Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3763 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3763 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a DORGALI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NUORO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore General NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO che, in difesa della parte civile’Francesee -P55Wer NOME COGNOME, ha chiesto di dichiarare inammissibili o rigettare i ricorsi e di condannare i ricorrenti alla rifusione delle spese processuali in favore della costituita pa civile, relative al presente grado di giudizi
RITENUTO IN FATTO
La sentenza della Corte di appello di Bologna in epigrafe ha riformato solo in ordine al trattamento sanzionatorio la pronuncia del Tribunale di Forlì che il 16/12/2020 aveva condannato NOME COGNOME e NOME COGNOME per il delitto di violenza privata ed il solo NOME COGNOME per quel di tentata estorsione, entrambi reati commessi ai danni di NOME COGNOME, legale dell compagna di NOME COGNOME, NOME COGNOME che, dopo aver svolto incarichi professionali in favore di questa, aveva ottenuto dal Giudice di Pace di Perugia due sentenze di condanna della predetta al pagamento delle somme dovutegli per l’assistenza professionale, alle quali avevano fatto seguito atti di precetto notificati alla soccombente.
Nella ricostruzione dei giudici di merito il COGNOME, dopo aver parcheggiato la sua vettura raggiungere l’appuntamento con un cliente, era stato aggredito da NOME COGNOME e da suo figlio NOME COGNOME che lo avevano insultato e minacciato di sparare a suo figlio, asserendo di conoscere il luogo in cui questo si recava abitualmente a caccia, ed avevano colpito ripetutamente la vettura sul parabrezza, insultandolo ed impedendogli di aprire la portiera e di scendere dal veicolo. Quando, poi, finalmente il NOME era riuscito ad aprire la portiera della vettura ed a scend da questa, era stato colpito con una manata al volto da NOME COGNOME che lo aveva ulteriormente minacciato dicendogli: “non ti azzardare a chiedere i soldi perché ti ammazzo”, con chiaro riferimento ai compensi professionali dovutigli dalla COGNOME.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto due distinti ricorsi a mezzo del comune difensore, deducendo:
2.1. Con il primo motivo di ricorso nell’interesse di NOME COGNOME, la violazione di legge c riferimento all’erronea qualificazione del reato di cui al capo B) come tentativo di estorsione sensi degli artt. 56 e 629 cod. pen. anziché di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ai s dell’art. 393 cod. pen., avendo il ricorrente agito al solo fine di far valere un proprio d “quello di opporsi agli atti esecutivi, secondo COGNOME del tutto infondati, del profession aggredito”.
2.2. Con motivo comune ad entrambi i ricorrenti, la violazione dì legge con riferimento alla ritenuta sussistenza del delitto di violenza privata, avendo la condotta descritta dalla perso offesa una valenza sicuramente intimidatoria ma non tale da comportare una significativa riduzione della libertà di movimento della stessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili, in quanto sì discostano dai parametri dell’impugnazione d legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen.
Il motivo di ricorso con il quale la difesa di NOME COGNOME prospetta un’errone qualificazione del fatto di cui al capo B) dell’imputazione come tentativo di estorsione ai se degli artt. 56 e 629 cod. pen. anziché come esercizio arbitrario delle proprie ragioni ai sen dell’art. 393 cod. pen. è inammissibile in quanto tale prospettazione non risulta essere stat previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall’atto di appello.
La mancanza dì specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificit conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen, all’inammissibilità (Sez. 1 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596).
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell’art. 616 co proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila, nonché alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese pr e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentan sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME NOME liquida in c euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 15 ottobre 2025
L’estensore
La Presidente