Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nata a Gela il DATA_NASCITA nei confronti di
COGNOME NOME, nato a Vittoria il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Vittoria il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/02/2025 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO, in difesa della parte civile NOME, che ha chiesto raccoglimento del ricorso;
udito il difensore, AVV_NOTAIO, in difesa di NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta, giudicando in sede di rinvio disposto con sentenza emessa in data 19.1.2024 da questa Suprema Corte, a seguito di gravame interposto dagli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza emessa il 7 ottobre 2019 dal Tribunale di Gela, in riforma della decisione ha assolto i predetti imputati dai reati di cui agl artt. 392 e 393 cod. pen. loro ascritti perché il fatto non sussiste.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile costituita NOME COGNOME, che con atto del procuratore speciale e difensore, deduce i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, violazione dell’art. 392 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione per travisamento della prova per invenzione.
La Corte di appello ha affermato che la serratura della porta di accesso alla terrazza fosse stata sostituita dagli odierni imputati in data prossima al 13/2/2016 e che l’odierna ricorrente non disponesse della chiavi di accesso da un dato meramente neutro – la circostanza che la chiave utilizzata dalla ricorrente si fosse spezzata nella serratura – in contrasto con quanto dichiarato dalla stessa parte offesa – che ha affermato di aver sempre avuto le chiavi di accesso – e dalla difesa degli imputati – che ha sostenuto che la parte offesa ab origine non avrebbe avuto le chiavi della terrazza.
2.2. Con il secondo motivo, violazione dell’art. 392 cod. pen. e mancata valutazione di una prova decisiva nonché travisamento della prova per omissione.
L’assunto della sentenza impugnata circa la mancanza di qualsiasi evidenza di una situazione di compossesso della terrazza da parte della ricorrente, si fonda sull’omessa considerazione della sentenza del Tribunale civile di Gela n. 555/2021 R.G. sent. prodotta in atti con cui è stata rigettata la domanda di acquisto per usucapione proposta da NOME COGNOME (deceduto, dante causa degli odierni imputati) dell’immobile di Gela in INDIRIZZO e della soprastante terrazza “mancando negli attori Vanimus possidendi’, invece valorizzata nella precedente sentenza di appello.
Cosicché, non incorrendo nei vizi dedotti, la sentenza impugnata non avrebbe potuto applicare agli imputati la causa di giustificazione della c.d. “violenza reintegrativa”, potendo la stessa essere invocata esclusivamente da colui che vanta una preesistente situazione possessoria.
2.3. E’ pervenuta memoria difensiva a sostegno del ricorso alla quale si all la sopravvenuta sentenza emessa dalla Corte di appello nel procedimento civile che ha confermato quella resa dal Tribunale di Gela, che ha affermato la esclusi titolarità del lastrico in capo alla ricorrente ed escludendo qualsiasi compos da parte dei Riggi.
Sono pervenute note difensive con allegati nell’interesse degli imputat sostegno della inammissibilità o, comunque, infondatezza del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto genericamente proposto.
La sentenza rescindente aveva censurato la precedente sentenza di appello affermando che «la Corte di appello, nell’espletamento del giudizio in sede rinvio, non abbia adempiuto al dictum della Corte di cassazione, realizzando attività di fatto non previste, proponendo considerazioni eccentriche rispett tema devoluto ed omettendo infine di affrontare in modo compiuto il tema central della motivazione nuovamente richiesta dal giudice di legittimità in ordine fondamentale presupposto della condotta sottoposta a giudizio, ovvero ricorrenza di un legittimo compossesso da parte della persona offesa, da motiva e riscontrare eventualmente sulla base del materiale istruttorio acquisito nel del giudizio. Il giudice di legittimità aveva, difatti, osservato come rispe decisione assunta la motivazione si presentasse non adeguata, scarna e no correlata rispetto ad alcuni snodi fondamentali ovvero: – la prova effettiva possesso o compossesso della persona offesa sulla base dell’istruttoria esplet – la qualificazione specifica della condotta posta in essere dalla persona offe considerazione del richiamato pretesto della rottura della chiave) sulla bas materiale probatorio in atti per verificare se in concreto tale attività si ritenere lecita o meno, in evidente collegamento logico e sequenziale con il t principale della ricorrenza di un compossesso della stessa; – nel caso i evidentemente non si ritenesse provato il compossesso, valutare se la condot tenuta dai ricorrenti, in relazione alle sue caratteristiche oggettive e fattuali, potesse rientrare nei canoni della c.d. violenza reintegrativa».
La sentenza impugnata, senza incorrere in vizi logici e giuridici, adempiuto il compito fissato dalla sentenza rescindente, escludendo l’utilizzo parte della ricorrente della terrazza in questione prima dei fatti di affermando che la opposizione dei COGNOME all’accesso della NOME alla terrazza e circostanza che nessuna RAGIONE_SOCIALE proprietarie fosse mai stata vista acceder
lastrico, risultano chiaramente indicative di una ormai risalente interversion possesso del lastrico, da parte degli odierni imputati, per effetto del quale c modificarono la loro iniziale detenzione in una situazione di possesso esclusivo, pure illegittimo. Cosicché la condotta della ricorrente – che con un fabbro scar la porta di accesso e la mise di lato, in attesa di sostituire la relativa s impone di qualificare come spoglio la sua condotta e, quindi, legittima viole manutentiva quella degli imputati.
Ritiene questa Corte che le censure della ricorrente che si appunta su valutazione dell’episodio della rottura della chiave e sulla omessa valutazione vicenda civilistica risultano genericamente proposte rispetto alla acce esclusione della ricorrente da un compossesso della terrazza in questione desun dalle testimonianze della sorella della ricorrente, della stessa ricorrente testimoni residenti nell’immobile, esito probatorio in relazione al quale il ri del tutto silente, appuntandosi sulla meramente rafforzativa vicenda della rot della chiave di accesso.
Come pure, esula dal tema proposto la mancata considerazione della sentenza resa in sede civile, in quanto limitata al mancato accertamento della usucapi da parte dei Riggi, che non inficia in alcun modo la esclusione del compossesso parte della ricorrente e – comunque – la detenzione, da parte dei Riggi, del ter in questione, così da innestare la considerazione della c.d. violenza manuten da parte degli imputati.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna dell ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma che si stima eq determinare in euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE de RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 20/11/2025.