Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11108 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11108 Anno 2026
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a NETTUNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
che NOME COGNOME ricorre (ulteriormente argomentando con memoria del 6 febbraio 2026) avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 56 e 610 cod. pen.;
che il primo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità – è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pag. 5 e 6 della sentenza impugnata, dove, nel descrivere la condotta, si dà atto della valenza intimidatoria, delle ragioni percepite dalla persona offesa e dell’univoca direzionalità della condotta) ed è anche manifestamente infondato, nella parte in cui postula l’applicazione del terzo comma dell’art. 192 cod. proc. pen. alle dichiarazioni della persona offesa (ex multis, Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070);
che il secondo motivo di ricorso, che deduce vizio per mancata assunzione di prove decisive e correlato vizio di motivazione è manifestamente infondata, avendo dato atto la Corte territoriale, ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., della completezza del quadro probatorio acquisito (pag. 5 della sentenza impugnata);
che il terzo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 131-bis cod. pen. – non è deducibile in questa sede in quanto postula un differente apprezzamento degli elementi fattuali fondanti la valutazione della Corte territoriale e si risolve nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, con motivazione logica e non contraddittoria (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata);
che il quarto motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento dele attenuanti generiche – è indeducibile perché postula un differente apprezzamento degli elementi fattuali fondanti la valutazione della Corte territoriale, senza tener conto che, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevant o anche all’assenza di elementi favorevolmente rivalutabili (pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata);
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 febbraio 2026
Il Consigli
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