Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 13355 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 13355 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Capri Leone DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 21/9/2023 dal Tribunale di Messina visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 21 settembre 2023 il Tribunale di Messina – Sezione per il riesame delle misure cautelari, in accoglimento dell’appello del pubblico
ministero, ha applicato a NOME COGNOME la misura cautelare degli arresti domiciliari presso il luogo di residenza, con applicazione del braccialetto elettronico.
A fronte della contestazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale, aggravata dall’uso delle armi, il giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto che i soggetti aggrediti non rivestissero la qualifica di pubblico ufficiale, necessaria per integrare la fattispecie delittuosa contestata, e aveva concluso nel senso che, in difetto del presupposto soggettivo del reato sub a), la richiesta di applicazione della misura cautelare non potesse trovare accoglimento.
Il tribunale ha condiviso le conclusioni del giudice per le indagini preliminari in merito alla qualifica soggettiva dei soggetti aggrediti ma ha ritenuto che i fatti, ascritti all’appellato, non potessero considerarsi penalmente irrilevanti, dovendo la condotta essere riqualificata ai sensi dell’art. 610, comma secondo, cod. pen.
Avverso l’ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, il quale ha dedotto contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché violazione di legge sotto il profilo della ritenuta gravità indiziaria. Il tribunale avrebbe dovuto affrontare il tema della gravità indiziaria secondo i parametri dell’art. 292 cod. proc. pen. e avrebbe «trascurato che i due verbalizzanti avevano compiuto l’atto, ancorché illegittimo», consistente nella verbalizzazione, e, quindi, «la condotta doveva essere ricompresa nell’alveo del tentativo». Inoltre, sarebbe stato violato il diritto di difesa dell’indagato, essendogli stato addebitato per la prima volta il reato di violenza privata aggravata sulla sola base logico presuntiva che egli avrebbe ignorato l’illegittimità della contestazione da parte dei soggetti all’uopo non competenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato.
Come emerge dal provvedimento impugnato, NOME COGNOME e NOME COGNOME, mentre si trovavano in servizio di controllo in INDIRIZZO, nel Comune di Capri Leone, avevano invitato l’indagato a spostare la macchina in sosta sul marciapiede, nel lato opposto al senso di marcia. Alla richiesta degli operatori l’indagato aveva inveito contro di loro con insulti e minacce e
aveva colpito alla mano destra NOME COGNOME mentre questi aveva preso il bollettario per trascrivere la contestazione. Il ricorrente, poi, mentre sembrava che stesse per allontanarsi, improvvisamente aveva estratto dalla tasca destra del pantaloncino un coltello a serramanico e si era avventato contro NOME COGNOME, non riuscendo nell’accoltellamento solo grazie all’intervento di NOME COGNOME.
Entrambi i giudici del merito, richiamata la disciplina prevista dall’art. 12 bis del codice della strada, hanno affermato che gli operatori, il pomeriggio in cui si erano verificati i fatti, avevano esorbitato dalle competenze, loro attribuite per legge, in quanto gli stessi erano intenti a redigere il preavviso d accertamento riguardo alla violazione dell’art. 158 C.d.S. in merito a una sosta effettuata dal ricorrente sul marciapiede adiacente a una strada non comunale ma nazionale.
Esclusa la qualifica di pubblico ufficiale, il tribunale ha qualificato i fatt sensi dell’art. 610, comma secondo, cod. pen.
Alla luce della descritta dinamica dei fatti deve rilevarsi che la condotta dell’indagato è stata correttamente sussunta nella fattispecie della violenza privata aggravata, come affermato dal tribunale, che ha ritenuto sussistente tanto il comportamento violento e intimidatorio, consistito in gravi e reiterate ingiurie verbali e aggressioni fisiche, finanche ricorrendo all’uso di un coltello a serramanico, quanto l’elemento soggettivo del dolo, avendo il ricorrente consapevolmente impedito ai due ausiliari di procedere alla contestazione in merito alla violazione del codice della strada.
Deve poi rilevarsi che la qualificazione giuridica, operata dal Tribunale, non ha concretizzato la violazione del diritto di difesa, lamentata dal ricorrente.
Al riguardo deve ricordarsi che questa Corte (Sez. 2, n. 9948 del 23/01/2020, P., Rv. 279211 – 02; Sez. 6, n. 12828 del 14/02/2013, P., Rv. 254902 – 01) è ferma nel ritenere che il giudice, sia in sede di applicazione della misura che in sede di riesame o di appello, può modificare la qualificazione giuridica attribuita dal pubblico ministero al fatto, fermo restando che l’eventuale modifica non produce effetti oltre il procedimento incidentale.
Si è precisato che, in sede cautelare, è improprio ogni richiamo alla regola di giudizio fissata dall’art. 521 cod. proc. pen., in quanto la pronuncia della sentenza all’esito del giudizio e il controllo in sede incidentale sulla legittimi dell’applicazione delle misure cautelari si pongono su piani del tutto distinti.
Né può sostenersi, come asserito dal ricorrente, che dalla diversa qualificazione giuridica dei fatti sia derivata la violazione del contraddittorio del diritto di difesa. Il contraddittorio, in sede di riesame, è assicurato dall tempestiva conoscenza e dalla completa valutazione del materiale, sottoposto al giudice della cautela, e degli ulteriori elementi prodotti con l’impugnazione o nel corso dell’udienza, attesa, altresì, la possibilità di contestare in sede d legittimità la diversa qualificazione giuridica operata.
Nel caso in esame, il ricorrente ha avuto modo di reagire in sede di legittimità, laddove ha contestato l’erroneità della riqualificazione giuridica con rilievi, però, generici e anche errati, non ravvisandosi – come invece sostenuto dal medesimo ricorrente – un tentativo, non essendo la contravvenzione stata elevata.
Il ricorso deve essere, quindi, rigettato e ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
La cancelleria è onerata degli adempimenti indicati in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 28/2/2024