Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6123 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6123 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Presidente –
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOMEXXXXXXXXXXX, nato in XXXXXXXXXXXXX il XXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 13/10/2025 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni, per il ricorrente, dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 13 ottobre 2025, e depositata il 14 ottobre 2025, il Tribunale di Salerno ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di COGNOMEXXXXXXXXXXX avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno in data 24 settembre 2025 ha applicato al medesimo la misura cautelare degli arresti domiciliari con il presidio del c.d. ‘braccialetto elettronico’.
RAGIONE_SOCIALE i c o n f r o n t i d i CODICE_FISCALE in ordine al reato di cui agli artt. 81, 609bis , secondo comma, n. 1, e 609ter , secondo comma, cod. pen., perchØ avrebbe, con piø azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, indotto COGNOME, di età inferiore ai dieci anni, a subire atti sessuali consistiti in palpeggiamenti, penetrazioni e rapporti orali, approfittando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della vittima, determinate dalla tenera età della stessa nonchØ dal di lui rapporto di convivenza con la madre della bambina, in virtø del quale la minore era lasciata alla sua custodia in assenza della donna.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe COGNOMEXXXXXXXXXXX, con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, articolando due motivi.
2.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione all’art. 309 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, avuto riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza.
Si deduce, innanzitutto, l’illegittimità dell’ordinanza impugnata per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e violazione degli artt. 272, 273, 274 cod. proc. pen., avendo
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omesso di considerare i motivi evidenziati nella memoria depositata ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen. e, specificatamente, la consulenza tecnica redatta su incarico dell’odierno ricorrente.
Si deduce, poi, l’erroneità del provvedimento nella parte in cui ritiene sussistente il pericolo di recidiva in termini di concretezza e attualità, poichØ, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, tale valutazione non deve limitarsi all’astratta gravità del titolo di reato, ma deve fondarsi sull’esame della personalità dell’indagato, desumibile dalle modalità del fatto e dalle sue condizioni di vita.
Si evidenzia, quindi, che l’ordinanza impugnata, fondata sulla richiesta del AVV_NOTAIO Ministero, si basa su indagini lacunose. Si osserva, innanzitutto, che la persona offesa, non può ritenersi attendibile, poichØ il narrato risulta privo di coerenza e linearità, nonchØ contraddittorio rispetto alla documentazione ospedaliera dalla quale non emerge alcun disturbo post-traumatico di natura psichiatrica e psicosomatica, comportando l’impossibilità di formulare una prognosi di colpevolezza. Si rimarca, altresì, che la valutazione delle dichiarazioni della minore e del padre della stessa, il quale nutriva risentimento nei confronti dell’attuale ricorrente, avrebbe richiesto un’indagine positiva sulla loro credibilità e l’attendibilità, da condurre con maggior rigore qualora non confortata da riscontri oggettivi. Si aggiunge che il Tribunale del riesame non ha correttamente valutato le dichiarazioni rese dalla madre della minore, e compagna dell’odierno ricorrente, la quale ha escluso di aver subito o notato atteggiamenti violenti o comunque scorretti da parte di quest’ultimo nei confronti della figlia, e che, in sede di perquisizione, non Ł stato rinvenuto materiale pedopornografico o in altro modo rilevante. Si rileva, da ultimo, che le indagini presentano discrasie e lacune, in particolare con riferimento: a) all’omesso approfondimento investigativo sulla denuncia per calunnia presentata dall’attuale ricorrente nei confronti del padre della minore, sui conflitti intercorsi tra quest’ultimo e la ex-moglie nonchØ attuale compagna del primo, per motivi di gelosia, e sulle dichiarazioni da questa rese in ordine ai rischi di influenze scorrette esercitate dal padre della minore; b) al mancato espletamento immediato di cure psicoterapeutiche a favore della bambina; c) alla mancata sottoposizione della vittima a esame psicologico da parte dei Servizi RAGIONE_SOCIALE e all’omessa audizione della madre; d) all’omesso accertamento sulle condizioni psicologiche sia dell’attuale ricorrente, sia del padre e della madre della minore.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione all’art. 309 cod. proc. pen., per insussistenza e inesistenza delle esigenze di cui all’art. 274 cod. proc. pen., nonchØ vizio di motivazione, avuto riguardo all’omessa valutazione della memoria di cui all’art. 121 cod. proc. pen. e della consulenza tecnica di parte della psicologapsicoterapeuta.
Si deduce, preliminarmente, l’illegittimità dell’ordinanza impugnata per aver omesso la valutazione dei rilievi contenuti nella memoria depositata ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen. unitamente all’allegata consulenza tecnica della difesa redatta da una psicologapsicoterapeuta. Si osserva, in primo luogo, che dagli indicati rilievi emergeva la lieve entità del fatto, per i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione, con conseguente esclusione di un concreto e attuale pericolo di reiterazione dei reati. Si rappresenta, in secondo luogo, che il provvedimento impugnato trascura gli elementi offerti dalla difesa e, in particolare, sia il contenuto della consulenza tecnica di parte, nella quale sono stati evidenziati vizi metodologici nelle indagini tali da minare l’attendibilità delle dichiarazioni della minore, sia i referti ospedalieri che hanno escluso qualsiasi forma di violenza nei confronti della bambina.
