Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1179 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1179 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Visto il ricorso proposto da NOME COGNOME, tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 610 cod. pen.
Considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta la valutazione di attendibilità della persona offesa e la misura della pena inflitta, risulta assolutament generico, in quanto non appare scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, che, pervero, aveva già evidenziato analoga aspecificità e vaghezza dei motivi d’appello, dichiarando inammissibile anche l’impugnazione di merito.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000).
p. Q. m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 8 novembre 2022.