Violenza privata e procedibilità d’ufficio: la decisione della Cassazione
Il reato di violenza privata è al centro di un’importante precisazione della Suprema Corte in merito agli effetti della Riforma Cartabia sulla procedibilità dei reati. Molti cittadini ritengono che, a seguito delle recenti modifiche legislative, il ritiro della querela porti automaticamente alla chiusura del processo. Tuttavia, esistono eccezioni fondamentali legate alle modalità con cui il reato viene consumato.
Il caso di tentata violenza privata
La vicenda riguarda due individui condannati nei gradi di merito per aver tentato di costringere una persona a tenere una determinata condotta. Gli imputati hanno presentato ricorso in Cassazione eccependo l’estinzione del reato. Secondo la tesi difensiva, la remissione della querela da parte della persona offesa avrebbe dovuto far cessare ogni effetto penale, in linea con il D. Lgs. n. 150 del 2022 che ha esteso il regime di procedibilità a querela per diverse fattispecie.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha chiarito che, nonostante la riforma generale, la violenza privata mantiene il regime di procedibilità d’ufficio in presenza di specifiche circostanze aggravanti. Nel caso di specie, l’azione è stata posta in essere da più persone riunite, configurando l’ipotesi prevista dall’articolo 339 del codice penale.
L’impatto della Riforma Cartabia
Sebbene il legislatore abbia voluto favorire meccanismi di giustizia riparativa e deflazione processuale, la tutela dell’ordine pubblico prevale quando la condotta criminosa manifesta una maggiore pericolosità sociale. La presenza di più aggressori è considerata un elemento che giustifica l’intervento dello Stato indipendentemente dalla volontà della vittima.
Limiti del ricorso per cassazione
Oltre alla questione della procedibilità, la Corte ha ribadito che non è possibile richiedere un nuovo esame dei fatti in sede di legittimità. Le doglianze relative alla ricostruzione degli eventi o alla valutazione delle prove sono state ritenute non consentite, poiché il compito della Cassazione è limitato al controllo della corretta applicazione della legge e della logicità della motivazione.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sul combinato disposto degli articoli 610 e 339 del codice penale. La legge stabilisce chiaramente che la procedibilità d’ufficio permane se la violenza o la minaccia è commessa da più persone riunite. Questa scelta normativa mira a sanzionare con maggior rigore le condotte di gruppo, percepite come più intimidatorie e difficili da contrastare per la vittima. Pertanto, la remissione della querela non produce alcun effetto estintivo quando il reato rientra in queste categorie aggravate.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Suprema Corte confermano la linea dura contro i reati commessi in concorso. Per chi subisce o compie atti riconducibili alla violenza privata, è essenziale comprendere che la natura del reato può mutare radicalmente in base al numero dei partecipanti. La condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende sottolinea l’inammissibilità di ricorsi basati su interpretazioni errate delle norme sulla procedibilità.
La remissione della querela estingue sempre il reato di violenza privata?
No, se il reato è commesso da più persone riunite o con armi, rimane procedibile d’ufficio e il processo prosegue anche se la vittima ritira la denuncia.
Cosa si intende per più persone riunite nel reato di violenza privata?
Si riferisce alla presenza simultanea di almeno due persone sul luogo del delitto che agiscono insieme per intimidire la vittima.
È possibile contestare i fatti accertati nei precedenti gradi di giudizio in Cassazione?
No, la Cassazione si occupa solo di questioni di diritto e non può rivalutare le prove o ricostruire i fatti diversamente da quanto fatto nei gradi precedenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40641 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40641 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a CEGLIE MESSAPICA il DATA_NASCITA NOME nato a CEGLIE MESSAPICA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con il medesimo atto a firma del comune difensore, gli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce ne ha confermato la condanna per il reato di tentata violenza privata commesso ai danni COGNOME NOME (capo 1);
Considerato che il primo motivo di ricorso – che eccepisce l’intervenuta estinzione del reato per remissione della querela ex d. Igs. n. 150 del 2022 – è manifestamente infondato perché, nella specie, il reato rimane procedibile di ufficio ex artt. 610, comma terzo in relazione all’art. 610 comma secondo e 339 cod. pen., trattandosi di fatto commesso da “più persone riunite”;
Ritenuto che il secondo motivo, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato oggetto di addebito, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/09/2023