Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34181 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 34181 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
VITTORIO PAZIENZA ANTONELLA DI STASI NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOMECOGNOMECOGNOMECOGNOMECOGNOME
avverso la sentenza del 24/06/2024 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 25 marzo 2024 la Corte d’appello di Palermo ha rigettato l’impugnazione proposta da COGNOMEXXX nei confronti della sentenza del 23 luglio 2020 del Tribunale di Rovigo, con la quale lo stesso XXXXXX era stato condannato alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione e al risarcimento dei danni in favore della parte civile, in relazione al delitto di violenza sessuale commessa abusando della condizione di inferiorità psichica della persona offesa, in stato alterato dall’assunzione di farmaci e bevande alcoliche.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l’AVV_NOTAIO, che lo ha affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo ha lamentato, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in riferimento agli artt. 178, lett. c), 360 e 191 cod. proc. pen., nonchØ vizio di motivazione per difetto, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Ha denunciato la violazione delle garanzie difensive di cui all’art. 360 cod. proc. pen. in tema di accertamenti tecnici relativi all’estrapolazione di materiale genetico dai campioni raccolti sui reperti in sequestro, sottolineando che i giudici di merito erano incorsi in errore, ritenendo ex post la ripetibilità dei predetti accertamenti sulla base delle dichiarazioni testimoniali del firmatario della prima relazione tecnica biologica, nonostante fosse stato lo stesso pubblico ministero a sceglierne la conduzione ai sensi dell’art. 360 cod. proc. pen. e non potesse esservi dubbio che gli accertamenti di carattere biologico molecolare dovessero essere condotti con le garanzie previste per gli accertamenti tecnici irripetibili, tanto che, nella documentazione in atti, il RAGIONE_SOCIALE definiva gli accertamenti tecnici come irripetibili ed anche il verbale delle operazioni e la relazione finale
definiscono gli accertamenti tecnici come irripetibili. Ha ancora richiamato il verbale di udienza del 21/11/2019, nel quale il pubblico ministero, precisando che l’estrapolazione del DNA presente sui reperti in sequestro avesse natura di accertamento irripetibile, faceva riserva di produrre le notifiche degli avvisi di inizio delle operazioni all’indagato e alla persona offesa.
2.2. Con il secondo motivo ha lamentato, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge penale in riferimento all’art. 609-bis cod. pen., nonchØ vizio di motivazione per difetto e manifesta illogicità della motivazione.
Ha sottolineato l’inattendibilità della versione resa in giudizio dalla parte offesa, a) in riferimento all’assunzione di alcolici, di fatto ordinati e consumati autonomamente dalla denunciante, essendo solita gestire i propri rapporti sentimentali con leggerezza e disinvoltura, tanto che, a fronte di un messaggio ricevuto dal ricorrente, con chiaro riferimento sessuale, aveva comunque deciso di incontrarlo e di trascorrere con lui la serata, bevendo spritz e lasciandosi andare tra le sue braccia, b) in relazione al fatto che il ricorrente si trovasse alla guida dell’auto della parte offesa, essendo intervenuta sul punto la dichiarazione del teste COGNOME, secondo cui al posto guida dell’auto vi era la persona offesa, essendo l’imputato, al tempo, senza auto propria e senza patente, c) in relazione all’aver la Corte territoriale omesso di valutare fondamentali emergenze processuali (l’essersi la persona offesa spostata autonomamente e di propria iniziativa dal sedile anteriore a quello posteriore; l’aver la persona offesa ritrattato la versione resa in sede di verbale di denuncia del 02/12/2016; la lucidità della persona offesa desunta dall’aver rifiutato un atto sessuale completo in assenza di preservativo, assecondato dall’imputato ripiegando su un rapporto orale, nonchØ dall’aver costei riconosciuto i fazzolettini che il ricorrente aveva utilizzato per pulirsi e il mozzicone di sigaretta da questi fumata), d) in relazione nell’aver il ricorrente dato risalto alla impossibilità della consumazione del rapporto come descritto dalla denunciante che si era intrattenuta con il ricorrente medesimo, dopo la violenza, a fumare sull’argine dell’Adige, e) in relazione agli eventi succeditisi dopo la presunta violenza (l’incompatibilità del rientro a casa con lo stato confusionale riferito, l’inconciliabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa