Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11701 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11701 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MESSINA nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME NOME COGNOME nato a PATTI (ME) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa in data 30/07/2024 dal TRIBUNALE di MESSINA (sez. riesame misure cautelari).
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni
del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso,
e dell’AVV_NOTAIO, difensore del COGNOME, che ne ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità od il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Messina, adito ex art. 309 cod. proc. pen., riqualificati i fatti provvisoriamente contestati ex artt. 56/610 cod. pen., ha annullato l’ordinanza coercitiva impugnata e disposto la rimessione in libertà dell’indagato COGNOME se non detenuto per altra causa.
Contro la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il P.M. territoriale, denunciando violazione di leggi quanto alla qualificazione giuridica dei fatti provvisoriamente contestati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Come già chiarito, senza contrasti, dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 46609 del 19/11/2009, Prenci, Rv. 245419 – 01), integra il reato di tentata violenza privata, e non già di tentata estorsione, la minaccia diretta a costringere altri a ritirare la denuncia presentata nei confronti di un terzo, non essendo il vantaggio derivante dal ritiro della stessa connotato da contenuto patrimoniale o di utilità economica.
A tele principio si è correttamente attenuto il Tribunale nell’ordinanza impugnata, pacifica essendo, anche secondo la prospettazione del P.M. ricorrente, la mancata finalizzazione della condotta violenta ascritta all’indagato (volta ad ottenere una pur indebita remissione di querela) al perseguimento di un profitto di natura patrimoniale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 17/01/2025