Si sottolinea, poi, che l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze
cautelari di cui agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. Ł ricavabile da numerosi elementi non debitamente valutati, quali: a) la denuncia presentata dall’attuale ricorrente nei confronti del padre della minore; b) la disponibilità dell’attuale ricorrente a sottoporsi a perizia psicologica; c) la presenza di referti medici che escludono atti di violenza sulla minore; d) l’erronea valutazione delle dichiarazioni della madre della minore, dalle quali emerge la sua convinzione che la figlia abbia subito condizionamenti dal padre; e) l’atteggiamento manifestato dall’attuale ricorrente durante l’interrogatorio innanzi al G.i.p.; f) le incongruenze e le inesattezze tra le dichiarazioni rese dalla minore nel corso delle tre conversazioni registrate e quelle rese nel corso dell’incidente probatorio; g) i contrasti intercorrenti tra il padre e la madre della minore; h) il sentimento di gelosia del padre della minore nei confronti della figlia e dell’ex-moglie quando quest’ultima ha avviato una relazione con l’odierno ricorrente, che potrebbe averlo indotto a istigare la figlia contro quest’ultimo.
Si segnala, ancora, che il provvedimento impugnato deve ritenersi nullo per carenza assoluta di motivazione, poichØ il Tribunale del riesame ha riprodotto la motivazione della decisione impugnata, omettendo di rispondere alle doglianze formulate dalla difesa e rigettando l’istanza di riesame sulla base di congetture prive di riscontri probatori, nonchØ disattendendo le discrasie emerse in sede di indagini preliminari che avrebbero richiesto adeguati approfondimenti.
Si conclude che il Giudice Ł incorso in errore quando ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della minore, posto che queste risultano incongruenti, contraddittorie, prive di precisione e specificità e che sono state trascurate le risultanze degli atti contenuti nel fascicolo della difesa del ricorrente, tra le quali quelle desumibili dalla relazione della consulente tecnica della difesa, che avrebbero consentito una conoscenza piø approfondita dei fatti.
Ha presentato memoria l’attuale ricorrente.
Nella memoria si ripropongono e sviluppano le censure formulate nel ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile per le ragioni di seguito precisate.
Diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono le censure formulate con riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ed esposte diffusamente nei due motivi di ricorso, le quali deducono, in sintesi, per un verso, l’inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, in particolare perchØ questa era suggestionata dal risentimento del padre nei confronti dell’imputato, Ł stata esaminata in violazione dei criteri evincibili dai protocolli metodologici condivisi, ed Ł stata smentita dai referti medici, nonchØ, sotto altro profilo, le lacune investigative derivanti dall’omesso svolgimento di accertamenti psicologici sulla vittima e sull’attuale ricorrente.
2.1. L’ordinanza impugnata fornisce analitica indicazione dello svolgimento delle indagini e del contenuto degli elementi acquisiti, e poi procede ad ampia valutazione delle risultanze a disposizione.
2.1.1. Il Tribunale premette che le indagini sono state promosse dalla denuncia del padre della persona offesa, il quale ha detto di avere appreso delle violenze subite dalla figlia perchØ informato dalle sorelle, le quali avevano ricevuto le confidenze dalla bambina, ed ha prodotto le registrazioni dei dialoghi in cui la minore ha parlato della vicenda oggetto di indagine.
In particolare, il Giudice del riesame dà conto di tre conversazioni registrate, e delle quali riporta in modo puntuale in contenuto. Precisamente, nella prima conversazione, la minore, avente l’età di sette anni, parla con le zie paterne e racconta di essere stata indotta
dall’imputato, convivente della madre, a «baciare il suo pisellino», di aver subito pressioni con le dita sulla vagina («mette le dita dentro la mia patatina … tipo muove la mia patatina, tipo le … due cose che unite … che chiudono la mia patatina») e, in un’occasione, di aver subito una penetrazione («mi mette… il pisellino dentro la mia patatina, questo lo ha fatto solo una volta, questo … non sono bugie»), nonchØ di essere stata invitata a parlare di ciò con nessuno. Nella seconda conversazione, la bambina ribadisce succintamente il racconto al padre e alla nonna paterna. Nella terza conversazione, la minore conferma ripetutamente la sua narrazione alla madre in presenza del padre, anche scoppiando a piangere.
Il Tribunale poi riporta il contenuto delle dichiarazioni della madre della persona offesa, e dell’imputato. La madre della persona offesa, in particolare, ha detto di non aver avuto sentore di alcunchØ, di aver cessato la convivenza con l’imputato, ma non il suo legame sentimentale con lo stesso, ed ha ammesso di aver lasciato piø volte, tra il giugno ed il 27 agosto 2025, la bambina in custodia del convivente, allorchØ ella aveva dovuto assentarsi da casa per impegni lavorativi. L’imputato, invece, ha negato i fatti e ha spiegato le dichiarazioni della minore come indotte dal padre della stessa, per ragioni di astio, e sollecitate dall’aver assistito ad un rapporto sessuale tra lui e la madre.
