Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34520 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34520 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, in epigrafe indicata, che ha confermato la sentenza di primo grado;
Considerato che il primo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge in relazione alla ritenuta erronea qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 610 cod. pen. – è inammissibile per manifesta infondatezza e per genericità, contrastando, l’assunto difensivo, col pacifico orientamento di questa Corte, a mente del quale, «ai fini dell’integrazione del delitto di violenza privata (art. 610 cod. pen.) è necessario che la violenza o la minaccia costitutive della fattispecie incriminatrice comportino la perdita o, comunque, la significativa riduzione della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo» (ex multís, Sez. 5, n. 1786 del 20/09/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268751 – 01; Sez. 5, n. 3562 del 09/12/2014, dep. 2015, NOME, Rv. 262848 – 01).
La sussistenza dell’ascritto delitto risulta motivata adeguatamente nella gravata sentenza, in cui è chiarito che l’imputato ha costretto le persone offese ad essere portate via a viva forza dalla pista di ballo, e a essere condotte e collocate, contro la loro volontà, all’interno di un locale separato, nel quale ha poi avuto luogo una perquisizione.
Il motivo di ricorso omette di confrontarsi con le ragioni rese dalla Corte d’appello, limitandosi a contestare, in maniera del tutto aspecifica, la ricostruzione prospettata in sentenza e ad osservare, genericamente, che il ricorrente intendeva soltanto che la confusione -creatasi in pista da ballo per il furto di un monile- potesse degenerare. Sicché il ricorso omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. ex plur., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710 – 01), mirando sostanzialmente a ottenere una non consentita rivalutazione degli elementi probatori, (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, COGNOME, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, COGNOME, Rv. 238215).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 settembre 2025
Il Consigliere estenso re DEPOSITATA