con le chiamate effettuate, l’incompatibilità del messaggio inviato al ricorrente alle 6.29 del mattino successivo con il fatto di essere stata vittima di stupro, l’omessa valutazione del fatto che la rivelazione del presunto stupro al fidanzato fosse stata strumentalizzata per tentare un ricongiungimento con lo stesso, l’omessa valutazione della denuncia quale conseguenza della impossibilità di ritrattare le dichiarazioni fatte al fidanzato e del fatto di essere stata messa alle strette dalla psicologa che avrebbe autonomamente denunciato se non lo avesse fatto la persona offesa), f) in relazione al fatto che il verbale di pronto soccorso attesta che la sfera genitale Ł integra e che non si Ł preoccupata di eventuali malattie sessualmente trasmissibili, tanto da essersi recata in pronto soccorso dopo ben dieci giorni dal fatto, g) in relazione agli esiti dei rilievi dattiloscopici eseguiti a carico della Peugeot 106 che non hanno dimostrato l’appartenenza delle impronte al ricorrente, nonchØ in relazione all’assenza di tracce di liquido seminale all’interno del veicolo, h) in relazione al difetto di prova che la parte offesa, la sera dei fatti, indossasse gli abiti da lei consegnati, nonchØ alla presenza di sostanza ematica e di liquido seminale sugli assorbenti consegnati dalla persona offesa, infine in relazione alla presenza del profilo genetico del ricorrente con quello estratto dalla traccia presente sul lato posteriore degli slip della persona offesa e con quello estratto dalla traccia presente sul polsino della manica sinistra del giaccone, il primo dovuto a contatto indiretto, il secondo coerente con la dinamica descritta dal ricorrente, i) in relazione alla testimonianza della titolare del bar dove
si erano incontrati ricorrente e parte offesa, definite vaghe e lacunose dalla difesa del ricorrente, l) in relazione alle serie problematiche caratteriali di cui soffre la persona offesa che ne hanno determinato un senso di colpa, attribuendo falsamente la responsabilità di quanto accaduto al ricorrente, m) in relazione alle contraddizioni delle dichiarazioni della persona offesa con quelle del teste COGNOME con riferimento al fatto che la denunciante, la bar, aveva iniziato a piangere per aver raccontato le percosse subite dal COGNOME, non per la foto divulgata dal fidanzato che la ritraeva nuda.
3. E’ pervenuta memoria dell’AVV_NOTAIO, del foro di Ferrara, difensore della parte civile, con la quale si chiede dichiararsi inammissibile il ricorso, con la conferma della sentenza di primo grado, precisando, con riferimento al primo motivo di ricorso, che i primi due gradi di giudizio hanno permesso di acclarare che le indagini tecniche effettuate dalla Polizia RAGIONE_SOCIALE, volte all’estrazione del DNA dalle tracce biologiche ritrovate sugli indumenti della persona offesa, debbano essere qualificati alla stregua di accertamenti tecnici ripetibili e, pertanto, sottratti alle garanzie difensive previste dall’art. 360 c.p.p., come confermato dall’autore della relazione tecnica. Quanto al secondo motivo di ricorso, evidenzia come il ricorrente proponga una valutazione del merito delle risultanze dibattimentali, avendo la sentenza di appello rivalutato le risultanze istruttorie in modo scrupoloso e dettagliato, vagliando i riscontri esterni, unitamente alle risultanze degli accertamenti tecnici, che convergono verso un giudizio di piena credibilità della persona offesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso Ł manifestamente infondato.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato a piø riprese che rientrano nella nozione di accertamenti tecnici “non ripetibili”, ai quali si applica la disciplina prevista dall’art. 360 cod. proc. pen., unicamente quelli aventi ad oggetto persone, cose o luoghi soggetti a modificazioni tali da far perdere loro in tempi brevi ogni valenza probatoria in relazione ai fatti oggetto di indagini e di eventuale futuro giudizio (v., in tema di sostanze stupefacenti, Sez. 4, n. 53547 del 08/11/2017, COGNOME, Rv. 271684; Sez. 4, n. 34176 del 19/07/2012, Minniti, Rv. 253529; Sez. 6, n. 2999 del 18/11/1992, dep. 1993, Cornacchia, Rv. 193598).
A questo fine Ł opportuno premettere che la nozione di accertamento riguarda non soltanto la constatazione o la raccolta di dati materiali pertinenti al reato ed alla sua prova (il c.d. rilievo), ma anche il loro studio e la loro elaborazione critica, quali attività necessariamente valutative condotte, per lo piø, su base tecnico-RAGIONE_SOCIALE (Sez. 5, n. 15623 del 09/02/2021, COGNOME, Rv. 280907; Sez. 2, n. 45751 del 08/09/2016, COGNOME, Rv. 268165; Sez. 4, n. 38544 del 25/05/2008, COGNOME, Rv. 241022).
