Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3248 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 3248 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
Parte Civile:
COGNOME NOME
avverso la sentenza del 03/03/2025 della Corte d’appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso, riportandosi alla requisitoria in atti, per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 30.11.2023, che riteneva colpevole COGNOME NOME del reato di violenza privata aggravata, contestato al capo A), in esso assorbito il reato di tentata violenza privata di cui al capo B), ascritto in danno di COGNOME NOME, ed esclusa la recidiva e l’aggravante di cui all’art.61 n.5 cod. pen., lo condannava alla pena di giustizia, ha assolto l’imputato dal reato di cui al capo A) perché il fatto non sussiste, e in relazione al capo B), esclusa l’aggravante di cui all’art.339, comma 1, cod. pen., ha ridetermiNOME la pena in
mesi due di reclusione, confermato nel resto la sentenza impugnata e condanNOME l’imputato alla refusione delle spese in favore della costituita parte civile .
Si contesta al l’imputato , di avere costretto la persona offesa, addetto all’accoglienza dei clienti, presso lo stabilimento balneare Kursal di Ostia, in occasione di un evento organizzato per la serata di Ferragosto, cui intimava, apostrofandolo ‘infame’ , di ‘ ritirare la denuncia , altrimenti qua finisce male’ , ad abbandonare il posto di lavoro (capo A), e, ponendo in essere atti idonei diretti in modo non equivoco, a rimettere la querela sporta da COGNOME NOME, in relazione al processo n.10357/2019 Reg. Dib., pendente dinanzi al Tribunale di Roma, prospettando, altrimenti, un male ingiusto, non riuscendo nel proprio intento per le resistenze della persona offesa (capo B).
Contro l’anzidetta sentenza, l ‘ imputato propone ricorso, affidato a cinque motivi, qui di seguito sintetizzat i ai sensi dell’art.173 , comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, in relazione agli artt.521, 593, 605 e 597, comma 3, cod. proc. pen., 6 CEDU, 24, 111 Cost., e 56, 610 e 612 cod. pen.
La Corte d’appello avrebbe ritenuto in sentenza un fatto (tentativo di violenza privata per costringere la persona offesa a ritirare una denuncia) diverso da quello giudicato in sentenza di primo grado (violenza privata consumata per costringere la persona offesa ad allontanarsi dal luogo di lavoro) e rispetto al quale non vi era stato appello del pubblico ministero, con riferimento alla contestazione ritenuta assorbita dal giudice di prime cure e riesumata invece dalla Corte territoriale.
2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e correlati vizi motivazionali, in relazione agli artt.56, 610 cod. pen., 6 CEDU, 24, 111, Cost., e 125 comma 3, 187, 193, 530 comma 2, 533, cod. proc. pen.
Si deduce contraddittorietà della motivazione , in quanto la Corte d’appello ha ritenuto che la medesima condotta contestata potesse al contempo non integrare una violenza privata ed integrare un tentativo di violenza privata, rispetto a un presupposto (una pregressa denuncia), non adeguatamente accertato e, comunque, indebitamente rimesso esclusivamente alla valutazione di attendibilità della persona offesa.
2.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta vizi motivazionali, in relazione agli artt.610 cod. pen., 6 CEDU, 24, 111, Cost., 125 comma 3, 187, 193, 530 comma 2, 533, cod. proc. pen.
Si deduce che la motivazione sarebbe illogica e omessa rispetto alle deduzioni difensive contenute nei motivi di appello riguardo alla ricostruzione alternativa: era stato documentalmente allegato che l’imputato non poteva essere presente sul luogo del fatto, essendo sottoposto a misura cautelare personale (obbligo di dimora) che ne impediva la presenza, nonché non oggetto di contestazione di violazioni a prescrizioni inerenti a tale misura per quel giorno; l’imputato non lavorava presso lo stabilimento balneare, come affermato dal gestore del locale e dall’agenzia di cui questi si avvaleva pe r il servizio di sicurezza. Circostanza questa che avrebbe dovuto imporre una rivalutazione in termini di inattendibilità della persona offesa.
