Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6739 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6739 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso presentato da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 06/08/2025 del Tribunale del riesame di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Ministero, AVV_NOTAIO, cui il P.G. si Ł riportato in udienza, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
udito, per l’imputato, l’AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 06/08/2025, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria rigettava l’istanza di riesame proposta da XXXXXXXXXX avverso il decreto emesso dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria il 25/07/2025, con il quale veniva disposta a carico dell’indagato la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli articoli 81, 609bis , 609ter , 609septies , quarto comma, nn. 1) e 2), 61 n. 9) cod. pen. commessi dal 2015 al 2020 in danno di persona minorenne affidata alla sua custodia.
Avverso tale ordinanza l’imputato propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge in relazione all’articolo 335 cod. proc. pen. in riferimento alla dedotta inutilizzabilità dell’intercettazione telefonica del 24 settembre 2020, per effetto della tardiva iscrizione del XXXXX sul registro degli indagati.
Il ricorrente solleva, in dettaglio, una questione sulla «retrodatazione» della notizia di reato: essa era infatti già ricavabile dalla conversazione intercorsa tra don XXXXXXXXe
Mons. XXXXXXXX, intercettata anni addietro nell’ambito di altro procedimento, per cui la iscrizione del nome del ricorrente nel registro degli indagati Ł tardivamente avvenuta quattro anni dopo la acquisizione della notitia criminis , a termini di indagine già scaduto, con conseguente inutilizzabilità della prova.
2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in riferimento all’articolo 609bis cod. pen..
All’indagato vengono contestate entrambe le ipotesi di cui all’articolo 609bis , le quali sono, tuttavia, tra loro incompatibili.
2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge in riferimento all’articolo 609ter, n. 5), cod. pen.. Tale ipotesi Ł stata modificata con la riforma normativa del 2019, mentre i fatti
sono stati contestati come commessi nel 2017; deve quindi trovare applicazione la formulazione antecedente la riforma, i cui requisiti non sono presenti nel caso di specie.
2.4. Con il quarto motivo lamenta violazione di legge in riferimento alla procedibilità d’ufficio del reato e vizio di motivazione in relazione all’articolo 609septies , quarto comma, n. 4), cod. pen..
2.5. Con il quinto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla assenza di qualsivoglia ipotesi di affidamento del minore per ragioni di istruzione, vigilanza, cura e custodia.
2.6. Con il sesto motivo lamenta violazione di legge in riferimento all’articolo 192 cod. proc. pen. in relazione alle dichiarazioni di NOME.
2.7. Con il settimo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.
2.8. Con l’ottavo motivo lamenta l’inadeguata valutazione delle misure alternative.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Il primo motivo Ł manifestamente infondato.
2.1. Già prima della modifica normativa operata dalla c.d. ‘Legge Cartabia’, la giurisprudenza pacificamente riteneva che i termini di durata delle indagini preliminari decorressero dall’iscrizione nell’apposito registro della notizia di reato e del nome della persona alla quale il reato Ł attribuito, «a condizione che quest’ultima sia compiutamente identificata, non essendo sufficiente al riguardo la semplice indicazione del nome e del cognome» (Sez. 2, n. 36590 del 26/09/2007, Trotta, Rv. 237806 – 01; Sez. 1, n. 4795 del 27/09/1996, Maceri, Rv. 206218 – 01).
Dopo l’entrata in vigore dell’articolo 335, comma 1bis , cod. proc. pen., questa Corte ha avuto modo di affermare che, in tema di indagini preliminari, l’obbligo del pubblico ministero di iscrivere nel registro delle notizie di reato il nome della persona alla quale lo stesso Ł attribuito sussiste, ai sensi dell’art. 335, comma 1bis , cod. proc. pen., «solo qualora siano stati acquisiti indizi, i quali, pur non dovendo avere lo spessore di quelli che legittimano l’emissione di provvedimenti restrittivi, devono possedere una significativa capacità di individuare un nucleo di condotta attribuita a quella persona, sicchØ non può riconoscersi rilievo a meri sospetti di coinvolgimento nel reato» (Sez. 1, n. 36918 del 11/07/2024, L., Rv. 287130 – 01).
Ciò deriva dalla nuova formulazione dell’articolo 335 del codice di rito, secondo il quale, (comma 1) la notizia di reato Ł qualificabile come tale quando contiene «la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice».
In tal caso, «nell’iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto», mentre, per l’iscrizione a carico di «noti» occorre procedere «all’iscrizione del nome della persona alla quale il reato Ł attribuito non appena risultino, contestualmente all’iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico» (comma 1bis ).