Il Tribunale, quindi, rappresenta che la persona offesa Ł stata esaminata in sede di incidente probatorio ed ha puntualmente ribadito le accuse (emblematica, tra le altre, la frase: «Volevo dire queste quattro, sì, sono quattro, il bacino, messo in bocca, poi ci sta il coso che mi ha toccato la patatina e poi quando mi ha … come si chiama, quando mi ha messo il coso vicino … appoggiato alla patatina»).
2.1.2. L’ordinanza impugnata, a questo punto, dopo aver dato atto di aver acquisito la consulenza tecnica della difesa, redatta da una psicologa, e dichiarazioni spontanee dell’indagato, illustra analiticamente perchØ ritiene attendibili le dichiarazioni della minore.
Rileva, anzitutto, che non sono emersi elementi per dubitare dell’equilibrio psichico della minore, anche tenendo conto delle produzioni della difesa, e che il racconto della persona offesa Ł lineare e trasparente, privo di contraddizioni o incertezze, nonchØ accompagnato dalla consapevolezza del disagio apportato alla madre. Osserva, poi, che la minore, come emerge da tutte le conversazioni registrate e dalla deposizione resa in sede di incidente probatorio, risulta non condizionata da niente e da nessuno, come si evince sia dai toni delle sue risposte, sia dalle domande rivoltegli dalle zie, dal padre e dalla madre nelle conversazioni registrate. Evidenzia, ancora, che il racconto della vittima Ł rimasto costante nel tempo, senza subire modifiche nonostante i giorni trascorsi tra le confidenze ai familiari e l’incidente probatorio.
Rappresenta, quindi, che la credibilità delle dichiarazioni non trova smentita dai risultati degli accertamenti medici, i quali hanno escluso ipotesi di evidente violenza, sia perchØ la minore ha riferito di episodi non connotati dall’impiego di forza e pressione fisica, e, perciò, di contatti per ‘sfioramento’. Aggiunge, ancora, che il comportamento del padre della bambina non Ł risultato tendenzioso, perchØ, anzi, il medesimo si Ł immediatamente messo in contatto con i servizi sociali, al fine di garantire l’intervento delle strutture pubbliche competenti per controllare la gestione della figlia, e che, invece, la madre della minore Ł risultata succuba dell’indagato, come ha dimostrato anche accompagnando l’uomo a denunciare per calunnia l’ex-marito dopo l’emersione dei fatti in danno della piccola e proseguendo la relazione sentimentale con lo stesso.
2.2. L’ordinanza impugnata, nella parte in cui afferma la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’attuale ricorrente per il reato di violenza sessuale, Ł correttamente motivata.
Il Tribunale, infatti, come sintetizzato in precedenza, ha fornito analitica e congrua motivazione in ordine all’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, sulla base di precise risultanze investigative ed istruttorie. In particolare, ha spiegato in modo immune da vizi perchØ le dichiarazioni della persona offesa non sono smentite dagli esiti degli accertamenti medici. NØ, a fronte del materiale acquisito, sono ravvisabili lacune investigative, ad esempio l’omesso svolgimento di consulenza psicologica sulla minore, tali da infirmare le conclusioni raggiunte dal Tribunale.
Le deduzioni della difesa, pertanto non riescono ad evidenziare vizi logici nella motivazione dell’ordinanza impugnata, ma, piuttosto propongono una diversa lettura delle risultanze istruttorie, operazione non consentita in sede di legittimità.
Manifestamente infondate sono anche le censure formulate in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, ed esposte diffusamente nei due motivi di ricorso, le quali deducono, in sintesi, che la valutazione della pericolosità dell’indagato non Ł stata effettuata nella prospettiva della sua concretezza ed attualità, anche in considerazione della modesta entità del fatto.
L’ordinanza impugnata, oltre a richiamare la presunzione di pericolosità fissata dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ritiene ravvisabile il pericolo di recidiva in termini di concretezza ed attualità, sia per la gravità delle condotte, commesse in danno di una bambina dell’età di soli sette anni, sia per i tre precedenti penali dell’indagato per reati contro la persona e contro la famiglia (l’attuale ricorrente Ł stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione per fatti di tentata violenza privata commessi nel 2001, alla pena di venti giorni di reclusione per la violazione di disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli commesso nel 2011, e alla pena di un anno di reclusione per il reato di lesione commesso nel 2012), sia per la persistenza della sua relazione sentimentale con la madre della vittima.
Le argomentazioni svolte sono immuni da vizi: le stesse descrivono una pericolosità costante nel tempo e che Ł culminata in comportamenti estremamente gravi anche in concreto, perchØ compiuti in danno di una bimba affidata alle sue cure, ed approfittando di tale circostanza, e per i quali, in linea generale, la legge pone una presunzione di pericolosità, che può essere neutralizzata solo in presenza di elementi concreti di segno opposto, nella specie nemmeno prospettati.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 16/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS.
196/03 E SS.MM.