Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10575 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10575 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOMENOMEXXXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 14/04/2025 della Corte d’appello di L’aquila dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di mesi 7 e giorni 3 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 609 bis, 89, cod. pen., per aver costretto NOMEXXXXXXXXX a subire atti sessuali.
Il ricorrente formula quattro motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla credibilità della persona offesa, nonchØ il travisamento della condotta, da qualificarsi come violenza privata ai sensi dell’art. 610 cod. pen., da dichiararsi estinto per remissione di querela. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge in relazione all’applicazione dell’art. 609-bis cod. pen. Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all’affermazione di responsabilità penale, non essendovi stato alcun contatto fisico, e con il quarto si duole per il mancato riconoscimento del vizio totale di mente.
Il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In ordine ai primi tre motivi di ricorso, si osserva che le doglianze esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha rilevato che le immagini delle videoregistrazioni offrono adeguato riscontro alle dichiarazioni della persona offesa, in quanto Ł ritratta la donna indietreggiare all’interno del locale mentre l’imputato, con la testa bassa e le mani all’altezza della sua gonna, tenta di afferrarla, senza lasciare la presa fino alla caduta di entrambi a terra. Dal sistema di video sorveglianza emerge chiaramente
Ord. n. sez. 1665/2026
CC – 30/01/2026
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
l’immagine della persona offesa che tentava di difendersi con entrambe le mani mentre il ricorrente le alzava la gonna e le toccava l’interno della coscia. La descrizione dei fatti Ł perfettamente coincidente con la dinamica che si evince dalla visione delle immagini. La donna ha infatti dichiarato che l’imputato era riuscito ad alzarle la gonna e persino a toccarle l’interno coscia in prossimità della zona inguinale, circostanze ritenute accertate, anche se non integralmente visibili nelle riprese per la distanza della telecamera.
Ilgiudice ha ritenuto quindi che il fattonon possa essere qualificato come violenza privata, posto che il contatto fisico posto in essere non era affatto casuale e che esso aveva oggetto zone erogene. Le dichiarazioni rese dalla donna sono inoltre, si ribadisce, state ritenute del tutto credibili e riscontrate dalle suddette immagini e dalle dichiarazioni rese dai testi.
In ordine al quarto motivo di ricorso, si osserva che il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e piø favorevole, non consentita alla Corte di legittimità.Nel caso di specie, con riferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo, la Corte territoriale ha affermato che la certificazione medica non Ł in grado di supportare una diagnosi di vizio totale di mente e che la perizia disposta d’ufficio ha riscontrato, viceversa, una condizione di parziale incapacità di intendere e di volere del tutto compatibile con il dolo del reato contestato.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 30/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.