Pertanto, ove sussista una notizia di reato – come sopra descritta – ma non sussistano elementi sufficienti per attribuire detto reato a un autore, si procederà alla iscrizione a carico di ignoti (come inizialmente avvenuto nel caso in esame).
Se ne deduce che l’iscrizione nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. proietta i suoi effetti ai fini del termine di durata delle indagini preliminari (e quindi della tempestività degli atti di indagine nei confronti del soggetto nei cui confronti sono condotte) solo nel momento in cui siano conosciute e iscritte le generalità della persona alla quale il reato sia stato
attribuito.
Come Ł stato acutamente osservato in dottrina, la legge Cartabia ha operato un raddoppio della acquisizione: della notizia di reato e degli indizi corrispondenti.
Ove la notitia criminis sia «soggettivamente nuda», ossia contenente la mera indicazione della esistenza di un reato ma non gli elementi sufficienti per identificarne l’autore, i due momenti necessariamente divergeranno; al contrario, ove essa sia «soggettivamente vestita», ossia consenta l’identificazione completa dell’indagato, i due momenti coincideranno.
Occorre quindi concludere nel senso che, in tema di obbligo di iscrizione sul registro degli indagati, ai sensi dell’articolo 335, comma 1-bis, cod. proc. pen., accanto al requisito oggettivo della astratta configurabilità di una condotta qualificabile come reato (senza che a tal fine risultino sufficienti meri sospetti), occorre altresì, sotto il profilo soggettivo, che emergano elementi sufficienti per identificare compiutamente la persona (destinata a diventare) indagata . I due momenti coincideranno solo in caso di ‘notitia criminis’ «soggettivamente vestita», tale dovendosi considerare quella che consenta, oltre alla individuazione della plausibile esistenza di un reato, l’identificazione completa dell’indagato.
2.2. Tale ipotesi l’ordinanza impugnata ha in concreto escluso, laddove (pag. 5) ha evidenziato che dall’intercettazione disposta in altro procedimento emergevano indizi della commissione di «abusi sessuali» commessi in danno di un giovane da parte di un presbitero, senza che tuttavia emergessero elementi tali da consentirne la completa identificazione.
NØ, del resto, può valorizzarsi in termini di «colpevole ritardo» la scelta della Procura procedente di posticipare gli accertamenti volti ad identificare l’indagato per ragioni di tutela del segreto investigativo, trattandosi di scelta discrezionale dell’organo requirente, dominus delle indagini, che non si Ł riverberata in un concreto pregiudizio per il diritto di difesa, ma solo uno slittamento in avanti (e cioŁ fino al settembre 2024) dell’inizio delle investigazioni a carico dell’allora ignoto presunto abusatore.
Il secondo motivo, in cui il ricorrente si duole della contestazione di entrambe le condotte incriminate dall’articolo 609bis cod. pen., ossia la violenza per costrizione e per induzione, Ł manifestamente infondato per due distinti ordini di ragioni.
3.1. In primo luogo va evidenziato che, sebbene nella indicazione delle norme di legge violate siano indicate entrambe le ipotesi di violenza sessuale (per costrizione e induzione), tuttavia, nella descrizione delle condotte, il fatto Ł chiaramente ricondotto alla prima ipotesi, posto che l’editto accusatorio espressamente indica la condotta del XXXXX di «costringere», contro la sua volontà, il minorenne, che frequentava le attività organizzate dalla comunità ecclesiastica, a subire atti sessuali «abusando della sua autorità di sacerdote».
In proposito va rammentato che, secondo l’orientamento della Corte, il giudice può dare al fatto una diversa qualificazione giuridica, senza incorrere nella violazione dell’obbligo di correlazione tra sentenza ed accusa contestata, a condizione che il «fatto storico addebitato» rimanga identico, in riferimento al triplice elemento della condotta, dell’evento e dell’elemento psicologico dell’autore (Sez. 1, n. 3456 del 12/03/1996, COGNOME, Rv. 204329 01; Sez. 6, n. 2749 del 07/12/1994, dep. 1995, COGNOME, Rv. 201350 – 01).
«Fatto» che si deve intendere nel senso di un «fatto, inteso come episodio della vita umana», indipendentemente, quindi, dal nomen iuris utilizzato nel capo di imputazione.
Fatto che, nel caso in esame, Ł contestato in modo chiaro e preciso.
