Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46767 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46767 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ne ha confermato la condanna per il reato ex artt. 56 e 610, cod. pen.;
Ritenuto che i due motivi di ricorso, che lamentano il travisamento della prova e l’illogicità della motivazione in ordine alla ricostruzione della dinamica e all valorizzazione di alcuni elementi fattuali e soggettivi e sull’inoffensività dell condotta, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pagg. 2 e 3 ) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza di condanna;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Ritenuto, infine, che non possa essere accolta la richiesta della parte civile di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in proprio favore, perché il contenuto della memoria a firma del difensore non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile.
Così deciso il 08/11/2023