2.4 Il quarto motivo di ricorso lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale e correlati vizi motivazionali, in relazione agli artt.125, comma 3, 546 cod. proc. pen., 56, 123 e 133, cod. pen. Si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e del mancato contenimento della pena nel minimo edittale. La Corte territoriale, senza confrontarsi con i motivi di gravame, avrebbe erroneamente ritenuto che l’imputato fosse gravato da due precedenti penali, sebbene ne abbia solo uno del 2017, e avrebbe omesso di motivare in ordine ai criteri indicativi della gravità del reato. L’imputato avrebbe abbandoNOME i canoni della devianza, come comprovato dalla attività lavorativa svolta presso ditte private dal luglio 2018 e presso altra ditta dal maggio 2021 al 30.11.2024, con mansioni di addetto alla sorveglianza.
2.5 Il quinto motivo di ricorso lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale e correlati vizi motivazionali, in relazione agli artt.125, comma 3, 546, cod. proc. pen., 20 bis, 545 bis, cod. pen. Si duole della mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena e della mancata sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel complesso infondato.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
2.1 Deve rilevarsi che le due contestazioni formulate nei capi di imputazione, in relazione ad una medesima frase, profferita dall’imputato, afferiscono ad una medesima condotta contestata, qualificata, al capo A), come violenza privata consumata, e, al capo B), come tentativo di violenza privata, differenziandosi la
contestazione in relazione al tipo di azione coartata che la minaccia voleva perseguire, nell’un caso , allontanamento da un luogo, nell’altro , il ritiro di una denuncia.
L’unica condotta minacciosa contestata , quindi, non è stata in qualche modo oggetto di distinte valutazioni decisorie in termini assolutori ma solo ritenuta un’unica condotta che , per i giudici di prime cure, ha conseguito il risultato di far allontanare la persona offesa dal luogo di lavoro, e, per i giudici d’appello , era da ritenere idonea a costringere la vittima a ritirare la denuncia a suo tempo sporta.
2.1.1 Nella specie, ci si trova di fronte non già a più condotte costituenti una progressione criminosa, ma alla medesima condotta, diversamente qualificata dai giudici del merito, rispetto alla quale l’oggetto del giudizio non comporta violazione del principio del ne bis in idem o una modificazione dell’accusa, in quanto si tratta del medesimo fatto storico su cui entrambi i giudici hanno pronunciato un giudizio di penale responsabilità, diversamente qualificandolo in termini consumativi, rispetto alla costrizione a cui la condotta minacciosa voleva indurre la vittima.
«Ai fini della preclusione connessa al principio del ne bis in idem , l’individuazione del “medesimo fatto” ex art. 649 cod. proc. pen., richiede che si abbia riguardo al fatto storico, inteso in senso complessivo, in tutti i suoi elementi essenziali costituiti dalla condotta dell’imputato, dall’evento naturalistico e dal relativo nesso causale» (Sez. 5 n. 50496 del 19/06/2018, Rv. 274448 -01).
Va poi evidenziato che i motivi d’appello sulla decisione impugnata, avendo avuto ad oggetto l’intera ricostruzione del fatto e la sua qualificazione giuridica , hanno determiNOME, in virtù del principio devolutivo, la cognizione piena della Corte territoriale in ordine al fatto contestato e alla sua qualificazione giuridica, che si ribadisce è unico rispetto alle qualificazioni giuridiche attribuite.
