Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5221 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5221 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 23/04/2025 della Corte d’appello di Lecce, Sez. Staccata di
Taranto, visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, Sez. St. di Taranto, confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Taranto del 14/06/2024, resa in esito a rito abbreviato, che aveva condannato XXXXXXXXXXXXXXXXXin ordine al delitto di cui all’art. 609bis cod. pen., alla pena di anni 4 e mesi 6.
Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione lamentando, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui al terzo comma dell’articolo 609bis cod. pen..
In data 12 gennaio 2026 l’AVV_NOTAIO, per la parte civile XXXXXXXXXXX, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, depositava conclusioni in cui chiedeva dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi il ricorso e condannare il ricorrente alla refusione delle spese di difesa sostenute dalla Parte Civile per il presente grado giudizio, da distrarsi ex art. 110 c. 3 D.P.R. n. 115/2002 in favore dello Stato, come da nota spese.
Il ricorso Ł inammissibile.
A fronte di una «doppia conforme» di merito, la censura Ł pedissequamente ripropositiva di analoga doglianza, motivatamente disattesa dai giudici di appello, i quali, a pagina 3, confermano la prima decisione, che aveva valorizzato la veemenza dell’aggressione, estremamente insidiosa, la durata della stessa, la minorata difesa della vittima e il contesto domestico in cui il fatto Ł avvenuto, aggiungendo che l’imputato ha desistito dalla sua azione solo perchØ la persona offesa si era urinata addosso e aveva finto un malore, non senza prima cancellare la messaggistica intercorsa, così operando quella «valutazione globale» richiesta dalla giurisprudenza (v., ex multis , Sez. 3, n. 23913 del 14/05/2014, Rv. 259196 – 01; Sez. 3, n. 50336 del 10/10/2019. N.m.).
E’ infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di
– Relatore –
Ord. n. sez. 1681/2026
CC – 30/01/2026
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merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, COGNOME, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217).
Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione Ł, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioŁ, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (testualmente Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv 254584 e Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, COGNOME, cit.).
Se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d’appello, quindi, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale Ł previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente «attaccato», lungi dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, Ł di fatto del tutto ignorato (sempre, da ultimo, Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, COGNOME, cit.).
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso, con condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile ammessa al gratuito patrocinio, da liquidarsi a cura della Corte di appello procedente.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara’ liquidata dalla corte di appello di Lecce, sezione staccata di Taranto, con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Così Ł deciso, 30/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.