Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 944 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 944 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME DI COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 03/02/2025 della Corte d’appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Benevento del 26/09/2023, che aveva condannato XXXXXXXXXXXX in ordine ai delitti di cui agli articoli 609bis e 612 cod. pen. alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione, dichiarava la prescrizione del secondo reato e rideterminava la pena in ani 2 e mesi 6 di reclusione.
Avverso tale sentenza l’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione e omessa pronuncia in relazione al secondo profilo di gravame, che concerneva la dedotta assenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, limitandosi la Corte di appello ad un rinvio per relationem alla prima pronuncia.
2.2. Col secondo motivo lamenta violazione dell’articolo 192 cod. proc. pen. in riferimento alla circostanza che il fatto non costituisce reato.
Si condanna il COGNOME per avere toccato fugacemente la figlia della denunciante, ma mancano le caratteristiche intrinseche dell’azione tali da connotare una azione di intrusione violenta nella sfera sessuale della persona offesa ( nullum est quod nullum effectum producet ).
I primi giudici radicano la sussistenza del dolo generico sulla base di asettiche presunzioni, mentre la condotta del ricorrente, un vero sempliciotto, non era ispirata neppure a dolo eventuale.
La Corte territoriale non risponde, limitandosi a concedere il terzo comma dell’art. 609bis cod. pen. (‘poca prova, poca pena’).
Il ricorso Ł inammissibile.
Nel premettere che la violazione dell’articolo 192 cod. proc. pen., dedotta come violazione di legge, Ł pacificamente inammissibile nel giudizio per cassazione (Sez. U,
– Relatore –
Ord. n. sez. 18119/2025 CC – 12/12/2025
Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), il Collegio evidenzia come entrambe le doglianze siano inammissibili per genericità, non tentando neppure di articolare censure che vadano oltre una generica critica – da qualificarsi in termini di mera ‘apparenza’ – al contenuto della sentenza, senza curarsi di evidenziare ‘quali’ siano le parti della stessa (che dedica a confermare il giudizio di responsabilità le pagine 4 e 5, oltre a richiamare la prima sentenza) colpite da vizio di motivazione e quali siano le censure su cui la Corte campana avrebbe omesso di confrontarsi (tale non potendosi certo considerare l’esistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato).
Quanto all’elemento psicologico del reato, in ogni caso, il ricorso non si confronta con la sedimentata giurisprudenza della Corte, richiamata dal provvedimento gravato, che si Ł reiteratamente espressa sulla equivalenza di atti sessuali subdoli e repentini, quale la fulminea palpazione di entrambe le parti intime della persona offesa, da considerarsi sicuramente quali ‘zone erogene’ ( ex multis , Sez. 3, n. 18679 del 19/11/2015, dep. 2016, n.m.), accompagnata da frasi oscene, alla costrizione in senso stretto (v., ex multis , Sez.3, n.6945 del 27/01/2004, Rv.228493; Sez.3, n.46170 del 18/07/2014, Rv.260985), rivelandosi in parte qua manifestamente infondato.
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 12/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME DI COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.