In tema di giudizio di appello, la preclusione derivante dall’effetto devolutivo dell’impugnazione riguarda soltanto i punti della decisione non oggetto di gravame, sicché, nell’ambito dei motivi proposti, la cognizione del giudice non incontra limiti per ciò che attiene alla ricostruzione del fatto e alle argomentazioni utilizzate dalla sentenza impugnata (Sez. 1 n. 15687 del 28/03/2025, Rv. 288165 -01). Come evidenziato dalla Corte territoriale, «in tema di correlazione tra accusa e sentenza, si è affermato che, immutato il fatto, la diversa qualificazione di esso effettuata dal giudice di appello non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, anche alla luce della regola di sistema espressa dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU, 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia), consentendo all’imputato di contestarla nel merito con il ricorso per cassazione» (Sez. 5, n. 19380 del 12/02/2018, Adinolfi, Rv. 273204, Sez. 6 Num. 422 Anno 2020). Ne segue che non risulta violato alcun diritto di difesa sul fatto riconosciuto accertato, che è sempre stato ben delineato nella imputazione,
e su cui si è svolta l’istruttoria dibattimentale e rispetto al quale nessun giudicato preclusivo si è formato all’esito del processo di prime cure.
Giova ricordare che, secondo consolidata giurisprudenza (Sez. 5, Sentenza n. 44862 del 06/10/2014, Rv. 261286 -01; Sez. 3, n. 11659 del 24/02/2015, Rv. 262911; Sez. 2 Sentenza n. 16827 del 07/03/2019, Rv. 276210 – 02) non viola il principio di correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza la decisione di condanna per il reato consumato a fronte della contestazione del tentativo, quando non vi è modifica del fatto penalmente rilevante indicato in contestazione e l’imputato è stato in condizione di difendersi su tutti gli elementi oggetto dell’addebito, trattandosi, in tal caso, solo di una riqualificazione giuridica dello stesso fatto.
3. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Va premesso che, secondo condivisa giurisprudenza (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, Rv. 270108), la regola di giudizio compendiata nella formula “al di là di ogni ragionevole dubbio” rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova.
Ciò posto, con il motivo in esame non si evidenzia alcuna illogicità manifesta della ricostruzione operata in fatto dalla duplice pronuncia di condanna; al contrario, il motivo tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio, rimessi invece alla esclusiva competenza del giudice di merito.
Non si rinviene alcun vizio logico motivazionale nella argomentazione della Corte territoriale sulla piena attendibilità della persona offesa, di cui ha valorizzato le dichiarazioni, intrinsecamente credibili poiché lineari, coerenti e puntualmente circostanziate, completate dalla descrizione fornita dell’aggressore, soggetto che già conosceva, nonché ampiamente riscontrate dalle sovrapponibili dichiarazioni del teste, Carabiniere COGNOME, in servizio la sera dei fatti, a cui si era rivolto COGNOME, visibilmente spaventato, per chiedere di intervenire, in quanto minacciato da persona a lui nota nella discoteca, ubicata nei pressi.
Ulteriori indici di credibilità della persona offesa sono stati individuati nella incontestata esistenza di una pregressa denuncia, presentata dalla p.o., ai danni dell’imputato e della pendenza di un procedimento penale per un precedente episodio del 2016, al quale lo stesso ricorrente aveva fatto direttamente riferimento durante l’episodio in contestazione .
La Corte d’appello richiama la precedente denunzia non per dare per provati i fatti denunziati ma a conforto del movente dell’imputato , del sentimento di
rancore nutrito verso la p.o., acuito a seguito della instaurazione a suo carico di un procedimento penale che vedeva come vittima la medesima persona offesa, nonché della credibilità della p.o.
La Corte d’appello, confrontandosi con il ricorso, con motivazione congrua ed immune da vizi di manifesta illogicità, ha ricostruito l’episodio come manifestazione univoca di minaccia volta a far desistere la p.o. dal mantenere ferma una precedente denuncia ai danni del ricorrente, in modo idoneo ad incidere sulla sfera di autodeterminazione della vittima, in quanto destinata a costringerla ad una condotta diversa rispetto a quella programmata, in un contesto lavorativo e locale che gli veniva rappresentato in termini ultimativi e allusivi di conseguenze ( ‘ infame, devi ritirare la denuncia altrimenti qua finisce male ‘ ecc .).