Piø precisamente, mentre il rilievo tecnico consiste nell’attività di raccolta di elementi attinenti al reato per il quale si procede, l’accertamento tecnico, ripetibile o irripetibile, si estende al loro studio e alla loro valutazione critica, secondo canoni tecnici, scientifici ed ermeneutici.
L’art. 360 cod. proc. pen. non ‘copre’ la prima attività, quella del rilievo, essendo il prelievo estraneo al perimetro applicativo di detta disposizione, ma solo la seconda attività, quella di accertamento, come confermato dalla delegabilità del prelievo da parte del pubblico ministero alla RAGIONE_SOCIALE giudiziaria ai sensi dell’art. 370 cod. proc. pen., che non sarebbe percorribile qualora il prelievo rientrasse nell’ambito applicativo degli artt. 359 e 360 cod. proc. pen.
Pertanto, i prelievi sul DNA, attraverso il sequestro di oggetti contenenti residui organici, sono qualificabili come rilievi tecnici delegabili ex art. 370 cod. proc. pen., non sono atti
invasivi o costrittivi, essendo semplicemente prodromici all’effettuazione di successivi accertamenti tecnici – ripetibili o irripetibili – e non richiedono conseguentemente l’osservanza di garanzie difensive (cfr. Sez. 1, n. 8393 del 02/02/2005, Candela, Rv. 233448).
Quanto, invece, al procedimento di identificazione del DNA della persona attraverso i campioni di materiale genetico repertati mediante rilievi tecnici, detto procedimento comporta lo svolgimento di attività qualificabili come ripetibili o irripetibili a seconda che, sulla base di una valutazione di natura esclusivamente tecnico-fattuale, comporti la distruzione o il grave deterioramento dei campioni utilizzati.
E’ stato affermato in giurisprudenza che tale procedimento si articola in fasi distinte, rispettivamente costituite dall’estrapolazione del profilo genetico presente sui reperti; dalla decodificazione dell’impronta genetica dell’indagato; dalla comparazione tra i due profili. Delle tre operazioni necessarie per giungere all’identificazione, profili di irripetibilità possono eventualmente rinvenirsi soltanto nella prima e risiedere sia nella scarsa quantità della traccia genetica, sia nella scadente qualità del DNA presente nella stessa (cfr. Sez. 2, n. 2476 del 27/11/2014, dep. 2015, Santangelo, Rv. 261866).
Conseguentemente, questa Corte Ł pervenuta alla conclusione che la natura irripetibile dell’accertamento tecnico che conduce alla estrapolazione del profilo genetico presente sui reperti sequestrati deve essere accertata in concreto, dipendendo dalla quantità della traccia e dalla qualità del DNA sulla stessa presente (Sez. 2, n. 26374 del 31/05/2018, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 57291 del 07/12/2017, COGNOME, non mass.).
Tanto premesso, i giudici di merito hanno correttamente qualificato l’accertamento come ripetibile, in quanto il teste, responsabile dell’attività di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che ha eseguito l’attività di estrazione del DNA dai reperti in sequestro, ha affermato che il quantitativo di DNA presente sui reperti era tale da rendere l’accertamento certamente ripetibile.
Le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito non risultano essere state messe seriamente in discussione, per cui deve concludersi che non dovevano essere osservate le formalità previste dall’art. 360 cod. proc. pen. che, invece, presuppongono l’irripetibilità dell’accertamento.
Il secondo motivo di ricorso Ł manifestamente infondato.
2.1. Occorre premettere che, nel caso in esame, ci si trova al cospetto della conferma nei medesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, cioŁ ad una c.d. “doppia conforme”. Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che, a presidio del devolutum , discende dalla pretermissione dell’esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018).
Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel caso di adeguata e logica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Deve altresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza (Sez. 1, n. 33298 del 22/04/2024, Fall).
2.2. Deve anche osservarsi come la giurisprudenza di legittimità abbia ormai da tempo delineato le coordinate di valutazione della testimonianza della persona offesa nella materia dei reati sessuali.
Sul punto, Ł stato ripetutamente affermato che la deposizione della persona offesa si configura, nel vigente ordinamento processuale, come “prova piena”, legittimamente posta da sola a fondamento dell’affermazione di responsabilità, come tale dunque non necessitante di alcun elemento di riscontro. Tuttavia, proprio in ragione del particolare regime che caratterizza lo statuto dichiarativo della vittima di reati sessuali, la giurisprudenza di questa Corte ha sempre ribadito la necessità di riservare una spiccata attenzione, da parte del giudice, ai racconti della persona offesa, vagliandone scrupolosamente la credibilità soggettiva e l’attendibilità intrinseca del narrato, in modo piø penetrante e rigoroso rispetto alle dichiarazioni rese da qualsiasi testimone, in specie quando vi sia stata la costituzione di parte civile e, dunque, l’astratta possibilità di uno specifico interesse al riconoscimento della responsabilità dell’imputato (Sez. 5, n. 21135, del 26/03/2019, S., Rv. 275312; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, COGNOME, Rv. 265104; Sez. 5, n. 1666 del 8/07/2014, dep. 2015, RAGIONE_SOCIALE e altro, Rv. 261730; Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, Rv. 253214).
Per chiarire il perimetro del sindacato riservato a questa Corte, va ricordato, quale principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità, che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato Ł una questione di fatto, la quale ha la propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice di merito, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo id quod plerumque accidit , ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola AVV_NOTAIO priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).
Tanto premesso, consegue la manifesta infondatezza delle censure mosse al ragionamento probatorio svolto dalla sentenza impugnata, che Ł esente da manifeste contraddizioni che ne inficino la tenuta logica.
3.1. La Corte di appello, nel disattendere gli analoghi motivi di appello, ha illustrato, senza vizi logici, l’attendibilità del narrato della persona offesa, ritenendo di condividere il giudizio di piena attendibilità formulato dal giudice di primo grado e sottolineando l’assenza di ragioni di astio da parte della denunciante nei confronti dell’imputato, avendo sporto denuncia solo dopo essersi confidata con la psicologa che la seguiva e con il fidanzato, offrendo pertanto una plausibile ricostruzione delle varie fasi in cui si Ł articolata la vicenda delittuosa, senza far emergere elementi di sospetto in ordine alle dichiarazioni rese.
3.2. L’argomentare dei giudici di merito Ł del tutto coerente ai principi affermati da questa Corte, dovendosi innanzitutto rimarcare, quanto alla condotta di vita della persona offesa, messa in risalto nelle doglianze mosse, l’errore metodologico che risiede nella «idealizzazione della vittima-modello del reato il cui comportamento deve adeguarsi, per essere credibile, a schemi comportamentali predefiniti e astratti, teorizzati da un approccio culturale-morale frutto, a sua volta, di pregiudizi non infrequentemente alimentati dalla personale esperienza di chi Ł chiamato a scrutinare il racconto della vittima» (Sez. 3, n. 5234 del 03/03/2022, dep. 2023, S., Rv. 284277). E’ stato inoltre affermato che i costumi e le abitudini sessuali della vittima di reati sessuali non influiscono sulla sua credibilità e non possono costituire argomento di prova per l’esistenza, reale o putativa, del suo consenso (Sez. 3, n. 46464 del 09/06/2017, F., Rv. 271124); allo stesso modo, Ł irrilevante
l’antecedente condotta provocatoria tenuta dalla stessa persona offesa (Sez. 3, n. 7873 del 19/01/2022, D.S., Rv. 282834).
La giurisprudenza di legittimità Ł ferma, inoltre, nel ritenere, che tra le condizioni di «inferiorità psichica o fisica», previste dall’art. 609bis , comma 2, n. 1, cod. pen., rientrano anche quelle determinate dalla volontaria assunzione di alcolici o di stupefacenti, in quanto anche in tali casi la situazione di menomazione della vittima, a prescindere da chi l’abbia provocata, può essere strumentalizzata per il soddisfacimento degli impulsi sessuali dell’agente (Sez. 3, n. 10596 del 19/03/2020, C., Rv. 278768). Sullo stesso tema, deve essere anche ricordato che la mancanza totale del consenso e l’impossibilità psico-fisica di esprimerlo colloca la condotta nella fattispecie di cui al primo comma dell’art. 609bis cod. pen.; piø nel dettaglio, l’assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti quando Ł tale da privare del tutto la persona della capacità di intendere e di volere ponendola in una situazione di palese incapacità di esprimere un consenso, esclude la configurabilità della fattispecie di cui all’art. 609bis , comma 2, cod. pen., dovendosi piuttosto ritenere integrata la violenza di cui al primo comma del medesimo articolo (Sez. 3, n. 7873 del 19/01/2022, D.S., Rv. 282834, cit.).
I giudici di merito, nell’esaminare le doglianze sollevate dall’imputato con il gravame, sostanzialmente riprodotte con il ricorso per cassazione, hanno con logica linearità escluso che la persona offesa avesse guidato l’auto dopo aver bevuto sostanze alcoliche presso il bar dove si era incontrata con l’imputato, sia nel primo tragitto dal bar alle banche dell’Adige, dove era stata compiuta la violenza, sia nel secondo tragitto dalle banche dell’Adige alla abitazione della donna, sottolineando al riguardo il riscontro offerto dai tabulati telefonici di un contatto intervenuto alle 23.30 del primo dicembre 2016 tra l’imputato e COGNOMECOGNOME, durante il quale le celle telefoniche agganciate davano conto che casa della persona offesa, prelevare l’imputato (che nel frattempo aveva lì condotto la l’imputato si trovava nel luogo teatro della condotta criminosa, mentre il COGNOME si trovava presso la sua abitazione dalla quale si sarebbe mosso subito dopo per recarsi a vettura della donna) e riaccompagnarlo presso la sua dimora; attività quest’ultima che non avrebbe avuto modo di svolgersi, ove fosse stata la denunciante ad accompagnare, con la propria vettura, l’imputato presso la sua dimora.
3.3. I giudici di merito non hanno omesso di esaminare le emergenze processuali ed hanno logicamente spiegato come la persona offesa, essendo dovuta scendere dall’auto piø volte per vomitare nel primo tragitto dal bar alle banche dell’Adige, si era distesa alla fine a pancia in giø lungo il sedile posteriore perchØ spossata, non certo al fine di avere un rapporto sessuale consenziente, tanto che l’imputato, in piedi fuori dall’auto, l’aveva tirata per le gambe, abbassandole i pantaloni e penetrandola da dietro, mentre la donna aveva chiesto all’uomo di smetterla, perchØ, non essendo stato utilizzato un preservativo, aveva paura di restare incinta. Una volta che l’imputato si era fermato e la persona offesa girata, l’uomo le aveva preso la testa facendosi praticare sesso orale fino all’eiaculazione. La donna, infine, inerme, dopo aver nuovamente vomitato, si era stesa dentro l’auto, per poi dopo una trentina di minuti fumare una sigaretta offertale dall’uomo; infine, l’imputato, su indicazione della denunciante che non era in grado di guidare l’auto, l’aveva accompagnata a casa, non prima di aver telefonicamente contattato COGNOME per essere a sua volta prelevato presso l’abitazione della persona offesa e accompagnato a casa.
3.4. Quanto alla fase della vicenda successiva alla violenza, i giudici di merito, senza riscontrare incongruenze nel racconto della persona offesa, hanno non illogicamente chiarito come la denunciante, il mattino successivo, dopo aver risposto all’imputato con un
messaggio nel quale era chiaramente espresso il riferimento ai postumi del malessere del giorno prima, causatole dalla contemporanea assunzione di psicofarmaci e sostanze alcoliche, aveva contattato la psicologa mettendola al corrente di quanto capitato, ricevendo da quest’ultima l’invito a denunciare l’accaduto, nel contempo coerentemente informando degli eventi un suo precedente fidanzato e il fidanzato che aveva in quel periodo, senza piø rispondere al ricorrente che la invitava a non rivelare nulla della vicenda. La donna, sottolineano i giudici di merito, aveva comunque delineato il nucleo fondamentale della vicenda occorsale in maniera convincente, mentre le ulteriori contraddizioni denunciate in ricorso si rivelano manifestamente infondate, avendo la psicologa, di cui la denunciante era paziente, ricordato in dibattimento il grande senso di colpa che aveva avvertito nella persona offesa per non essere riuscita a reagire e a fuggire da quella situazione, essendosi limitata ad esprimere il suo dissenso in maniera inadeguata allo scopo, perchØ poco energica.
3.5. Nel verbale di pronto soccorso del giorno successivo alla denunciata violenza, diversamente da quanto riportato in ricorso, la persona offesa aveva riferito della violenza sessuale subita, tanto che i giudici di merito spiegano che le versioni rese dalla persona offesa nella immediatezza dei fatti erano state coerenti con quanto riferito in dibattimento e che la psicologa aveva anche ben illustrato lo sconvolgimento emotivo della denunciante nel momento in cui – il mattino successivo – l’aveva messa a parte di quanto accaduto.
3.6. Le ulteriori censure contenute in ricorso e relative al profilo valutativo degli accertamenti scientifici sui reperti in sequestro sono prive di fondamento, avendo i giudici di merito ricordato i riscontri al racconto della persona offesa costituiti dalle tracce di liquido seminale dell’imputato sul polsino della manica sinistra del giaccone della persona offesa e sul lato posteriore degli slip di quest’ultima, sottolineando come proprio le tracce di liquido seminale rinvenute sugli slip smentiscano la versione dell’imputato secondo la quale la vicenda si sarebbe esaurita in un rapporto orale, fino all’eiaculazione, che la donna aveva praticato all’uomo, e siano invece compatibili con la violenza da dietro riferita dalla denunciante.
3.7. I giudici di merito hanno chiarito inoltre come i tabulati telefonici, in particolare il contatto telefonico delle 23.30 tra COGNOME e l’imputato, smentiscano il racconto di quest’ultimo nella parte in cui ha sostenuto di essere stato accompagnato a casa dalla persona offesa alla guida dell’auto e come, differentemente da quanto denunciato in ricorso, l’incontro tra la persona offesa e l’imputato fosse stato originato dalla diffusione di alcune foto che ritraevano nuda la donna, come confermato dal testo degli iniziali messaggi intercorsi tra i due, in cui la denunciante aveva già precisato di non essere disponibile ad avere rapporti sessuali con il ricorrente: nel corso dell’incontro la donna aveva iniziato a bere sostanze alcoliche e a piangere perchŁ turbata dalla scoperta di dette foto e dalla circostanza che la diffusione delle stesse era avvenuta ad opera di un suo precedente fidanzato.
In buona sostanza, la Corte territoriale ha offerto ampia e logica motivazione delle ragioni per le quali il resoconto della vittima dovesse ritenersi attendibile, essendo stato corroborato da oggettivi riscontri, e tale da escludere l’esistenza di un consenso, seppur viziato, e del fatto che l’imputato si fosse disinteressato della volontà della donna, sfruttando la sua condizione di scarsa lucidità al fine di avere un rapporto sessuale, dapprima penetrandola da dietro e poi costringendola ad un rapporto orale, nonostante la persona offesa avesse chiesto di essere accompagnata a casa non essendo in grado di guidare e versando in una condizione di particolare debolezza per aver ripetutamente vomitato a seguito dell’assunzione di psicofarmaci e di sostanze alcoliche.
Tale motivazione Ł stata censurata in modo del tutto generico, in termini di mero dissenso valutativo e, dunque, in modo non consentito nel giudizio di legittimità, dovendo ribadirsi sul punto che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex plurimis, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).
Secondo la sempre efficace decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si Ł avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioŁ di spessore tale da risultare percepibile “ictu oculi”, dovendo li sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze (Sez. U, n. 24 del 24.11.1999, Rv. 214794).
Non basta prospettare una valutazione della prova diversa rispetto a quella del giudice di merito ovvero asserire l’eventuale erronea lettura di un dato fattuale per denunciare il vizio di illogicità manifesta, essendo altresì necessario spiegare perchØ venga a configurarsi una illogicità manifesta, ovverosia di immediata e lampante evidenza, tale da scardinare e destrutturare l’intero impianto motivazionale di riferimento (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv. 277091), evenienza quest’ultima non verificatasi nel caso di specie.
In definitiva, le censure mosse dal ricorrente, nel riproporre temi già esposti con l’atto di appello e disattesi dalla Corte di merito, concretizzano valutazioni in punto di fatto intese ad offrire una lettura alternativa a quella valorizzata dai giudici di primo e secondo grado, pretendendo una integrale reinterpretazione di tutte le emergenze che attiene al giudizio di merito e che non Ł consentita, nØ effettuabile in sede di legittimità.
Ne consegue, in definitiva, la manifesta infondatezza dei rilievi sollevati con il secondo motivo di ricorso.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile a cagione della manifesta infondatezza dei motivi ai quali Ł stato affidato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonchØ del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.
Si condanna, infine, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, NUMERO_CARTA, liquidate nella misura in dispositivo indicata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3686,00, oltre accessori di legge.
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE
GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Così Ł deciso, 08/07/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME