Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10113 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10113 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato in GERMANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/01/2025 della Corte d’appello di Napoli
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha riformato – limitatamen al trattamento sanzionatorio – la pronuncia con la quale il Tribunale di Napoli aveva condanna NOME per il reato di cui agli artt. 56-610 cod. pen.;
che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore;
che il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ritenuto che il fatto non potesse es ritenuto di particolare tenuità, in considerazione delle modalità del fatto, della reiterazion condotta e della non esiguità del danno cagionato (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata);
che il secondo motivo di ricorso, proteso a censurare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, replica senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articola motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello; che motivo prospetta una questione manifestamente infondata, posto che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenu generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elem ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 5 de sentenza impugnata);
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Il Presidente
Il AVV_NOTAIO estensore
Così deciso, l’11 febbraio 2026