Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 12004 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 12004 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2023
12004
del Popolo
CORTE
CASSAZIONE
PENALE
Presidente
SENTENZA
n.NUMERO_DOCUMENTO
UP- 25/01/2023
In caoo dl
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?c;;ge
NOME la
sul ricorso proposto da
NOME.
~nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2022 della Corte d’appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per la parte civile
l
N .V.
l, l’AVV_NOTAIO che ha
depositato conclusioni scritte e nota spese;
uditi per l’imputato gli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza del 28 febbraio 2022, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello proposto dall’imputato!
NOME.
~
confermando la sentenza di condanna del Tribunale di Roma, alla pena di anni otto di reclusione, per i reati
contestati in imputazione, di cui ai capi A) artt. 61 n. 5, 609
bis,
609
octies, comma
l
e 2, cod. pen., B) artt. 61 n. 5, 609
bis,
609
octies, comma l e 2, cod. pen., C)
artt. 61 n. 5, 609
bis,
609
octies, comma l e 2, cod. pen., F) artt. 81 cpv, 110,
61 nn. 2 e 5, 337 cod. pen. e I ) art. 81 cpv, 110, 61 nn. 2 e 5, 336 cod. pen., pena cui il giudice di primo grado addiveniva, previo riconoscimento del vincolo della continuazione e concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti all’aggravante di cui all’art. 61 n. 5, muovendo da una pena base di anni 6 di reclusione, in relazione al reato ritenuto piø grave di cui al capo B), aumentati ex art. 81 cpv cod. pen. di un anno di reclusione per il reato di cui al capo A), di mesi 8 di reclusione per il reato di cui al capo C) e di due mesi di reclusione per ciascuno dei reati di cui ai capi F) ed I). L’imputato veniva condannato, altresì, alle pene accessorie di cui agli artt. 29, 32 e 609 nonies, cod. pen. nonchØ al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, liquidato in via equitativa in euro 20.000,00.
1.1. Piø in particolare, il giudice di secondo grado ha confermato l’affermazione della responsabilità dell’imputato, quale compartecipe unitamente al D.L. ~ giudicato separatamente, in relazione ai contestati reati di violenza sessuale di gruppo di cui ai capi A), B) e C), ai danni di tre prostitute, rispettivamente, l S.O. l( capo A) ,l B.C. l (capo B) e l N.V. l (capo C), quest’ultima costituitasi parte civile. Segnatamente, secondo la ricostruzione fattuale operata dai giudici del merito, non qui rivisitabile, in base alle dichiarazioni rese dalle parti offese, confortate da riscontri esterni, ili D.L. le iljP.M.I giungevano su INDIRIZZO a bordo della medesima autovettura, guidata dali D.L. l ed avvicinavano la l S.O. l e la l B. C. l che si trovavano a bordo della strada. Dall’interno della macchina ili P.M.I palpeggiava la l B.C. l che si allontanava infastidita, dopodichØ egli scendeva dall’auto ed afferrava la l S.O. 1, la spingeva con forza all’interno dell’auto, chiudendola dentro e parandosi di fronte alla portiera, e le intimava di avere un rapporto sessuale con il suo amico. Subito dopo iiiP.NOME afferrava lal B.C. l e la trascinava con forza dietro i RAGIONE_SOCIALE, costringendola a consumare un rapporto sessuale, mentre ili D.L. le lal S.O. ~ usciti dall’auto, si dirigevano dietro i medesimi RAGIONE_SOCIALE dove lal S.O. !veniva costretta ad avere un rapporto sessuale con ili D.L. l per paura per la propria incolumità e per quella della sua amica, Successivamente le due prostitute scappavano via insieme dai RAGIONE_SOCIALE, chiamando la polizia che giungeva sul luogo appena in tempo per trarre in salvo una terza prostituta, lal COGNOME la quale, raggiunta dali D.L. ~veniva sbattuta contro una macchina parcheggiata e costretta ad aprire le gambe, mentre il 1 D.NOME Ile toccava le parti intime, si abbassava i pantaloni e le alzava la gonna e le mutande, tentando una penetrazione, ed iiiP.NOME guardava la scena appoggiato all’auto, ridendo ed incitando l’amico.
In diritto, il giudice d’appello ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica di tali condotte ex art. 609 octies cod. pen. e non quale mero concorso nel reato
di cui all’art. 609 bis cod. pen., in ragione del ruolo attivo rivestito dall’imputato «non già solo con riferimento ai fatti di cui al capo B), di cui egli fu autore materiale, commettendoli alla presenza del l D.L. l, ma altresì con riferimento ai fatti contestati ai capi A) e C) dell’imputazione, avendo offerto un tutt’altro che marginale contributo causale alla riuscita delle azioni delittuose, poste in essere dall’esecutore materiale delle violenze sessuali! D.L. l>> (pag. 12). Argomentano i giudici del merito come il ricorrente risultasse «presente alla violenza sessuale dal l D.L. l perpetrata ai danni della RAGIONE_SOCIALE, ove egli stesso perpetrava, a sua volta, violenza sessuale ai danni della RAGIONE_SOCIALE 1risultando la contestuale presenza dei suddetti percepita distintamente da ciascuna delle parti lese, derivandone una maggiore forza intimidatrice in ragione della quale le stesse, pur non consenzienti, decidevano di subire i rapporti sessuali loro imposti per t imore di mali peggiori>> (pag. 12). In relazione al reato di cui al capo C), la Corte d’appello evidenzia come il COGNOME, <> (pag. 12).
Quanto all’attenuante di cui all’art. 114 cod.pen., dal non contestato riepilogo dei motivi di appello non risulta che il ricorrente l’avesse effettivamente devoluta.
Deve rammentarsi che Ł inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deducano violazioni di legge verificatesi nel giudizio di primo grado, se l’atto non procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, qualora questa abbia omesso di indicare che l’atto di impugnazione proposto avverso la decisione del primo giudice aveva anch’esso già denunciato le medesime violazioni di legge (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270627 01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, COGNOME, Rv. 259066 01}.
Infine, il riferimento alla “recidiva” Ł, all’evidenza, un refuso del giudice dell’impugnazione che ha confermato la sentenza di primo grado, anche in punto di pena, che aveva riconosciuto al AVV_NOTAIO NOMEIIe circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla circostanza aggravante del reato di violenza sessuale di gruppo.
8. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
L’imputato deve anche essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile
l
N. V .
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà
. ,l, liquidata dalla Corte di appello di Roma con separato decreto di pagamento ai sensi
degli artt. 82 e 83 D.P.R. n. 115/2002, disponendone il pagamento in favore dello
Stato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese
dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Roma con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. n. 115/2002,
disponendone il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso il 25/01/2023
del dell’art.
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2023
Il Presidente le
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