Violenza Privata Stradale: La Cassazione Conferma la Condanna e Dichiara l’Appello Inammissibile
L’uso aggressivo e intimidatorio del proprio veicolo può trasformarsi da una semplice infrazione al Codice della Strada a un vero e proprio reato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini della violenza privata stradale e le conseguenze di un ricorso presentato con argomentazioni manifestamente infondate. Analizziamo il caso di due fratelli la cui condotta alla guida ha portato a una condanna penale, confermata in tutti i gradi di giudizio.
I Fatti del Processo: Manovre Pericolose e Condanna
Il caso ha origine dalla condotta di guida di due fratelli, condannati in primo grado e in appello per il delitto di violenza privata. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, i due avevano compiuto deliberatamente manovre tali da interferire in modo significativo con la guida di un altro utente della strada, costringendolo a tenere una condotta diversa da quella desiderata. La Corte d’Appello di Torino aveva confermato la loro responsabilità penale.
L’Appello in Cassazione e i Motivi del Ricorso
Contro la sentenza di secondo grado, i due imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, basandolo su due motivi principali.
Primo Motivo: La Responsabilità del Passeggero e la Configurazione del Reato
La difesa sosteneva un’errata applicazione della legge penale. In particolare, si contestava l’affermazione di responsabilità anche per il fratello che non era alla guida del veicolo e, più in generale, la sussistenza stessa del delitto di violenza privata. Secondo i ricorrenti, la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito era errata.
Secondo Motivo: La Contestazione sulla Recidiva
Il secondo motivo di ricorso riguardava la sussistenza della recidiva, contestata dai difensori come ingiustificata. La recidiva è una circostanza aggravante che si applica a chi commette un nuovo reato dopo una precedente condanna definitiva.
La Decisione della Corte sulla violenza privata stradale
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione si fonda su una valutazione di manifesta infondatezza di entrambi i motivi di ricorso.
Le Motivazioni
Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha osservato che le censure mosse dalla difesa non costituivano una critica legittima alla sentenza, ma piuttosto un tentativo di ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti e delle prove. Questo tipo di richiesta è preclusa nel giudizio di legittimità, che si concentra sulla corretta applicazione del diritto e non sul riesame del merito. I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse logicamente motivato il concorso di entrambi gli imputati nel reato, basandosi su elementi concreti. Inoltre, la Cassazione ha ribadito un principio consolidato: integra il delitto di violenza privata stradale la condotta di chi, alla guida, compie deliberatamente manovre per interferire con la guida di un altro utente, costringendolo a una condotta diversa da quella programmata.
Anche il secondo motivo, relativo alla recidiva, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha rilevato che, a carico di entrambi gli imputati, risultavano numerosi precedenti penali, anche specifici, che giustificavano ampiamente il riconoscimento della recidiva. Pertanto, non vi era alcuna violazione dell’art. 99 del codice penale.
Conclusioni
Questa ordinanza offre due importanti spunti di riflessione. In primo luogo, conferma che la condotta di guida non è un’area franca dal diritto penale: manovre aggressive, volte a intimidire o a costringere altri automobilisti a modificare il proprio comportamento, possono integrare il grave delitto di violenza privata. In secondo luogo, evidenzia le conseguenze di un ricorso in Cassazione palesemente infondato. Quando un appello si risolve in un mero tentativo di ridiscutere i fatti già accertati, senza sollevare questioni di legittimità, non solo viene dichiarato inammissibile, ma comporta anche una condanna economica per i ricorrenti, a causa della colpa nell’aver intrapreso un’azione giudiziaria futile.
Guidare in modo aggressivo per ostacolare un altro veicolo è reato?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, compiere deliberatamente manovre alla guida per interferire significativamente con la marcia di un altro utente della strada, costringendolo a una condotta diversa da quella che avrebbe tenuto, integra il delitto di violenza privata.
Anche il passeggero di un’auto può essere ritenuto responsabile per le manovre illecite del conducente?
Sì, il passeggero può essere ritenuto corresponsabile (concorso nel reato) se emerge dal compendio probatorio che ha partecipato o contribuito alla realizzazione del fatto illecito, come stabilito dai giudici di merito nel caso di specie.
Cosa succede se si presenta un ricorso in Cassazione basato su argomenti chiaramente infondati?
Se il ricorso è manifestamente infondato, la Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile. Ciò comporta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36376 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36376 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SOMMA LOMBARDO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a SOMMA LOMBARDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, con un unico atto, avverso l sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il delitto di vio privata;
considerato che il primo motivo di ricorso – con cui si lamentano la violazione della penale e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità anche del coimputa non conduceva il veicolo de quo e alla sussistenza del delitto – lungi dal muovere compiute censure di legittimità finisce col perorare un’alternativa ricostruzione del fatto e un diverso apprez del compendio probatorio (senza neppure dedurne il travisamento), senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato che, sulla scorta della complessiva ricostruzion dell’occorso (come esposto, non oggetto di denuncia di travisamento della prova) ha indicato maniera logica – e, dunque, sottratta al sindacato di questa Corte (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2 Musa, Rv. 268360 – 01) – il compendio di elementi da cui ha tratto il concorso di entrambi gli im nel fatto (cfr. spec. p. 4-5 della sentenza impugnata), che ha sussunto nell’ipotesi di r contestazione in maniera conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 5211 11/12/2020 – dep. 2021, COGNOME, Rv. 280334- 01: «integra il delitto di violenza privata la c di chi, alla guida del proprio veicolo, compie deliberatamente manovre tali da inter significativamente nella guida di altro utente della strada, costringendolo ad una condotta diver quella programmata»; cfr. pure Sez. 5, n. 33253 del 09/03/2015, COGNOME, Rv. 264549 – 01 profilo rispetto al quale il motivo in esame è manifestamente infondato;
considerato che il secondo motivo, con il quale si lamenta la violazione della legge pen in ordine alla sussistenza della contestata recidiva, è manifestamente infondato in quanto, – a escludendo i fatti successivi alla commissione di quello oggetto del procedimento (pure ele sentenza impugnata allorché ha escluso le circostanze attenuanti generiche e poi oggetto di richia con riferimento alla recidiva), ossia il reato commesso nel 2020 e quello commesso nel 2022 da NOME COGNOME, nonché il reato commesso nel 2021 da NOME COGNOME, rimangono a carico di ciascuno degli imputati numerosi precedenti (anche specifici) atti a giustificare la sussistenza della (rispettivamente: reiterata; reiterata e specifica: cfr. p. 5 della sentenza impugnata); il che la denunciata violazione dell’art. 99 cod. pen.;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi, cui conseg ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01 versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/06/2024.