Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1350 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1350 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CALTANISSETTA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Messina ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti degli imputati, COGNOME NOME e COGNOME NOME, di condanna alla pen giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile COGNOME entrambi per il reato di violenza privata e la sola NOME anche per minaccia e lesioni. Aprile 2015.
Avverso la pronunzia hanno proposto ricorso gli imputati tramite il comune difensore fiducia articolando cinque motivi.
1.Col primo motivo lamentano la violazione di legge processuale per la mancata declaratoria d nullità del decreto di giudizio davanti al Tribunale. La difesa aveva eccepito la nullità dalla mancata identificazione dell’imputato COGNOME, indicato nell’atto di citazione con gener diverse da quelle reali ed il Giudice aveva respinto l’eccezione, pur dando atto dell’e indicazione della data di nascita. La Corte territoriale aveva rigettato il relativo appello.
2.Tramite il secondo motivo ci si duole della violazione dell’ad 429 cp per l’indeterminat del’imputazione di cui al capo b) relativo alla minaccia, che comporterebbe una pale compressione del diritto di difesa.
Col terzo motivo si è dedotta la manifesta illogicità di motivazione ed il travisamento prova. I ricorrenti deducono che solo con una seconda querela la persona offesa avrebbe denunziato lesioni compatibili con il referto ospedaliero del 4 Aprile. Per altro v dichiarazioni di COGNOME rese nel corso del giudizio sarebbero incoerenti con il contenuto querela e con quanto emerso dai due certificati medici. Illogica sarebbe la giustificazione f dai Giudici di merito nella parte in cui : a) si è ritenuto ragionevole il comportamento d che sarebbe rientrata nella casa dove avrebbe subito un’aggressione così violenta come quella descritta; b) si è opinato che il personale del 118 giunto nell’immediatezza non avrebbe esegu una visita accurata sulle condizioni di salute della persona offesa, in assenza di ogni evidenz punto; c) si sono giudicate decisive le dichiarazioni di terzi estranei, che avevano assis eventi successivi ai fatti narrati dalla persona offesa.
4.Tramite il quarto motivo ci si duole della carenza di motivazione per la mancata qualifica del fatto contestato come violenza privata nel diverso reato di cui all’art 393 cp.
5.Nel quinto motivo si lamenta l’errata applicazione dell’art 131 bis cp, negato per la fut motivi in assenza di contestazione della relativa aggravante.
Con requisitoria scritta a norma dell’art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Proc generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l’annullamento senza rinvio per prescrizione dei reati.
,••
CONSIDERATO IN DIRITTO
, I ricorsi sono inammissibili.
1.11 primo motivo appare privo di interesse, avendo la difesa sollevato una questio meramente formale, poiché neppure ha dedotto che l’imputato COGNOME non abbia ricevuto la notifica del decreto di citazione, limitandosi a porre in evidenza l’errore presente nel dec citazione davanti al Tribunale relativo alla sua data di nascita. La Corte di appello ha c anche la natura dell’errore, puntualizzando che all’imputato era stata attribuita la data di n della coimputata, precisando che COGNOME aveva ricevuto il decreto di citazione in giudi tramite notifica a mani proprie. Il rapporto processuale, dunque, è da considerarsi validame costituito dovendosi escludere qualsiasi ipotesi di nullità.
2.La censura di cui al secondo motivo appare inammissibile, nonostante la sentenza impugnata abbia dato atto che fosse evidente la genericità del capo di imputazione relativo alla minaccia addebitata ad NOME, precisando, tuttavia che la lettura complessiva delle tre contestazion conto delle condotte addebitate agli imputati, realizzate in un unico contesto spazio-te ponendo gli stessi in grado di difendersi e non ravvisandosi nessuna lesione del diritto di d La motivazione è, quindi, coerente con quanto costantemente affermato da questa Corte, che più volte ha ritenuto come non sussista alcuna incertezza sull’imputazione, quando quest contenga con adeguata specificità i tratti essenziali del fatto di reato contestato in mo consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa; si è inoltre, che la contestazione non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stret anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l’imputato in con di conoscere in modo ampio l’addebito. Ex multis (Sez. 2, Sentenza n. 2741 del 11/12/2015 Ud. (dep. 21/01/2016 ) Rv. 265825.
3. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto sotto la veste di vizio di illogicità moti presenta critiche versate in fatto, che neppure tengono conto della congrua giustificaz fornita dalla Corte territoriale alla decisione e reiterative delle doglianze formulate in appello, già adeguatamente valutate e disattese. I Giudici del merito, invero, pur escludendo una certa dose di esagerazione e/o di imprecisione nel racconto della persona offesa, hanno razionalmente ritenuto provati i fatti-reato ascritti agli imputati, com logicamente le dichiarazioni rese nell’immediatezza dell’aggressione dalla persona offes ascoltate dai testi, che poi le hanno riferito nel corso del giudizio ed il referto me attestava lesioni compatibili con le violenze subite.
A fronte di tale corretta e congrua spiegazione la difesa, ignorando la motivazione che int criticare, ripropone inammissibilmente in questa sede la tesi della inattendibilit testimonianza della persona offesa, a causa del contrasto della sua dichiarazione con i certif medici, che non accerterebbero lesioni alla nuca e per altro verso censura la motivazione aspetti marginali quali quello circa il contenuto del referto del 118 e con argomenti svilu fatto.
4.11 quarto motivo con il quale si lamenta la mancata riqualificazione del fatto-reato di vio , privata in esercizio arbitrario delle proprie ragioni tramite violenza alle persone è generic formulato, avendo trascurato che nel giudizio di merito il presupposto fattuale sul quale la d ha fondato la prospettazione della diversa qualificazione giuridica, cioè il furto della bot ritenuto indimostrato. Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di spec “estrinseca”, quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate da decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione, atteso che quest’ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse (Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109).
La negatoria della causa di non punibilità ex art 131 bis cp – oggetto del quinto motiv ricorso – è stata giustificata con motivazione corretta in relazione alle gravi modalità d trattandosi di una aggressione violenta, costruita su una accusa di furto neppure ripropost sede di giudizio di merito, motivo che la Corte ha definito futile al solo scopo di sottoli gratuità della condotta violenta e non per giustificare una inesistente circostanza aggrav come ora vorrebbe la difesa. La motivazione appare corretta alla luce della recente pronunz delle SU di questa Corte, in cui si è ribadita la necessità di condurre una ponderazi complessiva degli elementi di fatto sul tema della riconoscibilità o meno della causa di punibilità in parola (Sez. U , Sentenza n. 18891 del 27/01/2022 Ud. (dep. 12/05/2022 ) R 283064.
Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere dichi inammissibili ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali ed al versament di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Inoltre, gli imputati sono condannati rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte ci secondo le modalità indicate in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giud dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara’ liqu dalla Corte di appello di Messina con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Deciso il 25.10.2022