Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40040 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40040 Anno 2025
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono congiuntamente avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna degli imputati per il concorso nel reato di violenza privata di cui agli artt. 110, 610, comma 2 – 339, comma 1, cod. pen.;
Letta la memoria, a firma del comune difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, pervenuta in data 28 ottobre 2025, nell’interesse dei ricorrenti con la quale si insiste per l’accoglimento dei ricorsi.
Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7), ha ritenuto pienamente attendibile la ricostruzione dei fatti operata sulla base delle concordanti dichiarazioni dei testi ed ‘esaustiva e puntuale, e pertanto integralmente condivisibile, la motivazione posta a fondamento della pronuncia di primo grado;
Che il suddetto motivo è, altresì, generico ed inammissibile per difetto di specificità, in quanto fondato su una caotica esposizione delle doglianze, dal tenore confuso e scarsamente perspicuo, che rende particolarmente disagevole la lettura e che esula dal percorso di una ragionata censura della motivazione del provvedimento impugnato. (Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep. 2014, Hussien, Rv. 259063 – 01);
Ritenuto che il secondo motivo, che lamenta il mancato riconoscimento della scriminante di cui all’art. 59, comma 4, cod. pen., è manifestamente infondato. Il giudice di merito, invero, ha ritenuto priva di fondamento l’ipotesi prospettata dalla difesa alla luce delle dichiarazioni del COGNOME e dell’COGNOME, dalle quali emerge chiaramente come gli imputati abbiano in realtà tenuto un comportamento del tutto incompatibile con il timore derivante dal possibile avvio dell’automezzo;
Rilevato che il terzo motivo di ricorso, che denunzia l’omessa esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 339, comma 1, cod. pen. con conseguente declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. L’aggravante in questione, invero, è stata correttamente ritenuta contestata in fatto dal giudice di primo grado, essendo evidente che gli imputati hanno agito in gruppo, e dunque in più persone riunite, nell’ambito di una manifestazione di protesta in un luogo pubblico;
Che il suddetto motivo è, inoltre, generico perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una
motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Considerato che il quarto motivo, che denunzia la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato. La sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 8) ha posto a base del rigetto della richi applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili, sottolineando particolare gravità della condotta dei ricorrenti che, in quanto rappresent sindacali, invece di incanalare il dissenso nella ricerca di un dialogo con i dat lavoro, hanno posto in essere comportamenti eccedenti la legittima manifestazione delle ragioni della protesta, sintomatici di un atteggiamento radicale nel perseg i propri interessi, in palese contrasto con i compiti che l’ordinamento gli attrib
Ritenuto che il quinto ed ultimo motivo, che contesta le statuizioni civ disposte dal giudice di primo grado, è manifestamente infondato stante l’evidenz del danno subito dalla RAGIONE_SOCIALE a causa dei ricorrenti, i quali, impeden due autotrasportatori di caricare e scaricare la merce, non hanno consent all’impresa di svolgere parte della propria attività;
Rilevato, pertanto, che itxicors9tdeve’é:sere dichiaratt inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa del ammende.
Così deciso il 19/11/2025