Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 22981 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 22981 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che è stata formulata richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell’art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n, 112.
Uditi in pubblica udienza: il AVV_NOTAIO Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME, che ha corcluso per il rigetto del ricorso; per la parte civile, l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso il rigetto o l’inammissibilità del ricorso, depositando nota spese; per gli imputati, l’AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza deliberata il 24/01/2024, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del 07/03/2023 con la quale il Tribunale di Messina, per quanto è qui di interesse, aveva dichiarato NOME COGNOME e NOME COGNOME responsabili, in concorso, del reato di violenza privata ai danni di NOME COGNOME (per aver parcheggiato la propria autovettura in modo da impedire l’accesso al magazzino di proprietà della persona offesa) e li aveva condannati alla pena, condizionalmente sospesa, di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della parte civile.
Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Messina hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, con un unico atto e attraverso il difensore AVV_NOTAIO, articolando sei motivi, nonché cinque motivi nuovi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza degli artt. 157, 178, 420-bis, 598 cod. proc. pen., in quanto per il decreto di citazione in appello sono state notificate due copie, una per il difensore e una per NOME COGNOME, sicché nei confronti di NOME COGNOME il decreto di citazione non è stato notificato e la stessa non poteva essere dichiarata assente.
2.1.1. Il primo motivo nuovo ribadisce la nullità dell’ordinanza che ha dichiarato l’assenza di NOME e’ di conseguenza, della sentenza impugnata.
2.2. Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 110 e 610 cod. pen. e vizi di motivazione. Nel capo di imputazione e nella motivazione della sentenza impugnata si sostiene che gli imputati avevano parcheggiato la propria auto davanti al cancello di INDIRIZZO, ma nella querela la persona offesa aveva fatto riferimento al cancello di accesso alla INDIRIZZO, sicché dalla stessa querela emerge l’esistenza di due cancelli che consentono l’accesso al magazzino e nessuno dei testi ha riferito dell’impedimento all’accesso dal cancello di INDIRIZZO. Dai verbali delle dichiarazioni dei testi COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME emerge l’inconsistenza degli indizi relativi alla responsabilità di NOME COGNOME e all’asserita permanenza dell’auto dinanzi al cancello di INDIRIZZO, tempestivamente rimossa da NOME COGNOME, come riferito dal teste COGNOME.
2.2.2. Il secondo motivo nuovo – premesso che la difesa ha svolto investigazioni difensive al fine di dimostrare le reiterate condotte di NOME COGNOME – rimette al giudice di legittimità la valutazione e ‘utilizzazione della
denuncia della persona offesa e di una certificazione comunale comprovante una circostanza affermata dagli imputati.
2.2.3. Il terzo motivo nuovo deduce che la tempestiva rimozione dell’auto parcheggiata determina l’insussistenza del reato e avrebbe dovuto incidere sulla desistenza ex 56, terzo comma, cod. pen.
2.3. Il terzo motivo del ricorso principale denuncia violazione di legge e vizi di motivazione. La sentenza impugnata richiama genericamente la querela e le dichiarazioni di COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, mentre nessun riferimento è fatto ai verbali di interrogatorio degli imputati, di cui la parte civile aveva chiest l’esame, sicché l’omessa valutazione rende carente la motivazione, mentre il consenso delle parti per l’acquisizione dei verbali di sommarie informazioni dei testi avrebbe dovuto richiedere l’analisi del contenuto dei verbali di sommarie informazioni, laddove la querela neppure menziona NOME COGNOME, che, dai verbali delle persone informate sui fatti’ risulta aver scio effettuato delle fotografie di persone che riteneva irregolarmente alle dipendenze della persona offesa, mentre nessuno dei testi ha riferito che l’imputata ha parcheggiato l’auto per impedire l’accesso al magazzino di AVV_NOTAIO, il che avrebbe dovuto condurre a escludere la sua responsabilità.
Quanto alla posizione di NOME COGNOME, la Corte di appello ha affrontato superficialmente la questione relativa all’inutilizzabilità degli atti per violazion dell’art. 24 della legge n, 247 del 2012, in relazione alla questione concernente l’interesse dell’AVV_NOTAIO, per la qualità di persona offesa accertata in diversi procedimenti e difensore nel presente procedimento della parte civile. Inoltre, la Corte di appello non avrebbe dovuto ignorare il rapporto di parentela e conflittuale di NOME con gli imputati, nonché con il padre dell’AVV_NOTAIO. L’appellante aveva dedotto l’errore di fatto ex art. 47 cod. pen. in favore del NOME COGNOME, convinto che NOME esercitasse abusivamente il diritto di passaggio e che fosse necessario attendere l’evoluzione del processo civile circa la servitù di passaggio, come confermato dall’allegata ordinanza del giudice civile.
2.3.1. Il quarto motivo nuovo deduce che la sentenza impugnata ha privilegiato la querela (peraltro utilizzabile ai soli fini della procedibilità) verbali di sommarie informazioni ignorando i verbali degli interrogatori degli imputati nella fase delle indagini, sottovalutando la posizione del tutto marginali di NOME COGNOME e, con riguardo a NOME COGNOME, ritenendo di non applicare l’art. 46 cod. pen., nonostante questi fosse convinto che la persona offesa esercitasse abusivamente il diritto di passaggio, sicché intendeva manifestare il proprio dissenso rispetto a un’azione illegittima, ritenendo la violazione privata consumata, anziché il tentativo nelle varie ipotesi, comprese la desistenza.
2.4. Il quarto motivo del ricorso principale denuncia violazione degli artt. 56, terzo comma, cod. pen. e 610 cod. pen. e vizi di motivazione, in quanto l’auto è stata volontariamente rimossa da NOME COGNOME, mentre la stessa sentenza impugnata afferma che non sono state sufficientemente chiarite le fasi conclusive dell’episodio, così riconoscendo l’ipotesi di cui all’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. Il parcheggio dell’auto è stato attribuito a NOME COGNOME ed è inverosimile che possa esser stato effettuato da due persone.
2.5. Il quinto motivo denuncia violazione degli artt. 392 e 610 cod. pen., posto che, invitato a rimuovere l’autovettura dopo la discussione con NOME, NOME volontariamente si poneva alla guida dell’auto e consentiva il transito al conducente del veicolo che doveva entrare nel magazzino della persona offesa, sicché il rifiuto dell’imputato non è stato reiterato e il breve lasso di tempo intercorso dalla richiesta di NOME è dipeso dalla diatriba tra le parti, che si ritenevano titolari del diritto di transito, per il quale erano state promosse azioni dinanzi al giudice civile; la disputa si è protratta per molto meno di un’ora, difetta in capo all’imputato il dolo e in precedente analoga vicenda coinvolgente NOME COGNOME il fatto è stato riqualificato a norma dell’art. 392 cod. pen.
2.6. Il sesto motivo denuncia violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e vizi di motivazione, essendo contraria alla realtà l’affermazione della sentenza impugnata circa il carattere non isolato della condotta, tanto più in considerazione dei due provvedimenti di archiviazione nei confronti di NOME COGNOME. Del pari privo di motivazione è il diniego dell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, avendo NOME dimostrato il proprio positivo comportamento rimuovendo spontaneamente l’auto.
2.6.1. Il quinto motivo nuovo deduce che la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. non può avere fondamento in quanto il comportamento di NOME non poteva riflettersi sulla posizione della coimputata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi devono essere rigettati, pur presentando plurimi profili di inammissibilità.
Il primo motivo (così come il primo motivo nuovo) è infondato. Come puntualmente rilevato dal P.G. presso questa Corte, il decreto di citazione in appello risulta notificato, oltre che al difensore in proprio, al difensore quale domiciliatario di “NOME NOME“, espressione, questa, all’evidenza riferita alla coimputata, destinataria, dunque, dell’avviso.
