Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23738 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23738 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE di APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore AVV_NOTAIO che insisteva per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d’appello di Bologna confermava la responsabilità di NOME COGNOME in relazione ai reati di tentata estorsione e lesioni consumati ai danni del cugino NOME COGNOME ed al reato di violenza privata consumata ai danni di NOME COGNOME, convivente di COGNOME.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
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2.1. violazione di legge (art. 56, 629, 582 cod. proc. pen.) e vizio di motiva ordine alla conferma della responsabilità per i reati contestati, che sarebbe stata senza considerare la versione alternativa proposta dal ricorrente.
2.1.1. Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto generico. Con lo si censura la mancata valutazione della tesi alternativa proposta dalla difesa, senza alcun passaggio della motivazione viziato da eventuale illogicità manifesta, e senza in alcun travisamento della prova idoneo ad incrinare la tenuta logica del per argomentativo tracciato dalla Corte territoriale.
2.2. Violazione di legge (artt. 191 e 500, comma 4 cod. proc. pen.): sare inutilizzabili le dichiarazioni predibattimentali acquisite in seguito all’accertame subornazione.
2.2.1 Anche questo motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto generic fronte di una diffusa e persuasiva motivazione in ordine alle ragioni della acquisizio dichiarazioni predibattimentali ai sensi dell’art. 500, comma 4 cod. proc. pen., il si limitava, infatti, a richiamare la giurisprudenza della Cassazione e ad afferm alla luce di questa, le dichiarazioni acquisite erano inutilizzabili.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione gi della condotta, che avrebbe dovuto essere ascritta alla fattispecie prevista dal cod. pen., tenuto conto di quanto dichiarato dal ricorrente, che avrebbe preso accor COGNOME per pagare un finanziamento con la sua carta prepagata, accordo violato prelievo delle somme da parte di COGNOME.
2.3.1. Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nelle di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove, che, secondo la interpretazione c offerta dai giudici di entrambi i gradi di merito, escludeva che il ricorrente van un diritto nei confronti della vittima (pag. 7 della sentenza impugnata).
2.4. Violazione di legge: la tentata estorsione non sarebbe perseguibile a dell’art. 649 cod. pen. tenuto conto del rapporto di parentela con la vittima e del di violenza fisica.
2.4.1. Il motivo è manifestamente infondato in quanto il ricorrente è “cugino” vittima, dunque ha un legame di parentela non compreso tra quelli previsti dall’ar cod. pen..
2.5. Violazione di legge (art. 610 cod. pen.): il delitto di violenza privata no perseguibile per assenza di querela.
2.5.1. Il motivo è fondato. Assente la querela, il collegio rileva che non emergo capo di imputazione circostanze che ai sensi dell’art. 339 cod. pen. consent procedere ex officio. La minaccia contestata – contrariamente a quanto ritenuto – non stata agita “con armi”, ma solo facendo riferimento al possibile ricorso alle armi. S la sentenza deve essere annullata senza rinvio e la pena inflitta per il reato di privata (mesi due di reclusione ed euro seicento di multa) deve essere eliminata.
2.6. Violazione di legge (art. 582 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordi conferma della responsabilità per il reato di lesioni, che sarebbero dovute ad una accidentale.
2.6.1. Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella r di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove e non si confronta con la motivazion sentenza impugnata che ha confermato la responsabilità sulla base delle dichiaraz pred i batti menta I i .
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al cap perché il reato non è procedibile per mancanza di querela ed elimina la relativa p mesi due di euro 600 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso Così deciso in Roma, il giorno 7 maggio 2024
L’estensore
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Il Presid te