Nessuna contraddizione, quindi, è rilevabile con la riqualificazione complessiva del fatto in questi termini e non in quelli, apparentemente più gravi, ma di fatto riduzionistici dell’episodio, di azione minacciosa volta ad allontanare dal locale la persona offesa.
Va, incidentalmente, ricordato, a questo riguardo, che l’esegesi pacifica di questa Corte, che il Collegio intende ribadire, ritiene che le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non trovano applicazione relativamente alle dichiarazioni della parte offesa: queste ultime possono essere legittimamente poste da sole a base dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell’attendibilità intrinseca del racconto. Più di recente, il principio è stato ribadito e precisato, affermandosi, quanto ai riscontri estrinseci, che questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l’intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione, posto che la loro funzione è sostanzialmente quella di asseverare esclusivamente ed in via generale la sua credibilità soggettiva (Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312).
Quando la persona offesa sia costituita parte civile, il vaglio positivo dell’attendibilità del dichiarante deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi. Può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell’imputato (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE‘Arte, Rv. 253214).
Costituisce, infine, principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l’affermazione secondo cui la valutazione della credibilità della persona offesa dal
reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il decidente non sia incorso in manifeste contraddizioni (oltre a Se zioni Unite RAGIONE_SOCIALE‘Arte, cfr., tra le più recenti, Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME e altro, Rv. 262575).
Con riguardo al mancato riscontro della presenza di alcuna persona all’esterno dello stabilimento balneare, la Corte di merito ha spiegato che i fatti si sono svolti interamente all’interno del locale, mentre i Carabinieri sono rimasti all’esterno.
Ne segue altresì che tutte le doglianze svolte sul punto in ordine alla ricostruzione della prova, alla rilettura del tenore delle deposizioni, alla generica assunzione di non attendibilità della persona offesa, appaiono mere pretese di rilettura delle risultanze istruttorie, inammissibili in questa sede, e non già argomenti fondati volti a scardinare la logica del ragionamento decisorio.
4. Il terzo motivo di ricorso è infondato.
La Corte d’appello si confronta con il motivo, che risulta pacificamente valutato, anche solo implicitamente dai giudici di merito, in questo con doppia conforme, quando viene riconosciuta alla persona offesa piena attendibilità e quindi di aver riconosciuto il ricorrente che proferiva le minacce nei suoi confronti.
Con riguardo alla ritenuta irrilevanza del documento di sottoposizione dell’imputato all’obbligo di dimora nel Comune di Roma, con divieto di allontanarsi dal domicilio dalle ore 20 alle ore 7, la motivazione è immune da vizi e censure.
La Corte di merito chiarisce che l’ allegazione difensiva, di tipo documentale, non fornisce una prova decisiva della attualità delle prescrizioni, in quanto, tenuto conto della distanza temporale del fatto, di cinque mesi, rispetto all’ordinanza applicativa della misura, questa, nelle more, poteva essere stata modificata o revocata o, comunque, violata dall’imputato .
La Corte territoriale ha, altresì, sottolineato che l ‘allegazione difensiva non fornisce prova decisiva che l’imputato non fosse presente ai fatti, né la mancata contestazione di violazione alle prescrizioni della misura cautelare è prova del suo rispetto o è in grado di scalfire la ricostruzione dei fatti operata nel provvedimento impugNOME. Si tratta, quindi, di deduzione difensiva ampiamente valutata nella motivazione per la sua incompatibilità esplicita con l’assunto difensivo.
Quanto all ‘ omessa considerazione delle dichiarazioni del gestore della discoteca sul fatto che l’imputato non lavorava per lui o che si serviva di un’altra agenzia per l’espletamento dell’attività di sicurezza, ‘ buttafuori ‘ , la censura è infondata.