3.2. In secondo luogo, occorre ribadire che Ł comunque legittima la contestazione alternativa di due fattispecie incriminatrici sotto cui si sussume la condotta del soggetto cui il fatto storico viene attribuito, quando i fatti nella loro materialità sono specificamente descritti.
Tale modalità di contestazione non determina violazione del diritto di difesa nØ indeterminatezza dell’imputazione, poichØ l’indicazione delle condotte ascritte all’imputato Ł inequivocabile ed Ł facoltà del giudicante escludere l’una o l’altra qualificazione giuridica (Sez. 6, n. 11487 del 13/09/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275427 – 01, in motivazione; Sez. 5, n. 51252 del 11/11/2014, COGNOME ed altro, Rv. 262121-01; Sez. 3, n. 27129 del 28/05/2008, PM in proc. Modica, Rv. 240251-01; Sez. 1, n. 2112 del 22/11/2007, COGNOME, Rv. 238636).
Ciò, sembra doveroso aggiungere, vale a maggiore ragione durante la fase delle indagini preliminari, caratterizzate da maggiore fluidità, tale da non consentire agevolmente la sussunzione del caso concreto entro moduli incriminatori contigui, quale Ł il caso della violenza sessuale per costrizione commessa con abuso di autorità, determinando nella persona offesa uno stato di sottomissione psicologica (l’ordinanza parla di «lavaggio del cervello»), e della violenza sessuale per induzione, commessa abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto.
4. La terza doglianza Ł inammissibile per carenza di interesse.
Ed infatti, se appare corretta la deduzione difensiva secondo cui, all’epoca della commissione del fatto avverso persona minore di anni 18, la formulazione normativa dell’articolo 609ter , n. 5), cod. pen., prevedeva che l’aggravante sussistesse ove il fatto fosse commesso «nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, il tutore», requisiti soggettivi che certamente il XXXXX non possedeva, tale deduzione non sortisce alcuni effetti pratici favorevoli nei confronti dell’indagato, posto che la sussistenza dei gravi indizi in relazione al reato nella sua forma base consente di applicare addirittura la disciplina della doppia presunzione di cui all’articolo 275, comma 3, cod. proc. pen..
Va infatti rammentato che l’interesse a proporre impugnazione deve essere apprezzabile non solo nei termini dell’attualità, ma anche in quelli della concretezza, sicchØ non può risolversi nella mera aspirazione alla correzione di un errore di diritto contenuto nella sentenza impugnata (Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 240815 – 01).
La concretezza dell’interesse può peraltro ravvisarsi anche quando l’impugnazione sia volta esclusivamente a lamentare una violazione astratta di una norma di diritto formale, purchØ però da essa derivi un reale pregiudizio dei diritti dell’imputato, che si intendono tutelare attraverso il raggiungimento di un risultato non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez. Un., 11 maggio 1993, n. 6203, COGNOME, m. 193743; Sez. Un., 24 marzo 1995, n. 9616, Boido, m. 202018).
In particolare, l’interesse richiesto dall’art. 568, quarto comma, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica piø vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente (Sez. Un., 13 dicembre 1995, n. 42/1996, Timpani, m. 203093).
Nel caso in esame, l’accoglimento della doglianza non sarebbe in grado di sortire effetti favorevoli per l’indagato, e il motivo Ł, pertanto, inammissibile.
La quarta doglianza Ł manifestamente infondata in quanto, come correttamente evidenziato nell’ordinanza gravata, nel caso in esame il delitto di cui all’articolo 609bis cod. pen. Ł connesso con il medesimo reato commesso, in continuazione, con altre ipotesi di violenza sessuale commesse su minore e quindi procedibili d’ufficio, circostanza che rende il reato a sua volta procedibile d’ufficio ai sensi dell’articolo 609septies , quarto comma, n. 4),
cod. pen..
In altre parole, la connessione tra reati (art. 12 cod. proc. pen.), in assenza di diverse disposizioni di legge, opera sia in caso di concorso o continuazione «interna» o «omogenea», che in caso di concorso o continuazione «esterna» o «disomogenea», con conseguente procedibilità d’ufficio di tutti i reati connessi.
6. Il quinto motivo Ł manifestamente infondato.
L’articolo 609septies , quarto comma, n. 2), include nel catalogo dei soggetti che rispondono dell’aggravante coloro cui «il minore Ł affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia».
