Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29868 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29868 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 28/05/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOMECui 031Icn9) nato in ALBANIA il 20/03/1986 NOMECui 05qq6q1) nato in ALBANIA il 28/11/1989
avverso la sentenza del 15/11/2023 della Corte d’appello di Trieste Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inannmissibilita’ dei ricorsi. udito l’avv. COGNOME difensore di NOME COGNOME che insiste nell’accoglimento del ricorso, udito l’avv. COGNOME difensore di NOME COGNOME che insiste nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Pordenone con la quale gli imputati erano stati condannati, alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione, in ordine al reato di cu all’art. 609 octies cod.pen. per aver commesso violenza sessuale di gruppo ai danni di NOME.
Avverso la sentenza d’appello, hanno presentato ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, con atto sottoscritto dall’avvocato NOME COGNOME e NOME COGNOME con atto sottoscritto dall’avvocato NOME COGNOME e ne hanno chiesto l’annullamento per i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod.proc.pen.
Il ricorso di NOME COGNOME è affidato a quattro motivi.
3.1 Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento all’attendibilità del dichiarazioni della persona offesa. Sostiene la difesa che la sentenza impugnata, con un percorso argomentativo dal quale non si apprezza la risposta alle specifiche doglianze difensive, si sarebbe limitata a ritenere attendibili le dichiarazioni de persona offesa, senza congruamente valutare le rilevanti incongruenze del racconto offerto dalla persona offesa. In particolare, la difesa aveva evidenziato chiare e insanabili discrasie tra quanto dichiarato nell’immediatezza del fatto e contenuto nell’annotazione di PG e quanto, per converso, dichiarato dalla stessa nel corso dell’esame dibattimentale.
3.2 Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce vizio di motivazione, lamentandone la contraddittorietà, in relazione all’attendibilità della teste, sorel della vittima, NOME COGNOME Evidenzia la difesa che sebbene la Corte territoriale avesse ritenuto la teste priva di buone capacità rievocative, avrebbe invero ritenuto attendibili le dichiarazioni rese dalla medesima, che coincidono con le dichiarazioni rese dalla persona offesa, ai fini della valorizzazione dell ricostruzione dei fatti fornita dalla stessa.
3.3 Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la contraddittorietà della motivazione in relazione alla valutazione della prova dichiarativa resa dalla teste NOME COGNOME Invero, i giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto che le dichiarazioni della teste NOME COGNOME fossero conformi al narrato della persona offesa, giacchè del tutto contrastanti con queste.
3.4 Con il quarto motivo il ricorrente lamenta l’illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla valutazione della relazione sull’esame del DNA svolta dal consulente. Evidenzia la difesa che avrebbe errato la Corte di Appello nel ritenere che gli esiti dell’esame del DNA contenuti nella relazione svolta dal consulente del p.m. fossero compatibili con la ricostruzione dei fatti operata da NOME COGNOME.
Il ricorso presentato da NOME COGNOME è affidato a tre motivi.
4.1 Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il delitto di c all’art. 609 octies cod. pen. Ad avviso della difesa, non sarebbe possibile cogliere dalla sentenza impugnata le ragioni per cui la Corte avrebbe aderito alle conclusioni del giudice di primo grado in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato. Nell’ambito della valutazione del complessivo compendio probatorio, il giudice di seconde cure avrebbe omesso di indicare i criteri utilizzati e le ragio su cui si fonda la decisione
4.2 Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
4.3 Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio d motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio nonché l’omessa o carente motivazione in relazione alla mancata valorizzazione degli elementi richiamati dall’art. 133 cod. pen.
Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
I comuni motivi di vizio di motivazione in relazione all’affermazione della responsabilità penale dei ricorrenti per la violenza sessuale di gruppo ai danni della persona offesa, sono inammissibili perché meramente riproduttivi della stessa censura già devoluti ai giudici dell’impugnazione e da quei giudici disattesa con motivazione congrua e comunque manifestamente infondati.
