 253214).
Per chiarire il perimetro del sindacato riservato a questa Corte, va ancora ricordato, quale principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità, che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato Ł una questione di fatto, la quale ha la propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice di merito, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo id quod plerumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola AVV_NOTAIO priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, COGNOME, Rv. 250362).
Tanto premesso, la Corte di merito, dopo aver precisato che il giudizio civile di separazione personale tra i coniugi, conclusosi con il rigetto della domanda di addebito, si era svolto in assenza di attività istruttoria, comunque finalizzata a stabilire il regime di affidamento della figlia minore e le modalità di frequentazione di costei con il padre, ha sottolineato come il giudizio penale, per nulla sovrapponibile a quello civile, si fosse invece svolto attraverso una articolata attività istruttoria, nella quale vi era stato l’esame dibattimentale della persona offesa e di un gran numero di testimoni, nonchØ l’acquisizione di relazioni tecniche redatte da psicologi, costituendo dunque una piattaforma probatoria idonea a riscontrare la credibilità delle accuse mosse dalla persona offesa nei confronti del ricorrente.
Diversamente da quanto sostenuto in ricorso circa il mancato approfondimento della mancata manifestazione del dissenso, la persona offesa ha riportato le modalità con le quali avvenivano le condotte abusanti, nelle quali l’uomo tentava di effettuare delle penetrazioni anali, senza riuscirci, trattenendo la donna, che cercava di divincolarsi, dal di dietro, con la mano sul collo, intimandole di star zitta e mettendole, a tal fine, la mano sulla bocca. La donna aveva progressivamente rappresentato quanto avveniva, raccontandolo dapprima alla propria sorella ed all’avvocata incaricata nel giudizio civile, per poi parlarne anche ai propri consulenti e, infine, raccontarlo in sede di testimonianza. La sorella, l’avvocata e i consulenti di parte avevano reso testimonianza in primo grado, riscontrando le dichiarazioni accusatorie della parte offesa, dichiarando in particolare che, dai colloqui avuti con quest’ultima, era emerso un contesto familiare caratterizzato da abusi fisici, psichici e di natura sessuale, collocati soprattutto negli ultimi due anni di matrimonio e rilevandosi, in capo alla persona offesa, indici sintomatici di vissuti di violenza sessuale e di maltrattamenti.
Le affermazioni della Corte di merito si inseriscono nel solco del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di violenza sessuale, Ł sufficiente che l’agente abbia la consapevolezza del fatto che non sia stato chiaramente manifestato il consenso da parte del soggetto passivo al compimento degli atti sessuali a suo carico; sicchŁ Ł irrilevante l’eventuale errore
sull’espressione del dissenso anche ove questo non sia stato esplicitato, potendo semmai fondarsi il dubbio sulla ricorrenza di un valido elemento soggettivo solamente nel caso in cui l’errore si fondi sul contenuto espressivo, in ipotesi equivoco, di precise e positive manifestazioni di volontà promananti dalla parte offesa (Sez. 3, n. 30912 del 26/03/2025, S., non mass.).
A fronte di tanto, le doglianze sono del tutto generiche, poichØ non si confrontano adeguatamente con le ragioni poste a base delle conformi pronunce di merito che si saldano in un unico corpo motivazionale, ragioni che prendono in specifica considerazione la credibilità soggettiva della dichiarante e l’attendibilità del suo narrato, anche in ragione della vergogna provata che le aveva impedito, in un primo momento, di affrontare l’argomento delle condotte abusanti, sottolineandone il carattere dettagliato della testimonianza, resa con dovizia di particolari, ed in tal modo sostanzialmente escludendo, senza vizi di manifesta illogicità, in ragione dei decisivi riscontri testimoniali, i profili di inattendibilità collegati alla progressione accusatoria sostenuti dalla difesa e ponendosi in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di valutazione della prova testimoniale, la natura progressiva delle dichiarazioni rese dalla vittima vulnerabile non Ł un elemento che può, da solo, determinare una valutazione di inattendibilità, in quanto tali dichiarazioni spesso non si esauriscono in un’unica soluzione, ma si sviluppano attraverso un complesso percorso di disvelamento, di regola condizionato dall’affidamento nei confronti dell’autorità procedente e intrecciato con quello psicologico di superamento del trauma, sicchØ il giudizio sull’attendibilità del dichiarato impone una valutazione d’insieme comprensiva di tutti gli stadi di tale percorso (Sez. 3, n. 6710 del 18/12/2020, dep. 2021, F., Rv. 281005).