3. Il secondo motivo del ricorso principale e il secondo e il terzo motivo nuovo sono invece inammissibili. Le conformi sentenze di merito ricostruiscono il contenuto della querela nel senso della descrizione della condotte degli imputati volta a ostruire fin dall’agosto del 2018 arbitrariamente il collegamento tra la ditta della persona offesa e la INDIRIZZO al culmine di una stradella interpoderale sulla quale da tempo immemorabile esercitava una servitù di passaggio, laddove il giorno prima della presentazione della querela gli imputati avevano bloccato il collegamento alla stradella interpoderale con INDIRIZZO. Dunque, mentre il tenore della querela è delineato in termini del tutto univoci, la deduzione dei ricorrenti circa le risultanze del compendio probatorio implica – in assenza di puntuali deduzioni di travisamenti probatori – inammissibili questioni di merito. Peraltro, la conforme sentenza di primo grado ha precisato che la ditta aveva un secondo cancello, ma era troppo piccolo per il passaggio di determinati mezzo: rilievo con il quale il ricorso non si confronta.
Quanto ai contenuti dei vari contributi dichiarativi e alle inferenze da essi tratti sul piano del giudizio di responsabilità di NOME NOME e della permanenza dell’auto dinanzi al cancello, è sufficiente ribadire come sia inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest’ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica dell’interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, COGNOME, Rv. 253774). A ciò si aggiunga, che i giudici di merito hanno rimarcato che la condotta ostruzionistica degli imputati si protrasse per un’ora, mentre al riguardo il ricorso è del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugiazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849).
Il secondo motivo nuovo esplicitamente rimette al giudrce di legittimità la valutazione di elementi di prova che si assumono assunti in sede di indagini difensive, mentre la sentenza impugnata ha dato conto del fatto che il congruo arco temporale (circa un’ora, come si è detto) dell’ostruzione è tale da integrare già di per sé il reato di violenza privata, il che esclude in radice l’applicabilità de terzo comma dell’art. 56 cod. pen., sicché le censure di cui al terzo motivo nuovo risultano reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendo le stesse essere considerate, pertanto, non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; conf., ex plurimis, Sez. 6, n.
20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, COGNOME, Rv. 231708).
Il terzo motivo e il quarto motivo nuovo sono inammissibili. Del tutto generico è riferimento all’asserita mancata valutazione delle dichiarazioni degli imputati, mentre in ordine alla responsabilità concorsuale di NOME la sentenza impugnata, in estrema sintesi, ha sottolineato, sulla base delle dichiarazioni di alcuni testi (e della querela, acquisita anche ai fini probatori, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti), che la stessa, insieme con il coimputato, aveva ostruito il passaggio, opponendosi alla rimozione dell’auto, se non dopo circa un’ora di blocco dell’accesso alla ditta della persona offesa: il ricorso delinea la posizione della ricorrente in termini del tutto svincolati dalla motivata ricostruzione della sentenza impugnata, risulta in t -Dto aspecifico. Privi di consistenza sono i riferimenti al difensore della parte civile, che in nessun modo potrebbero inficiare la motivazione delle conformi sentenze di merito o l’utilizzabilità delle prove assunte, laddove la tesi dell’errore di fatto manifestamente infondata al lume del rilievo del giudice di appello circa le decisioni del Tribunale civile di Messina che aveva già disposto non solo l’apertura del cancello, ma anche la reintegra del possesso della stradella (mentre il riferimento all’art. 46 cod. peri, deve ritenersi f -utto di un refuso, risultando altrimenti del tutto immotivato).
Il quarto motivo è inammissibile. L’inammissibilità della deduzione circa la configurabilità della fattispecie di cui all’art. 56, terzo comma, cod. pen. è stata già argomentata supra, così come può rinviarsi a quanto già rilevato in ordine alla posizione della ricorrente NOME COGNOME.
Il quinto motivo è infondato, in quanto le conformi sentenze di merito hanno puntualmente indicato la durata della condotta ostruzionistica tale da integrare la fattispecie contestata. Né merita accoglimento il riferimento alla fattispecie di cui all’art. 392 cod. pen. alla luce degli esiti del giudizio civile richiamati.
Il sesto motivo è inammissibile, avendo congruamente motivato i giudici di merito il diniego dell’applicazione della causai di non punibilità e dell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche alla luce del carattere non isolato delle condotte ostruzionistiche. Rilievo, questo, non scalfite dalle deduzioni, peraltro largamente aspecifiche, dei ricorrenti.
Complessivamente valutati, i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, che, alla luce della nota spese depositata, si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.500, oltre accessori di legge.
Così deciso il 03/05/2024.