Nel rammentare che è ormai pacifico, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici, poiché la mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, rileva, il Collegio, la congruità e correttezza sul piano giuridico della decisione assunta dai giudici territoriali.
Nel riproporre, peraltro, le medesime questioni già devolute in appello in tema di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, e da quei giudic puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente, adeguata e corretta sul piano dei principi di diritto, non si confrontano i ricorre con la decisione che, contrariamente all’assunto difensivo, ha reso una motivazione articolata che, pur richiamando per relationem la decisione di primo grado, ha puntualmente disatteso le censure, ora nuovamente riproposte, argomentando come la tesi difensiva del rapporto sessuale consenziente fosse smentita nei fatti.
Va, ancora, rilevato che la valutazione dell’attendibilità della persona offesa è questione di fatto che rispetto alla quale non può prospettarsi la violazione della legge processuale, essendo riconducibile la stessa nell’alveo del vizio di motivazione, e pertanto la valutazione dell’attendibilità della persona offesa può essere esaminata, in sede di legittimità entro i limiti dell’illogicità, contradditto
e carenza della motivazione (Sez. 2. n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575) che neppure sono prospettate.
Sintomatico è il fatto, scrivono i giudici del merito, che i ricorrenti si fossero li a contestare l’attendibilità della persona offesa, in un contesto nel quale gli stess avevano sostenuto che il rapporto fosse consenziente, tesi difensiva che è risultata smentita dal coacervo di elementi probatori (risultati dei tamponi, testimoni che hanno riferito dello stato d’animo della persona offesa) che hanno confermato l’attendibilità della persona offesa e che sono solo genericamente censurati.
In relazione alla censura svolta nei primo motivo di ricorso di NOMECOGNOME che argomenta l’inattendibilità della persona offesa in presenza di insanabili discrasia, e l’inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla sorella e della vici casa, secondo un’alternativa lettura delle stesse, deve rilevarsi l’inammissibilit della stessa là dove, come risulta dalla lettura del motivo che riporta stralci del deposizione, si risolve in una contestazione delle prove utilizzate per fondare la responsabilità penale e non del percorso argomentativo della decisione.
Va osservato che è consolidato principio, affermato da questa Corte, quello secondo cui la indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione h un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare la esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare la adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice d merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cu valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (ex multis Cass. S.U. n. 6402/97).
Il quarto motivo di ricorso di NOME è inammissibile perché meramente contestativo dei risultati sui tamponi eseguiti e non si confronta con pag. 35 e sul rinvenimento di tracce di sperma in faccia.
Quanto al ricorso di NOME COGNOME ferme le considerazioni sopra svolte nel par.3 del considerato in diritto, il primo motivo di ricorso risulta inammissib anche sotto il profilo della genericità intrinseca là dove ripropone la tesi difensi del rapporto sessuale consenziente e dell’assenza di dolo.
Il secondo motivo di ricorso che censura il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile per difetto di specificità limitandosi a richiamare i principi giurisprudenziali nella materia senza critica al decisione impugnata che ha negato la mitigazione del trattamento sanzionatorio in ragione dell’assenza di elementi positivi di valutazione e in presenza di modalità del fatto di massima gravità per le modalità con cui è stata pianificata e realizzata la violenza sessuale di gruppo.
Anche il terzo motivo di ricorso risulta inammissibile là dove denuncia la violazione degli artt. 132 e 133 cod.pen. e lamenta l’assenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio. Omette, il ricorrente, il confronto con la decisione che, a pag. 45, ha rilevato come la pena inflitta, di poco superiore al minimo edittale vigente all’epoca del fatto e l’ha ritenuta congrua, di tal che risulta evidente ch trattasi di una pena che rispecchia la gravità del fatto l’intensità dell’offesa arrec alla vittima.
Si tratta di una motivazione tutt’altro che omessa e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l’obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell’ambito dell
complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all’art. 133 cod.
(Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, COGNOME e altri, Rv. 258410).
8. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devon essere condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616
cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data
13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 28/05/2025
Il Consigli nsore
NOME
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs 196/03 in quanto imposto dalla legge