La testimonianza è stata invero implicitamente valutata dalla Corte di merito che, tenuto conto proprio di quanto dichiarato dal gestore della discoteca, non ha
ritenuto che l’imputato svolgesse, presso tale locale, attività di ‘buttafuori’ , circostanza, peraltro, soltanto supposta, ma non affermata con certezza, dalla persona offesa, per avere notato il ricorrente provenire dall’interno della struttura , insieme ai ‘buttafuori’ , in orario in cui non era ancora presente pubblico.
5. Il quarto motivo di ricorso è infondato.
Nella specie, l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 7 della sentenza impugnata). Al riguardo, i giudici di merito hanno richiamato la gravità del fatto, la protervia con cui l’imputato ha posto in essere il crimine in assenza di ogni pur minima resipiscenza, l’assenza di elementi positivi di segno contrario, e la negativa personalità dell’imputato , ricavabile sia dal comportamento tenuto in occasione dell’accertamento del reato sia dall a precedente condanna di cui è gravato.
L ‘indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
Lo stesso ricorrente dà atto che la Corte di merito ha fondato la propria negativa valutazione in ordine al beneficio dosimetrico sul parametro della personalità delinquenziale, e con espressa motivazione sul punto: la censura origina proprio dall’omessa considerazione di un più ampio ventaglio circostanziale, soprattutto inerente al post factum (comportamento processuale, ecc.), con circostanze tutte potenzialmente meritevoli di positivo apprezzamento e, nondimeno, obliterate dalla Corte.
Ma proprio la prospettiva decisoria come sopra ricostruita -ed espressamente ‘riconosciuta’ nei termini suddetti dalla difesa risulta esente da censure prospettabili in questa sede. E’ noto infatti il costante insegnamento giurisprudenziale secondo cui, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (v., da ultimo, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549).
Cosicché la sola valutazione della gravità del reato, del precedente specifico e della condotta criminosa (ampiamente argomentata in sentenza) è stata ritenuta
assorbente sulle circostanze post factum poste in evidenza dalla difesa: trattasi di apprezzamento del giudice di merito, sufficientemente motivato ed insuscettibile, pertanto, in questa sede di legittimità, di possibile cassazione.
Quanto alla misura della pena, la Corte territoriale, con valutazione insindacabile in questa sede, confrontandosi con il ricorso, ne ha sottolineato la congruità in relazione alla fattispecie tentata ed alla esclusione dell’aggravante di cui all’art.339, comma 1, cod. pen .
Si rammenta che la pacifica giurisprudenza di legittimità, da condividersi pienamente, ritiene che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013; Sez. 3 n. 1182 del 17/10/2007 ; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142 – 01.
E’ necessaria invece una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. IV 23/1/2023 n. 2654; Sez 2 n. 36104 del 27/4/2017, Rv 271243; Sez. 4, sentenza n.21294 del 20/3/2013, Rv 256197) e non è il caso del presente ricorso in cui la pena è stata contenuta ad una entità prossima ai minimi edittali (mesi due di reclusione) e sicuramente molto distante rispetto alla misura media.
6. Il quinto motivo di ricorso è infondato.
Con riguardo al diniego della sospensione condizionale e della sostituzione della pena detentiva inflitta con una sanzione sostitutiva, la valutazione della Corte di merito, alla luce di un giudizio prognostico di non efficacia a fini rieducativi della sostituzione anche in considerazione della misura cautelare a cui era sottoposto per altra causa, allo stato detenuto per altra causa, l’assenza di attività lavorativa e le condizioni economiche e sociali tali da far presumere l’inadempimento , è congrua ed immune da censure.
Si tratta di argomenti tutti convergenti unitariamente considerati che non consentono una rivalutazione in questa sede dell’esito decisorio, in quanto formulati con rigorosa adesione ai principi dettati da questa corte sul tema.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 11/11/2025. Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME