Violenza privata: i limiti del ricorso in Cassazione
Il reato di violenza privata, disciplinato dall’art. 610 del Codice Penale, tutela la libertà individuale contro ogni forma di coazione. Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui requisiti necessari affinché un ricorso contro una condanna per questo reato possa essere accolto, sottolineando l’importanza della specificità dei motivi di impugnazione.
Il caso e la condanna per violenza privata
La vicenda trae origine dalla condanna di un cittadino da parte della Corte di Appello, che aveva confermato la responsabilità penale per aver costretto un altro soggetto a subire una condotta non voluta. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando principalmente una violazione di legge e un vizio di motivazione in merito alla valutazione delle prove raccolte durante il processo.
La contestazione della difesa
La difesa sosteneva che il giudice di merito non avesse valutato correttamente gli elementi probatori, portando a una ricostruzione dei fatti non corrispondente alla realtà. In particolare, si contestava la logicità del percorso argomentativo che aveva condotto alla conferma della colpevolezza per il delitto di violenza privata.
La decisione della Suprema Corte
La settima sezione penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno evidenziato come le doglianze presentate fossero meramente riproduttive di argomenti già esposti in appello. La funzione della Cassazione non è quella di un terzo grado di merito, ma di un controllo sulla legittimità della decisione.
Il principio della specificità dei motivi
Un ricorso che si limita a contestare genericamente la motivazione senza indicare con precisione gli errori logici o giuridici del provvedimento impugnato non può essere ammesso. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero già fornito risposte adeguate e corrette alle contestazioni della difesa, rendendo il nuovo ricorso privo di valore giuridico.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura del ricorso per cassazione, che richiede una critica puntuale e specifica alla sentenza impugnata. I giudici hanno rilevato che i motivi di ricorso erano privi di specificità poiché non introducevano elementi nuovi o critiche mirate, ma si limitavano a una generica richiesta di rivalutazione del fatto. Tale condotta processuale, considerata colpevole, ha portato non solo al rigetto del ricorso ma anche alla condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, oltre alle spese del procedimento.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che la condanna per violenza privata non può essere messa in discussione in sede di legittimità attraverso la semplice riproposizione di tesi difensive già disattese. Per ottenere un riesame, è necessario dimostrare un effettivo errore di diritto o una mancanza assoluta di logica nella motivazione della sentenza di appello. La decisione sottolinea il rigore del sistema processuale penale nel sanzionare ricorsi considerati dilatori o manifestamente infondati.
Quando un ricorso per violenza privata viene dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici o si limitano a ripetere quanto già discusso e respinto nei precedenti gradi di giudizio senza apportare nuove critiche specifiche.
Quali sono le sanzioni in caso di ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, solitamente, al versamento di una somma tra i 1.000 e i 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
La Cassazione può rivalutare le prove di un reato?
No, la Corte di Cassazione si occupa solo della legittimità della sentenza e della correttezza logica della motivazione, non può procedere a un nuovo esame dei fatti o delle prove.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43487 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43487 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 24 novembre 2022 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all’art. 610 cod. pen.;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova.
Considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito.
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.