Il Collegio ribadisce che, con tale locuzione, il legislatore intende qualunque rapporto fiduciario di affidamento del minore, anche temporaneo od occasionale ( ex multis : Sez. 3, n. 39973 del 08/10/2024, n.m.; Sez. 3, n. 43705 del 24/09/2019, F., Rv. 278088 – 01; Sez. 3, n. 11559 del 12/10/2016, dep. 2017, V., Rv. 269171 – 01; Sez. 3, n. 27282 del 14/03/2012, Rv. 253053 – 01; Sez. 3, n. 16461 del 26/01/2010, Rv. 246755 – 01; Sez. 3, n. 38057 del 30/09/2002, Cofone, Rv. 223789 – 01), che presuppone una posizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata, che l’agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali (Sez. U, n. 27326 del 16/07/2020, C., Rv. 279520 – 01).
La giurisprudenza formatasi in tema di atti sessuali con minore ha precisato che tale Ł il rapporto che si instaura tra affidante e affidatario mediante una relazione biunivoca e che comprende sia l’ipotesi in cui sia il minore a fidarsi dell’adulto, sia quella in cui il minore sia affidato all’adulto da un altro adulto per specifiche ragioni (Sez. 3, n. 43705 del 24/09/2019, Rv. 278088 – 01; Sez. 3, n. 5933 del 12/09/2018, dep. 2019, Rv. 275832 – 01).
Tale Ł, come correttamente evidenziato dall’ordinanza impugnata, il caso in esame, in cui sia la giovane vittima che il di lui padre nutrivano una profonda fiducia (v. pag. 17 ordinanza) per il sacerdote, che ritenevano una sorta di «guida spirituale» con cui confidarsi e da cui ricevere sostegno, circostanza che si lega alla costante frequentazione della parrocchia da parte del ragazzo.
Questa Corte (Sez. 3, n. 23463 del 24/01/2019, G., Rv. 275972 – 01), in un caso analogo, ha del resto già avuto modo di rilevare la compatibilità dell’ipotesi di violenza sessuale per costrizione commessa con abuso di autorità con l’aggravante di cui all’articolo 61, n. 9), cod. pen. (parimenti qui contestata), sottolineando che la circostanza aggravante dell’avere commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro di un culto «Ł configurabile anche se il reato non sia stato commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri del ministero sacerdotale, in quanto Ł sufficiente, da un lato, che a facilitarlo siano stati l’autorità e il prestigio connessi alla qualità d sacerdote e dall’altro, che vi sia stata violazione dei doveri anche generici nascenti da tale qualità ( ex plurimis , Sez. 3, n. 1949 del 28/09/2016, dep. 17/01/2017, 12 Rv. 26E831 – 01; Sez. 3, n. 37068 del 24/06/2009, Rv. 244963 – 01; piø in generale, Sez. 1, r. 24894 del 28/05/2009, Rv. 243805 – 01)» e che ove l’imputato sia stato agevolato nella commissione prolungata degli abusi dal prestigio di cui godeva nella comunità di riferimento in virtø del ruolo sacerdotale da lui ricoperto, la circostanza aggravante si «accompagna alla commissione del reato di cui all’art. 609bis cod. pen. e lo aggrava, ma non può certamente ritenersi da esso assorbito, trattandosi di un quid pluris , dotato del carattere della specialità, rispetto alla generale categoria dell’abuso di autorità, cui si riferisce l’art. 609bis ».
La doglianza non considera la sedimentata giurisprudenza della Corte ed Ł pertanto manifestamente infondata.
7. Il sesto motivo Ł inammissibile.
Non Ł difatti consentito il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 c.p.p., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili (nel caso di specie: le dichiarazioni rese da XXXXXXXXXXXXXX), in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027).
Difatti, la deduzione del vizio di violazione di legge, in relazione all’asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell’art. 192 c.p.p. ovvero della regola di giudizio di cui all’art. 533 dello stesso codice, non Ł permessa non essendo l’inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall’art. 606 lett. c) c.p.p. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, NOME., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, COGNOME e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, COGNOME e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, NOME., Rv. 274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027). NØ vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell’art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l’errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l’aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità ( ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, COGNOME, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. AltoŁ e altri, Rv. 268404).
Inoltre, il motivo di ricorso Ł assolutamente generico, in quanto non si confronta con la valutazione degli elementi di prova evidenziati dal Tribunale del riesame (dai quali emerge una personalità dell’imputato tesa ad invadere la sfera sessuale altrui), limitandosi a una posizione meramente contestativa e inammissibilmente fuori fuoco rispetto al thema decidendum , posto che in alcuna parte del ricorso si contesta l’attendibilità della vittima.
Il settimo e l’ottavo motivo, concernenti le esigenze cautelari e i criteri di scelta delle misure, possono essere trattati congiuntamente.