Del resto, Ł insegnamento di questa Corte che non basta prospettare una valutazione della prova diversa rispetto a quella del giudice di merito ovvero asserire l’eventuale erronea lettura di un dato fattuale per denunciare il vizio di illogicità manifesta, essendo altresì necessario spiegare perchØ venga a configurarsi una illogicità manifesta, ovverosia di immediata e lampante evidenza, tale da scardinare e destrutturare l’intero impianto motivazionale di riferimento (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv. 277091). Ai fini della validità del ricorso per cassazione non Ł, perciò, sufficiente che il ricorso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell’impugnazione, ma Ł altresì necessario che le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grado di specificità e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata; con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via AVV_NOTAIO ed assoluta, dall’altro, esso esige pur sempre – a pena di inammissibilità del ricorso – che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. ¨ quindi onere del ricorrente, nel chiedere l’annullamento del provvedimento impugnato, prendere in considerazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli a critica, nei limiti s’intende – delle censure di legittimità (così, in motivazione, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014).
3. Il terzo motivo di ricorso, relativo al diniego della circostanza attenuante speciale del fatto di minore gravità, Ł manifestamente infondato.
La giurisprudenza di questa Corte (cfr., Sez. 3, n. 35695 del 18/09/2020, L., Rv. 280445; Sez. 3, n. 50336 del 10/10/2019, Rv. 277615 e Sez. 3, n. 23913 del 14/05/2014, Rv. 259196) ha, ormai da tempo, affermato la regola interpretativa – pienamente condivisa da questo Collegio – secondo la quale, in tema di violenza sessuale, ai fini della configurabilità della circostanza per i casi di minore gravità, onde verificare se la libertà sessuale della vittima – che Ł l’interesse tutelato dalla fattispecie – sia stata compressa in maniera lieve,
deve farsi riferimento a una valutazione globale del fatto, in cui assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le sue caratteristiche psicologiche in relazione all’età, l’occasionalità o la reiterazione delle condotte, nonchØ la consistenza del danno arrecato, anche in termini psichici, sempre che tutti i menzionati parametri si assestino su soglie di gravità lievi, mentre, ai fini del diniego della stessa attenuante, Ł sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità (Sez. 3, n. 8735 del 24/11/2022, dep. 2023, B., Rv. 284203; Sez. 3, n. 21623 del 15/04/2015, K., Rv. 263821).
Tanto premesso, i giudici di merito hanno escluso la circostanza attenuante della minore gravità di cui all’art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen., in ragione della reiterazione delle condotte abusanti, delle modalità costrittive, della natura degli abusi imposti alla moglie, che aveva vissuto la violenza in un regime di persistente sofferenza, avendo i consulenti di parte rilevato indici sintomatici di violenza sessuale in capo alla persona offesa.
Trattasi dunque di un apparato argomentativo nel suo complesso fondato su specifiche risultanze processuali, idoneo a illustrare l’itinerario concettuale esperito dai giudici di merito e dunque esente da vizi logico-giuridici, rispetto al quale le obiezioni difensive, concentrate sulla ritrosia della donna a manifestare al marito il proprio disagio, sono del tutto generiche.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alle statuizioni civili, che devono essere eliminate. Il ricorso proposto nell’interesse del ricorrente deve essere nel resto dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, statuizioni che elimina. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così Ł deciso, 05/02/2026
TABLE
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.