Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 932 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 932 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME DI COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 31/03/2025 della Corte d’appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Verbania del 19/03/2024, che aveva condannato XXXXXXXXXXXXXXXXXX in ordine ai delitti di cui agli articoli 609bis , 61 n. 9), cod. pen. alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione.
Avverso tale sentenza l’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso per cassazione, in cui, preliminarmente, chiede a questa Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’articolo 609bis cod. pen., nella parte in cui non prevede che i toccamenti repentini delle parti intime non siano automaticamente qualificati come fatti di minore gravità, come era sotto il regime dell’abrogato articolo 521 cod. pen..
2.1. Tanto premesso, con il primo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle testimonianze.
2.2. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge in riferimento al reato di violenza sessuale.
2.3. Con il terzo motivo, lamenta violazione di legge in riferimento all’aggravante dell’articolo 61, n. 9), cod. pen..
2.4. Con il quarto motivo, lamenta violazione di legge in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza con le aggravanti contestate.
2.5. Con il quinto motivo, lamenta violazione di legge in riferimento al mancato riconoscimento del fatto di minore gravità di cui all’articolo 609bis , terzo comma, cod. pen..
In data 18 novembre 2025, l’AVV_NOTAIO, per l’imputato, depositava memoria ex art. 611 c.p.p., in cui contestava l’assegnazione alla Settima Sezione Penale, reiterava la questione di legittimità costituzionale e insisteva nell’accoglimento del ricorso.
Il ricorso Ł inammissibile.
Va premesso che la dedotta questione di legittimità costituzionale Ł manifestamente
– Relatore –
Ord. n. sez. 18065/2025
CC – 12/12/2025
infondata.
La Corte costituzionale ha infatti affermato (sentenza n. 325 del 2005), che, nel superare la tradizionale distinzione tra «congiunzione carnale» e «atti di libidine violenta», la condotta del delitto di violenza sessuale«intende distaccarsi dalla fisicità e materialità della distinzione per apprestare una piø comprensiva ed estesa tutela contro qualsiasi comportamento che costituisca una ingerenza nella piena autodeterminazione della sfera sessuale»; a corredo, il Giudice delle leggi ha sottolineato come il legislatore abbia avvertito l’esigenza di introdurre una circostanza attenuante per i casi di minore gravità (art. 609bis , terzo comma, cod. pen.); mediante una consistente diminuzione della pena prevista per il delitto di violenza sessuale, «risulta così possibile rendere la sanzione proporzionata nei casi in cui la sfera della libertà sessuale subisca una lesione di minima entità. L’attenuante si pone dunque quale temperamento degli effetti della concentrazione in un unico reato di comportamenti, tra loro assai differenziati, che comunque incidono sulla libertà sessuale della persona offesa, e della conseguente diversa intensità della lesione dell’oggettività giuridica del reato».
Sarebbe così definitivamente superata, come era nella filosofia della legge del 1996, la tradizionale distinzione tra «congiunzione carnale» e «atti di libidine violenta», per abbracciare, mediante l’utilizzo di una locuzione generale quale quella di «violenza sessuale» (locuzione di carattere generale o c.d. umbrella term ) ogni forma di atto a contenuto sessuale posto in essere dall’agente di reato in modo costrittivo o induttivo e in grado di incidere sulla libertà sessuale della persona offesa (nonchØ, nel caso la condotta abbia ad oggetto un minore, la corretta formazione della sua sfera sessuale), potendosi utilizzare, per graduare il trattamento sanzionatorio, la «valvola di sfogo» consistita dall’ultimo comma dell’articolo 609bis cod. pen..
Come appare evidente, lungi dall’essere irragionevole, l’eliminazione della distinzione tra congiunzione carnale e atti di libidine violenta costituisce il frutto di una precisa scelta di politica legislativa, avallata dal Giudice delle leggi.
3.1. Ciò posto, i primi due motivi sono inammissibili in quanto si limitano a proporre una lettura alternativa del fatto e delle risultanze probatorie, come concordemente valutate da entrambi i giudici delle fasi di merito, operazione esclusa nel giudizio per cassazione.
Il giudice di legittimità non può infatti rivalutare le fonti di prova, in quanto tale attività Ł rimessa esclusivamente alla competenza dei giudici di merito.
Il sindacato di legittimità va infatti sollecitato sul «prodotto dell’ingegno» e non sul puro e semplice «materiale probatorio» (e men che meno su singoli «frammenti» di esso) e, pertanto, una volta indicati gli elementi probatori, il giudice di legittimità deve chiarire la ragione e sulla base di quali elementi sia stata elaborata una determinata ipotesi costruttiva e per quale ragione ne siano state scartate altre (Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv. 276566 – 01; Sez. 5, n. 35816 del 18/06/2018, COGNOME, n.m.; Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774 – 01), ciò che, come visto, la corte territoriale ha operato senza fare cattivo governo delle regole della logica nella valutazione delle prove.
La Corte ha valutato l’attendibilità intrinseca (par. 4.1.2) ed estrinseca (par. 4.1.3) della persona offesa, evidenziando come l’unico elemento distonico rispetto alla messe probatoria fosse costituito dalle dichiarazioni dell’imputato, mentre, quanto al profilo dell’elemento soggettivo (parr. 4.2.1 e 4.2.2, pag. 9-10) ha evidenziato in modo non certo illogico come la condotta dell’imputato non potesse essere improntata al governo delle regole di pronto soccorso.
Va peraltro evidenziato come a pagina 9 la sentenza impugnata evidenzi che l’elemento
oggettivo del reato non era stato contestato dall’imputato, circostanza che rende inammissibile ogni doglianza sul punto.
5.2. La doglianza sull’aggravante di cui all’articolo 61 n. 9) Ł inammissibile in quanto le mansioni svolte dal ricorrente non possono essere qualificate come mere mansioni «d’ordine» ma implicano l’attribuzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio, come correttamente evidenziato nella sentenza gravata (sul punto il Collegio rimanda a Sez. 3, n. 26427 del 25/02/2016, B., Rv. 267298 – 01, secondo cui assume la qualifica di incaricato di pubblico servizio l’ausiliario socio-assistenziale di una casa di riposo, attese le mansioni di assistenza diretta alla persona cui Ł tenuto, coinvolgenti compiti di carattere intellettivo e non meramente esecutivo e materiale).
5.3. La doglianza relativa alla attenuante dell’articolo 609bis , terzo comma, Ł inammissibile, in quanto la sentenza a pagina 10, non illogicamente evidenzia come si sia trattato di plurimi atti sessuali commessi approfittando di paziente in stato di sofferenza e quindi di minorata difesa, con conseguente grave intrusione nella sua sfera di libertà sessuale.
5.4. l’ultimo motivo Ł manifestamente infondato.
Come noto, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la piø idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto ( ex multis , v. Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931 – 01; Sez. 4, n. 8291 del 30/01/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 3778 del 20/10/2023, dep. 2024, COGNOME, n.m.; Sez. 2, Sentenza n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 – 01).
Rileva altresì la Corte (come anche affermato nella sentenza impugnata) che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62bis , disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non Ø piø sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01; Sez. 1, Sentenza n, 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986 – 01)».
Nel caso di specie la Corte territoriale non ha ravvisato l’esistenza di elementi di positiva valutazione per giustificare un diverso giudizio di bilanciamento delle circostanze, valutazione non illogica nØ contestabile in questa sede.
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Visto l’art. 154ter , disp. att. cod. proc. pen. dispone, a cura della Cancelleria, la comunicazione con modalità telematiche del dispositivo all’amministrazione di appartenenza del ricorrente.
Così Ł deciso, 12/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.