Essi sono inammissibili.
8.1. Le doglianze omettono di confrontarsi con il fatto che il delitto in parola Ł incluso nel catalogo di cui all’articolo 275 cod. proc. pen., relativo ai «criteri di scelta delle misure», il cui comma 3 stabilisce che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine a taluno dei delitti inclusi nel suo catalogo (tra cui l’articolo 609-bis cod. pen.), «Ł applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».
La giurisprudenza della Corte ha chiarito che la norma in questione introduce un «giudizio semplificato» quanto alle esigenze cautelari in relazione a tali reati, determinando un’inversione dell’onere dalla prova: si presumono la sussistenza, l’idoneità e la proporzionalità della misura custodiale «a meno che», in concreto, non si rinvengano elementi, da indicare in modo chiaro e preciso, che facciano ritenere sufficienti misure di minor rigore (Sez. 3, n. 14248 del 14/01/2021, COGNOME, n.m.;Sez. 3^, n. 30629 del 22/09/2020, COGNOME, n.m.; Sez. 6, n. 12669 del 2/03/2016, NOME, RV. 266784: «la presunzione di esistenza di ragioni cautelari viene vanificata solo qualora sia dimostrata
l’inattualità di situazioni di pericolo cautelare)».
Elementi che non possono consistere nella mera incensuratezza dell’imputato (come asserito dal ricorrente) o in una generica prognosi favorevole di astensione dal compimento di delitti della stessa specie, disancorata da precisi elementi di fatto (Sez. 1, n. 2860 del 10/05/1995, Massaro, Rv. 201746 – 01); ed infatti, la prova contraria della insussistenza delle esigenze cautelari non può essere dedotta da quegli stessi elementi cui, ove non operi la predetta presunzione di pericolosità, fa riferimento il legislatore ai sensi dell’art. 275 comma primo e secondo cod. proc. pen. ai fini della adeguatezza e proporzionalità della misura, essendo stata tale valutazione già operata dal legislatore con esito negativo (Sez. 1, n. 5015 del 14/10/1998, COGNOME, Rv. 212381 – 01).
In riferimento al tempo trascorso tra la data dei commessi reati e l’emissione del titolo cautelare, il Collegio evidenzia che, secondo un primo orientamento di questa Corte (Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Gargano, Rv. 285272 – 01), in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Ł prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli «elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari», cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen..
Altro indirizzo, solo apparentemente difforme, ritiene (Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282865 – 01) che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., Ł prevalente, in quanto speciale, rispetto alle disposizioni generali stabilite dall’art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo.
Sul punto, va precisato che l’articolo 275, comma 3, cod. proc. pen., stabilisce espressamente che – nei casi ivi contemplati – la misura custodiale «Ł applicata» (ossia «deve» essere applicata, posto che nel linguaggio normativo l’indicativo presente esprime il comando) in presenza di un unico requisito, quello della «gravità indiziaria», cui consegue l’obbligo di applicare la misura di massimo rigore, a meno che non sussista una causa excludendi (ossia l’assenza di esigenze cautelari) o mitigandi (ossia la possibilità, in concreto, di soddisfare le esigenze cautelari con altra misura).
Appare quindi evidente che i requisiti della «concretezza» e «attualità» non assumono rilievo nel giudizio in quanto tali, se non nella misura in cui rivelino quella assenza di esigenze cautelari dianzi rinvenuta quale causa excludendi .
8.2. Nel caso in esame, poi, l’ordinanza contiene una congrua motivazione in ordine alla circostanza che non solo non sussistono concreti elementi atti a superare la doppia presunzione, ma che, per un verso, il comportamento successivo al fatto, per quanto penalmente irrilevante, corrobora la presunzione di pericolosità rendendola oltremodo attuale; per altro verso, le esigenze cautelari si sarebbero addirittura rafforzate nel momento in cui la Curia ha riassegnato l’indagato ad un compito che implica contatto o comunque vicinanza con i giovani e che l’eventuale applicazione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico non appare misura proporzionata e idonea, in quanto l’indagato resterebbe comunque confinato in ambiente ecclesiale, dove potrebbe reiterare le condotte.
Trattasi di motivazione certamente non illogica che fa buon governo dei principi sopra
esposti e con cui il ricorrente non si confronta, con conseguente inammissibilità delle doglianze.
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
Copia del presente provvedimento deve essere trasmessa al Direttore dell’Istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94, comma 1ter , disp. att., cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 16/01/2026
TABLE
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.